Sentenza 6 ottobre 1998
Massime • 1
Ai reati finanziari puniti con la sola multa e depenalizzati dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 562, che ha modificato l'art. 39 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ed ha introdotto una generalizzata depenalizzazione di tutti i reati finanziari, previsti da norme previgenti a quest'ultima e puniti soltanto con la multa o con l'ammenda, non si applica il principio della ultrattività delle disposizioni penali finanziarie, di cui all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, poiché tale principio è derogato espressamente dall'art. 40 della legge 689 del 1981.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/1998, n. 11954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11954 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Avitabile Davide presidente del 6 ottobre 1998
2. Dott. Rizzo Aldo consigliere SENTENZA
3. Dott. Schettino Olindo consigliere N.2929
4. Dott. Morgigni Antonio consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Di Nubila Vincenzo consigliere N.24265/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso la pretura di Palermo C/
TO NA n.
9.2.37 Misilmeri
avverso la sentenza 6.11.97 del pretore di Palermo sezione di Bagheria;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale C. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo.
Il 6 novembre 1997 il pretore di Palermo sezione di Bagheria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NN PP in ordine all'imputazione di cui all'art. 9 R.D. 16 gennaio 1936, n. 54 e succ. modif. per avere evaso l'imposta erariale sul consumo di energia elettrica, in Misilmeri il 29.8.93, perché il fatto non è più previsto come reato.
Ricorre il procuratore della Repubblica presso la pretura di Palermo, ritenendo che la depenalizzazione non sia applicabile agli illeciti tributari per il principio d'ultrattività.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
La legge 28 dicembre 1993, n. 562 all'art. 2 così recita:
1. All'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "con la sola ammenda" sono sostituite dalle seguenti: "solo con la multa o con l'ammenda",
b) al secondo comma, dopo le parole: "oltre all'ammenda", sono inserite le seguenti: "o alla multa".
Il collegio condivide la soluzione opposta a quella sostenuta dal ricorrente (conf. sez. 5 n. 00 809 del 04/02/97 ud. 25/11/96 rv. 208197 ric. p.m. in proc. Russo)
L'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562 ha modificato l'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed ha introdotto una generalizzata depenalizzazione di tutti i reati finanziari. previsti da norme previgenti a quest'ultima e puniti soltanto con la multa o con l'ammenda.
Il comma 3 del medesimo articolo 39 dispone che alle violazioni predette (cioè quelle sanzionate esclusivamente con pena pecuniaria) si applica la legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che sia diversamente stabilito da speciali statuizioni.
Il successivo art. 40 stabilisce espressamente la retroattività della depenalizzazione (quando il procedimento non sia definito). Ne deriva che in subiecta materia la legge n. 4 del 1929 trova applicazione ad esclusione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie, di cui all'art. 20, in quanto il menzionato art.40 della legge n. 689 del 1981 dispone diversamente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 1998