Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5701 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL0570 1 / 02 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente - R.G.N. 20334/99 - Rel. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI 23321/99 Cron. 16939 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. 1286 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere Ud. 22/11/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPRE MA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio + sul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 24 ORE. It per diritti € 3,10. COMUNE DI FORMIA, in persona del Sindaco pro tempore, 120AR200 domiciliato in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE elettivamente 12, presso l'avvocato MARIA CLAUDIA IOANNUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del 077 L1500 CANCELLERIA ricorso;
ricorrente
contro
COSTRUZIONI GENERALI G.C. Srl;
www intimata e sul 2° ricorso n° 23321/99 proposto da: - POGGIO DI MOLA Srl già Srl COSTRUZIONI GENERALI C.G., 2001 2398 in persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso l'avvocato FABRIZIO BERLIRI, che la rappresenta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e difende, giusta procura a margine del ricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. OANNUCA - controricorrente e ricorrente incidentale per diritti B. ما 6 810.2002 contro il ✓✓ CANCEIL CANCELLIERE COMUNE DI FORMIA;
intimato avverso la sentenza n. 1183/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato CI che ha CANCELLERIA chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente 1'Avvocato Berliri che ha 0.77 11500 chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il CELLERI rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. € 0,77 1.1500 G843867 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29 marzo 1989 la s.r.l. Costruzioni Generali C.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina il Comune di Formia, il sindaco Tommaso Parasmo e l'assessore all' urbanistica Franco Simeone chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno, che quantificava in L. 1.290.395.695, conseguente all' illegittimo provvedimento reso con ordinanza del 17 novembre 1984 di annullamento di una concessione tacita e di sospensione dei lavori di costruzione di una palazzina. Deduceva l' attrice che, presentata in data 8 ottobre 1982 l'istanza di concessione edilizia per la costruzione di un edificio su un lotto di sua proprietà, il Comune non aveva provveduto nonostante i solleciti, che trascorsi i novanta giorni previsti dall' art. 8 della legge n. 94 del 1982 si era formata la concessione tacita, che il Comune aveva quindi intimato di non iniziare i lavori e con la richiamata ordinanza del 17 novembre 1984 a firma dell' assessore all' urbanistica aveva annullato detta concessione tacita e ordinato la sospensione dei lavori, che a seguito di ricorso il TAR aveva emesso sentenza, poi confermata dal Consiglio di Stato, di annullamento dell' ordinanza stessa. Costituitosi in giudizio soltanto il Comune di Formia, con sentenza del 1° dicembre 1989 - 22 gennaio 1990 il Tribunale rigettava la domanda. La s.r.l. Costruzioni Generali G.C. proponeva appello, insistendo nella pretesa risarcitoria soltanto nei confronti del Comune. Con sentenza non definitiva del 20 maggio - 27 luglio 1992 la Corte di Appello di Roma accoglieva l' impugnazione e condannava l' Amministrazione al 1 risarcimento del danno, in termini sia di danno emergente che di lucro cessante, da liquidare nel prosieguo del giudizio, ravvisando la necessità di disporre una consulenza tecnica di ufficio diretta ad accertare l'ammontare dei canoni traibili dalla locazione ad equo canone dei vani edificabili, non potuti percepire durante il perdurare della sospensione, e se il maggior costo per l' edificazione fosse da imputare solo al noto fenomeno inflattivo ovvero anche ad altre cause. Con separata ordinanza provvedeva alla nomina di un consulente tecnico di ufficio, cui affidava l' accertamento di detti canoni di locazione e del costo di costruzione della palazzina, riferito al periodo immediatamente successivo alla pronuncia del Consiglio di Stato in data 13 ottobre 1988, da porre in relazione, depurato dall' inflazione, al costo di costruzione in epoca immediatamente precedente l' ordinanza del 17 novembre 1984. - 19 aprile 1999 la medesima Corte Con sentenza definitiva del 7 liquidava il danno in complessive L. 746.328.200, comprensive della rivalutazione monetaria, con gli interessi legali su L. 626.629.000 a decorrere dal 29 marzo 1989. Osservava in motivazione la Corte territoriale che sulla base della corretta valutazione del consulente tecnico di ufficio il danno derivato dal mancato godimento dei canoni di locazione dell' immobile, calcolati dal maggio 1986 - epoca in cui il bene avrebbe potuto essere utilizzato a fini locativi, tenuto conto che per la sua realizzazione sarebbero occorsi sedici mesi - al novembre 1988 - quando era stata definitivamente accertata l' illegittimità del provvedimento di annullamento della concessione tacita e quello determinato dall' 2 aumento dei costi di costruzione alla data di riferimento, depurato dell' inflazione, andava quantificato in complessive L. 506.982.000, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Dovevano essere altresì liquidati gli interessi legali su una somma rivalutata secondo un indice medio, corrispondente a L. 626.629.000. Nè poteva tenersi conto delle vicende invocate dal Comune che avevano in seguito determinato l' inedificabilità dell' area per la vicinanza ad una sorgente di acqua potabile e la sua soggezione ad uso civico, in quanto relative appunto ad epoca successiva al momento in cui il danno si era verificato per il blocco illegittimo dell' attività edificatoria. Rilevava ancora l' infondatezza della tesi del Comune secondo la quale il danno doveva essere imputato alla scelta della società di non completare l'edificazione nel periodo di diciassette mesi intercorso tra il formarsi della concessione tacita ed il provvedimento di annullamento, atteso che, venuto in essere il diritto di edificare, esso era stato esercitato nei modi e nei tempi che la società stessa aveva ritenuto più opportuni e che la scelta di procrastinare detto esercizio non implicava che nessun pregiudizio fosse stato arrecato dal provvedimento che illegittimamente lo aveva sospeso. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Formia deducendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso la s.r.l. Poggio di Mola, già s.r.l. Costruzioni Generali G.C.,la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell' art. 335 c.p.c. Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciando illogicità e contraddittorietà della motivazione, omessa valutazione di un punto decisivo, si deduce che la Corte di Appello non ha considerato che l' attività edificatoria dell' attrice era rimasta bloccata per fatti imputabili al Comune per soli 97 giorni, ossia dal 17 novembre 1984, data del provvedimento di annullamento della concessione tacita, al 22 febbraio 1985, data dell' ordinanza del TAR di sospensione dell' esecutività di detto provvedimento di annullamento, cui era seguita la sentenza del 27 dicembre 1985 con la quale lo stesso TAR aveva dichiarato l'illegittimità di esso. Si aggiunge che anche dopo tale pronuncia la società non aveva dato inizio ai lavori, ma aveva convenuto in giudizio il Comune per il risarcimento del danno, che anche al fine di fronteggiare l' esorbitante richiesta risarcitoria l' ente territoriale aveva impugnato la sentenza del TAR dinanzi al Consiglio di Stato, ma che in data 25 settembre 1987, a seguito di accordi transattivi, aveva rinunciato al ricorso e che ancora una volta la società aveva omesso per sua esclusiva volontà di dar corso ai lavori. Si rileva ancora che la medesima Corte non ha tenuto conto che già prima dell' ordinanza di annullamento della concessione edilizia l' attrice avrebbe potuto completare i lavori, essendo detto provvedimento intervenuto oltre i sedici mesi (ritenuti dalla stessa Corte necessari per la realizzazione dell' opera) dalla formazione del silenzio assenso. Si osserva al riguardo che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla facoltà del titolare della 4 concessione di procrastinare l'esercizio del diritto di costruire ad un momento successivo, sia perchè per l'esecuzione di opere edilizie non sussiste ampia discrezionalità del concessionario, stante l' imposizione per legge di termini perentori per l'inizio e l' ultimazione dei lavori, sia perchè comunque non può farsi carico all' Amministrazione della scelta compiuta dal concessionario. Si deduce al riguardo che dalla data dell' annullamento della concessione tacita a quella della pronuncia del Consiglio di Stato erano trascorsi quattro anni, durante i quali, ad eccezione del periodo di novantasette giorni prima richiamato, il diritto di costruire avrebbe potuto essere esercitato. Si rileva ancora che la sentenza impugnata avrebbe dovuto prendere in esame la circostanza sopravvenuta nel corso del giudizio di appello che con ordinanza del 10 dicembre 1996 il Comune aveva dichiarato la decadenza ex lege della concessione edilizia per mancato rispetto dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori, che detto provvedimento era stato impugnato dalla società dinanzi al TAR, il quale aveva sospeso gli effetti dell' atto, che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1312 del 1997, sospendendo l' ordinanza del primo giudice, aveva ritenuto la concessione definitivamente decaduta. Si precisa che tali circostanze erano state dedotte e documentate nella memoria di replica prima dell' udienza di discussione e la parte avversa ne aveva eccepito la tardività, ma che la Corte di merito non ha svolto al riguardo alcuna considerazione, limitandosi a ricordare altre vicende, pur dedotte dal Comune, relative all' intervenuto vincolo di inedificabilità dell' area per la vicinanza ad una sorgente d' acqua potabile ed alla sua soggezione ad uso civico, dichiarandole 5 11irrilevanti perchè successive ai fatti per cui è causa ", ed affermando per la stessa ragione di dover prescindere "dall' esame della questione inerente la tardiva produzione di documenti attestanti tali vicende" : si censura al riguardo la mancata considerazione del provvedimento di decadenza e si osserva che ove la valutazione di irrilevanza possa ritenersi riferita anche alla dedotta decadenza essa è da considerare erronea, atteso che la decadenza della concessione edilizia si verifica ope legis per effetto del semplice decorso dei termini stabiliti per l' inizio e l'ultimazione dei lavori e che nella specie risultava per tabulas che il termine iniziale annuale decorrente dalla formazione del - era già scaduto al momento dell' annullamento della silenzio assenso - concessione tacita, mentre quello finale triennale era ampiamente decorso nel 1988, pur detratto il periodo di sospensione per fatti estranei alla volontà del concessionario. Si evidenzia al riguardo che dalla formazione del silenzio assenso all' annullamento della concessione erano trascorsi 503 giorni, ossia un periodo abbondantemente superiore al termine annuale di inizio dei lavori, mentre dal provvedimento di sospensione emesso dal TAR alla sentenza del Consiglio di Stato erano trascorsi 1616 giorni, ossia un tempo largamente maggiore dei tre anni il cui decorso senza che siano stati terminati i lavori determina la decadenza della concessione, e che anche a voler detrarre l' intero periodo di pendenza del giudizio dinanzi al TAR residuerebbe un tempo, pari a 1211 giorni, comunque superiore a quello previsto dalla legge per l' ultimazione dei lavori. Si sostiene quindi che l' intervenuta decadenza della concessione doveva indurre a ritenere inesistente il danno lamentato. 6 Si censurano infine i parametri utilizzati per la determinazione del quantum in ordine al danno emergente, in quanto privi di ogni giustificazione e non supportati da idonea prova circa la possibilità offerta dal locale mercato immobiliare di dare in locazione tutte le unità abitative per il periodo considerato, ma ancorati a parametri del tutto ipotetici, nonchè carenti di prova circa la volontà di realizzare effettivamente il complesso edilizio in oggetto, e si prospetta la carenza di motivazione al riguardo. Ai fini dell' accertamento dell' ambito di ammissibilità delle censure proposte contestata dalla controricorrente sul rilievo che esse - sarebbero almeno in parte precluse dall' esistenza del giudicato interno formatosi con la sentenza non definitiva della Corte di Appello, non impugnata dalle parti occorre esaminare detta pronuncia e determinarne con precisione l' oggetto ed i limiti, desunti dal dispositivo e dai motivi che lo sorreggono. Va al riguardo rilevato che la sentenza in discorso non solo ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria del Comune per aver illegittimamente annullato la concessione tacita, secondo il definitivo accertamento del giudice amministrativo, ma ha anche ancorato il danno da lucro cessante al mancato utile traibile dalla locazione dei vani edificabili ed il danno emergente derivato dal ritardo nella realizzazione dell' opera al maggior costo di costruzione, depurato dell' inflazione. Tali definitive statuizioni rendono inammissibili tutte le doglianze dirette a contestare la stessa sussistenza di un danno risarcibile per essere la concessione tacita scaduta a seguito del mancato inizio dell' opera e/o del suo mancato compimento nei termini rispettivamente previsti dalla legge, 7 nonchè per essere stato disposti negli anni successivi al 1989 il vincolo di inedificabilità dell' area e la sua soggezione ad uso civico, ovvero per essere stata da ultimo ritenuta la decadenza dalla concessione da parte del Consiglio di Stato. La sanzione di inammissibilità assorbe peraltro chiaramente la denuncia relativa al mancato esame da parte della Corte di Appello della circostanza da ultimo richiamata. Devono ritenersi per contro ammissibili le altre censure dirette a contestare sia la misura in cui il pregiudizio così identificato doveva far carico al Comune, sia lo spazio temporale di riferimento ai fini della liquidazione del danno emergente e del lucro cessante, in quanto inerenti a profili non esaminati nella sentenza non definitiva: ed invero nessun elemento indicativo al riguardo è contenuto nella pronuncia in esame, mentre soltanto nell' ordinanza di rimessione della causa sul ruolo ai fini dell' espletamento della consulenza tecnica è richiamata la data del 13 ottobre 1988 della pronuncia del Consiglio di Stato, quale momento finale di riferimento per la determinazione del costo di costruzione dell' immobile. Tali censure sono fondate. La Corte territoriale ha completamente trascurato di esaminare cosi' incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione le deduzioni del Comune dirette a porre in rilievo l' - incidenza nella produzione del danno del comportamento omissivo tenuto dalla società attrice dal momento in cui si era formata la concessione tacita e nel corso degli anni successivi, limitandosi ad assumere quale spazio temporale di riferimento, ai fini della determinazione del pregiudizio da risarcire, nelle due componenti 8 sopra descritte, il periodo intercorrente tra la data di annullamento della concessione stessa e quella in cui l' accertamento della illegittimità di tale pronuncia era divenuto definitivo. Ciò vale a dire che la medesima Corte ha mancato di accertare, come la prospettazione sottesa alle censure svolte dal Comune di Formia richiedeva, se la condotta totalmente inerte posta in essere da detta società sia nel periodo precedente l' emissione dell' ordinanza di annullamento sia nella pendenza del giudizio dinanzi al giudice amministrativo - valutata, con riguardo a detta fase, in relazione alle vicende ed alle pronunce che avevano scandito l' iter del processo si configurasse come un fatto colposo del creditore concorrente nella causazione del danno, tale da comportare una diminuzione del risarcimento spettante, secondo la previsione del 1° comma dell' art. 1227 c.c., ovvero anche si ponesse quale fatto idoneo a produrre un aggravamento del danno stesso, a causa del mancato uso dell' ordinaria diligenza al fine di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell' illecito, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dello stesso art. 1227 c.c. Va ancora osservato, in relazione all' ultimo profilo di censura prospettato, che la sentenza impugnata ha mancato di fornire qualsiasi motivazione circa le potenzialità del mercato immobiliare locale, limitandosi ad identificare il danno da lucro cessante nella mancata percezione di canoni locatizi per tutto il periodo considerato, così automaticamente riferendo i canoni perduti all' intero periodo ed omettendo specificamente di accertare la capacità di detto mercato di 1 9 assorbire tutte le unità immobiliari in oggetto, nonchè il tempo effettivamente necessario per la loro locazione. L' accoglimento nei limiti sopra fissati del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale - diretto a denunciare l'errore della Corte di Appello per aver omesso di aggiungere al momento finale considerato ai fini della determinazione del lucro cessante i sedici mesi ritenuti necessari per la costruzione dell' immobile - atteso che per effetto di detto accoglimento resta travolta la statuizione relativa all'intero periodo di riferimento ai fini della quantificazione di tale danno. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Roma, che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara assorbito l' incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 22 novembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE YOR. D Muccist Prima Sezione Civite 129,11 Depositato in Cancelleria IL CANCELL 19 Ark. 2002 Alive Prince Lisa Passingt ST 3099 IL CANCELLIERE TOT. 6010 10