Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2004, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo CA - rel. Consigliere -
Dott. PLENTENDA Donato - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN HI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D'ORO, presso l'avvocato VITTORIO SIGNORE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RA CC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso l'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ASTERIO CIASCHI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
CO RO, OT RI TERESA n. q. di curatore speciale di RA LE.
- intimati -
avverso la sentenza n. 3728/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 25/10/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2003 dal Consigliere Dott. Ugo CA PANBBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato CIASCHI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.4.1997 CA AB RR conveniva avanti al Tribunale di Latina la propria moglie CH RO nonché IR SC per il disconoscimento della paternità nei confronti della minore LE, nata il [...], in [...] frutto della relazione adulterina che la propria moglie aveva avuto con il predetto SC nonché per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti.
Si costituiva la RO, negando il fatto, mentre la curatrice della minore, nominata ai fini del presente giudizio, chiedeva che venisse accertata la verità dei fatti.
Sentite, oltre alle parti, alcuni testi e disposta una consulenza genetico-ematologica, il Tribunale con sentenza del 30.8.2001 dichiarava che la minore LE non era figlia del RR, ma respingeva le altre domande formulate da quest'ultimo. Proponeva impugnazione la RO ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il RR mentre il SC e la curatrice rimanevano contumaci, la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 23- 25.10.2002 rigettava, su conforma parere del Procuratore Generale, il gravame.
Dopo aver evidenziato che il SC, nel suo interrogatorio, aveva ammesso di aver intrattenuto dal Luglio 1995 a tutto il 1996 una relazione con la RO e che tale circostanza era stata confermata dai testi FA RR ed DO UL, rilevava la Corte d'Appello che la consulenza tecnica aveva escluso la paternità biologica fra il RR e la minore LE sul rilievo che quest'ultima non condivideva con il RR ben 10 dei 16 sistemi esaminati del genotipo, che la mancata condivisione di detti alleli consentiva di escludere in maniera assoluta un rapporto di paternità sulla base delle comuni conoscenze genetiche ed ematologiche-forensi e che la condivisione di 6 dei 16 sistemi esaminati non poteva che essere accidentale e nulla toglieva al giudizio di esclusione. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione CH RO, deducendo un unico motivo di censura.
Resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, CA AB RR .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso CH RO denuncia insufficiente motivazione sia sul presunto adulterio che sulla prova ematologica. Lamenta che la Corte d'Appello abbia acquisito la certezza dell'adulterio in base all'interrogatorio del SC ed alle deposizioni testimoniali, prive peraltro queste ultime di riferimenti temporali, nonostante la loro inidoneità per il loro contenuto ad offrire la prova nei termini di cui all'art. 235 n. 3 C.C.. Sostiene altresì che tale carenza non poteva ritenersi integrata dalla prova ematologica non raggiunta in termini di certezza.
Il presente motivo di ricorso risulta articolato in due distinte censure.
La prima riguarda la prova in ordine alla sussistenza dell'adulterio che l'art. 235 n. 3 C.C. prevede fra le ipotesi in cui è consentita l'azione di disconoscimento di paternità allorché avvenga nel periodo compatibile con il concepimento (fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita).
La seconda si riferisce all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado.
Quanto alla prima, al di là di ogni considerazione sulla sua riconducibilità nell'alveo del sindacato di legittimità, ogni valutazione deve ritenersi preclusa in questa sede, non essendo stata oggetto di uno specifico motivo di appello, come sostiene il controricorrente, la statuizione sul punto del Tribunale che ha accertato l'avvenuto adulterio in detto periodo.
Nè rileva che la Corte d'Appello, sia pure succintamente, abbia riesaminato nel merito la questione, non potendo per ciò solo ritenersi superato il passaggio in giudicato della sentenza sul punto, non più modificabile.
Relativamente alla seconda censura, essa è costituita sostanzialmente nella riproposizione dei dubbi già espressi in sede di merito in conseguenza dell'accertata condivisione fra la minore ed il RR di sei dei sedici sistemi esaminati del genotipo. Ma al riguardo la Corte d'Appello, richiamando le precisazioni concordemente espresse dai due C.T.U., ha già sottolineato che tale circostanza nessun rilievo assume nel giudizio di esclusione della paternità, basato sulla non condivisione di dieci dei suddetti sedici sistemi esaminati, e che tali conclusioni meritavano di essere condivise in quanto frutto di conoscenze scientifiche ormai acquisite in genetica.
Trattasi quindi senza dubbio di una richiesta di rivalutazione delle risultanze della consulenza tecnica non proponibile in sede di legittimità in presenza di una motivazione della Corte d'Appello immune da vizi logici e giuridici e formulata, oltre tutto, negli stessi termini dedotti nel precedente grado di giudizio. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 2.000,00, oltre alle spese in euro 100,00 ed alle spese generali ed accessori, come per legge. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004