Sentenza 18 maggio 2010
Massime • 1
Non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta del difensore che, avendo fortuitamente acquisito la notizia dell'emissione nei confronti del proprio assistito di una misura cautelare, lo informi, consentendo così la sua latitanza, atteso che non esorbita dalla funzione del difensore partecipare al proprio assistito quanto possa aiutarlo a mantenere la propria libertà personale. (Fattispecie in cui il difensore aveva casualmente captato l'informazione, intravedendola sullo schermo di un computer della Procura, che un addetto stava adoperando per compilare un certificato da lui richiesto).
Commentario • 1
- 1. L’avvocato può informare il suo assistito del rischio di arresto?Federico Radi · https://www.filodiritto.com/ · 1 novembre 2021
La Cassazione è stata chiamata a decidere se un avvocato incorre nel reato di favoreggiamento qualora informi il proprio assistito del rischio di applicazione di una misura cautelare nei suoi confronti e gli suggerisca di mentire all'autorità giudiziaria. Il fatto La Corte di appello di Trieste confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Udine il 19 febbraio 2019 con la quale è stato riconosciuto l'imputato responsabile del reato di favoreggiamento aggravato per aver aiutato ad eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria fornendo informazioni sulle indagini, suggerendo di fornire false dichiarazioni alla stessa. Norma in contestazione: L'articolo 378 codice penale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2010, n. 20813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20813 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 18/03/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 1058
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO NC - Consigliere - N. 25395/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN ER;
contro la sentenza 20 febbraio 2009 della Corte d'Appello di Napoli;
Udita la relazione del Consigliere Dott. AGRÒ Antonio Stefano;
Udito il P.G. RIELLO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per il ricorrente, l'avvocato Faccioli Vittorio. RITENUTO IN FATTO
1. In riforma della decisione del Tribunale, che l'aveva assolto per insussistenza del fatto, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 20 febbraio 2009, riteneva ER EN responsabile di favoreggiamento. Ciò perché il EN, difensore di SC NC, aveva fornito al suo assistito informazioni in ordine alla pendenza della richiesta di una misura cautelare, cosi aiutandolo a sottrarsi alle ricerche dell'A.G. e consentendone la latitanza.
2. Ricorre il EN che con un primo motivo deduce la nullità della sentenza perché la Corte territoriale ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento ad una prova già acquisita nella sua interezza nel dibattimento di primo grado.
In particolare, il p.m., nell'atto di impugnazione della pronunzia del Tribunale, aveva depositato l'interrogatorio reso dal ricorrente nella fase delle indagini, atto non acquisibile per l'esame già reso in dibattimento, in assenza di contestazione sul contenuto dello stesso. La Corte d'Appello, al fine di acquisire il contenuto di tale atto, altrimenti inutilizzabile, ha disposto la rinnovazione del dibattimento per procedere a un nuovo esame del ricorrente e a nuove contestazioni, con acquisizione dell'interrogatorio reso nelle indagini preliminari.
3. Con il secondo motivo di ricorso il EN si duole della manifesta illogicità della motivazione della sentenza, perché il preteso favorito si trovava nella sua abitazione al momento dell'esecuzione della misura cautelare e riuscì ad allontanarsi dalla stessa per l'inefficienza della polizia. Cosa che dimostrerebbe come nella telefonata intercorsa tra il ricorrente e il SC non venne fornita alcuna informazione certa circa l'emissione della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente ritiene la Corte di esaminare d'ufficio il problema della qualificazione giuridica della condotta ascritta al EN, nel senso cioè di valutare se essa possa o meno in tesi costituire favoreggiamento.
2. E al riguardo la sentenza impugnata sembra adeguarsi all'insegnamento della Cassazione, affermando che nel rapporto tra difensore e assistito (tale è infatti quello che nella specie intercorre tra preteso favoreggiatore e preteso favorito) il reato di cui all'art. 378 c.p., in tanto è configurabile in quanto il difensore abbia travalicato la funzione affidatagli, avendo acquisito o attraverso la consumazione di veri e propri reati (rivelazione di segreto d'ufficio e quant'altro di simile) o fraudolentemente notizie la cui comunicazione al cliente sia idonea ad intralciare le indagini.
3. Sembra ancora potersi ricavare dalla sentenza, nella parte dedicata alla ricostruzione del fatto (sul punto peraltro sbrigativa e sommaria), che il EN captò l'informazione della richiesta di una misura cautelare a carico del SC, intravedendola sullo schermo di un computer della Procura che un addetto stava adoperando per compilare un certificato da lui richiesto.
4. Da tanto la decisione in esame pare immediatamente inferire che l'informazione, indubbiamente segreta, fu "fraudolentemente carpita dal legale", non considerando invece che la ricostruzione del fatto, per come delineata, da piuttosto l'idea di un'acquisizione della notizia dovuta a un caso fortuito, causata forse all'infelice posizionamento dello schermo o all'errore di interrogazione del cervello elettronico da parte dell'impiegato.
5. In una simile ipotesi (in quella cioè di un'acquisizione fortuita di un'informazione, analoga all'ipotesi del ritrovamento di un documento smarrito per distrazione) non esorbita certo dalla funzione dell'avvocato partecipare all'assistito quanto possa aiutarlo a mantenere la propria libertà personale, essendo anche questo e soprattutto questo, il fine proprio della difesa.
6. Ora, posto che i due motivi di ricorso sono infondati, dato che nessuna nullità può riscontrarsi nella rinnovazione del dibattimento in appello e che il problema della presenza a casa del SC è questione di fatto, è invece necessario che il giudice del rinvio approfondisca il punto delle modalità dell'acquisizione della notizia, concludendo, nel caso in cui l'informazione sia stata recepita per caso fortuito, nel senso dell'insussistenza del reato addebitato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010