Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 1
Alla stregua della disciplina degli sgravi contributivi di cui al D.L. n. 328 del 1986, convertito con modificazioni nella legge n. 440 del 1986, la condizione ostativa al godimento dei benefici prevista dall'art. 3, lett. c), dello stesso D.L. sussiste unicamente per i lavoratori denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi; pertanto, è irrilevante la circostanza che i dipendenti, pur denunciati con retribuzioni non inferiori a quelle contrattuali, siano di fatto retribuiti in misura inferiore, posto che, nell'attuale sistema previdenziale, retribuzione denunciata a fini contributivi e retribuzione corrisposta effettivamente non devono essere necessariamente coincidenti, cosicché, quando il legislatore prescrive che la prima sia non inferiore a determinati parametri, non presuppone necessariamente che anche la seconda corrisponda a quei medesimi parametri, essendo una tale prescrizione intesa unicamente a salvaguardare l'interesse finanziario degli istituti previdenziali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7134 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO della GIZA s.p.a., in persona del suo curatore Ferruccio Sabatini, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Boer, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla P.zza Cola di Rienzo, 69 giusta procura notarile;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 774/98 del 30 giugno 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 732/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2002 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Antonino Sgroi e Paolo Boer;
Udito il P.M., in del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 101 "legge fallimentare" l'I.N.P.S. richiedeva l'ammissione al passivo del fallimento della s.p.a. GIZA del credito "privilegiato" di L.
7.802.178 e del "credito chirografario" di L. 509.178 a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali concernenti il periodo 1^ aprile/31 ottobre 1993 per decadenza della cennata società dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.
La curatela del fallimento si opponeva all'ammissione così richiesta dall'I.N.P.S. rilevando che l'asserita decadenza non si era verificata.
Il Tribunale di Reggio Emilia rigettava il ricorso e - su impugnativa dell'I.N.P.S. e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di Appello di Bologna rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del grado.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio la Corte di Appello ha rimarcato che "la ratio della disposizione di cui all'art. 6 del nono comma (lettera c) della legge n. 389/1989 induce a ritenere che l'interesse tutelato dal legislatore sia soddisfatto con l'assunzione da parte del datore di lavoro dell'obbligo specifico di corrispondere ai suoi dipendenti i minimi contrattuali, cui fa riscontro il loro diritto di pretenderli, per cui, così individuato lo scopo perseguito dal legislatore, la norma deve essere interpretata nel senso che, per beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali, è sufficiente che l'imprenditore assuma l'obbligo di corrispondere ai lavoratori i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva;
sicché, una volta assunto l'obbligo, il beneficio permane anche se si verifichi un inadempimento della prestazione dovuta".
Per la cassazione di tale sentenza l'I.N.P.S. propone ricorso affidato a due motivi.
Resiste il "fallimento della GIZA s.p.a." con controricorso eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per l'avveratasi decadenza ex art. 99 (ultimo comma) della legge fallimentare.
Brevi osservazioni scritte ex art. 379 (ult. co.) cod. proc. civ. del ricorrente sulle conclusioni del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo l'Istituto ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 338/1989 (convertito in l. n. 389/1989), nonché vizio di motivazione" - censura la sentenza impugnata "per non avere accertato che la disposizione del nono comma dell'art. 6 introduceva un quid novi rispetto alle precedenti sul tema e per non avere individuato, invece, correttamente l'ambito di operatività della nuova ipotesi di esclusione del beneficio in discussione: infatti, sarebbe stato corretto affermare che con l'ipotesi dinanzi delineata il legislatore aveva voluto escludere dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali quei datori di lavoro che avessero retribuito i propri lavoratori con retribuzioni inferiori a quelle contrattualmente stabilite".
Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218 e 1256 cod. civ. e dell'art. 6 del d.l. n. 338/1989, nonché vizio di motivazione" - censura "in via gradata" la sentenza della Corte di Appello di Bologna "sotto altro versante, nel momento in cui afferma che il datore di lavoro avrebbe avuto comunque diritto al beneficio, qualora la mancata erogazione della retribuzione, secondo i parametri contrattualmente previsti e liberamente accettati da questi, fosse stata da collegarsi a caso fortuito, forza maggiore e/o 'rescriptum principis', ... obliterando, innanzitutto, che l'ente previdenziale, nel meccanismo di concessione della fiscalizzazione non era titolare del rapporto creditorio e dimenticando altresì, l'insegnamento della Corte Costituzionale sul tema che, nel riconoscere la legittimità costituzionale della disciplina, ha evidenziato la libera scelta degli imprenditori nell'accedere a siffatti benefici e contestualmente nell'assumere volontariamente gli obblighi previsti dalla legge (e non da una parte, sia essa privata o pubblica), e ancor più a fondo, erroneamente applicando i principi in tema di inadempimento del debitore".
2 - Deve, anzitutto, respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso a causa della decadenza asseritamente verificatasi nella specie ex art. 99, ultimo comma, della "legge fallimentare" (in base al presupposto che la sentenza della Corte di Appello di Bologna impugnata è stata depositata in data 30 giugno 1998, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 17 giugno 1999), in quanto il cennato comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui faceva decorrere i termini per appellare e per il ricorso in cassazione dall'affissione della sentenza resa sull'opposizione allo stato passivo (Corte Cost. 27 novembre 1980 n. 152). Al riguardo si condivide l'orientamento secondo cui l'intervento ablativo della Corte Costituzionale ha inciso sulla decorrenza del termine per impugnare le sentenze emesse sulle opposizioni allo stato passivo del fallimento, affrancandola dalla formalità dell'affissione, e non sul termine in quanto tale, che continua ad essere quello abbreviato indicato dall'art. 99 cit., decorrente non più dall'affissione, ma dalla notificazione della sentenza (nella specie, non avvenuta), atteso il carattere di lex generalis che deve attribuirsi alla norma dell'art. 326 cod. proc. civ. in mancanza di disciplina particolare nella legge fallimentare (Cass. n. 3844/1996, Cass. n. 10356/1992). 3/a - Passando ora alla disamina dei motivi di ricorso - che possono essere valutati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi (anche se il secondo motivo si caratterizza per l'evidente inammissibilità sotto il profilo che le censure proposte con tale mezzo si appuntano su argomenti non sviluppati nella sentenza impugnata, che ha risolto il problema del diritto alla fiscalizzazione sulla base dell'applicazione della specifica normativa in materia senza dover ricorrere ai principi generali di diritto in tema di obbligazioni) - è da rilevare che sull'interpretazione della disciplina di legge applicabile in materia la giurisprudenza di legittimità è addivenuta a decisioni in contrasto tra di loro.
Infatti, secondo un primo orientamento, in base alla disciplina del d.l. n. 328/1986, convertito nella legge n. 440/1986, la condizione ostativa al godimento dei benefici degli sgravi contributivi sussiste unicamente per i lavoratori denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali e non anche per i lavoratori che, pur denunciati con retribuzioni non inferiori a quelle previste in tali contratti, siano però di fatto retribuiti in misura inferiore (così Cass. n. 6101/1992); mentre, secondo un più recente orientamento, il d.l. n. 328/1986 cit. ha recepito le condizioni previste o richiamate dalla precedente normativa per poter usufruire della detta riduzione (e, in particolare, la condizione che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e provinciali), per cui l'ulteriore condizione, di tipo negativo, autonomamente prevista dall'art. 3 del citato d.l. (e, cioè, non essere state denunciate retribuzioni inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi) non sostituisce, bensì semplicemente integra la indicata condizione positiva, che rimane sempre necessaria, con la conseguenza che i benefici in questione debbono essere esclusi per quelle imprese che, pur avendo denunciato retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi, abbiano effettivamente corrisposto retribuzioni inferiori (così Cass. n. 10253/2001). 3/b - Al fine di assumere una corretta decisione sui cennati orientamenti occorre premettere in linea generale che, in materia di retribuzioni da considerare per il calcolo degli sgravi, la Corte Costituzionale (con sentenza 12 giugno 1991, n. 261) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 1089/68, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione (negativa era sul punto la giurisprudenza di legittimità: ex plurimis, Cass. 15 dicembre 1990, n. 11926, Cass. 6 luglio 1990, n. 7118, Cass. 14 ottobre 1988, n. 5570). Si è precisato che la legge n. 1089 cit. riguardava solo i contributi per l'assicurazione generale obbligatoria e non si estendeva ad altri contributi di diversa natura, quali, ad esempio, i contributi integrativi dovuti dalle imprese di navigazione riguardanti la gestione della cassa di previdenza AR (Cass. 1^ marzo 1985, n. 1753). Con specifico riferimento allo sgravio totale ex art. 14 della legge n. 183/1976 è stato, altresì, precisato che lo sgravio concerneva soltanto i contributi dovuti all'I.N.P.S., al "fondo pensioni" ed a carico dei datori di lavoro e non anche i contributi non afferenti alla invalidità, vecchiaia e superstiti (Cass. n. 7916/1991). In ordine alla esclusione dal beneficio dello sgravio dei lavoratori per i quali non erano stati rispettati i minimi contrattuali, si è specificato che il datore di lavoro doveva corrispondere ai lavoratori tutte le voci retributive previste, comprese le somme per scatti di anzianità, non essendo sufficiente una retribuzione conforme all'art. 36 Cost. (Cass. 20 novembre 1991, n. 12467). 3/c - Tanto premesso, si rileva che, a sostegno dell'orientamento più recente, è stato ritenuto che "la legislazione in materia si è pur particolarmente assestata perseguendo il chiaro sistematico disegno di una maggiore occupazione e di una adeguata retribuzione qual'è normativamente considerata quella corrispondente ai minimi previsti da norme legislative o collettive" (così, testualmente, Cass. n. 10253/2001). Per affermare la natura aggiuntiva (e non sostitutiva) della condizione prevista dall'art. 3 del d.l. n. 328/1986 nella cennata decisione si è fatto riferimento: a), da una parte, a "tutto lo sviluppo storico della normativa" - per cui "i trattamenti non inferiori ai minimi collettivi (quale corrispondenza fra 'corrispostò e 'dovuto') restano l'obiettivo legislativo al quale si aggiunge, nel 1985, l'obiettivo collaterale e strumentale (quale corrispondenza fra 'corrisposto' e 'denunciato' sicché, nel 1989, si perviene alla completa descrizione dell'obiettivo, quale corrispondenza fra 'dovuto', 'corrisposto' e 'denunciato'"; - b), d'altro canto, alla c.d. "intentio legis" - per cui "costituendo la diminuzione del costo del lavoro la finalità degli sgravi contributivi, il beneficio è diretto al datore che questo costo subisce, anche con il pagamento di retribuzioni non inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi, mentre non è diretto, per la sua stessa finalità, a coloro che, pagando retribuzioni inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi, questo costo non affrontano" -.
Su tale punto - e, in generale, sulla risoluzione della questione nel senso che la condizione ostativa al godimento dei benefici di cui al d.l. n. 328/1986 sussiste unicamente per i lavoratori denunziati con retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva e non anche per quei lavoratori che, denunziati con retribuzioni conformi alla misura fissata da detta contrattazione, abbiano percepito di fatto una retribuzione inferiore - nel contrario orientamento espresso dalla summenzionata sentenza n. 6101/1992 questa Corte ha, invece, rimarcato che il tentativo di introdurre una condizione del diritto agli sgravi non enunciata dalla legge, ma ricavata dall'interprete sulla premessa di una nozione legislativa di indissociabilità tra retribuzione denunziata e retribuzione corrisposta, trova smentita nel d.l. n. 110/1989 che - mentre all'art. 6/10 prevede specificatamente, tra le condizioni per lo sgravio, che il lavoratore sia retribuito in misura non inferiore a quella spettantegli a norma dei contratti collettivi di lavoro e, inoltre, che lo stesso sia denunciato con la retribuzione spettantegli - all'art. 1/1 impone come obbligo generalizzato (indipendentemente, quindi, dal diritto ad eventuali sgravi) che la contribuzione si commisuri alla retribuzione spettante (e, quindi, che i lavoratori siano denunciati con tale retribuzione), tuttavia disponendo al secondo comma dello stesso art. 1 che, ove la retribuzione di fatto sia inferiore a quella spettante, il contributo sulla differenza (salvi i diritti spettanti al lavoratore) sia a totale carico del datore di lavoro. Disposizione, quest'ultima, la quale dimostra che il legislatore non ha ritenuto in alcun modo indissociabile retribuzione denunciata e retribuzione corrisposta. Più precisamente, la disposizione da ultimo ricordata esibisce una "indifferenza" dell'ordinamento previdenziale rispetto alla retribuzione di fatto corrisposta, una volta che quella denunciata a fini contributivi risponda a determinati parametri, e postula come non contrario alla logica del diritto previdenziale che il salario denunciato per un lavoratore sia superiore a quello corrispostogli. Siffatta "indifferenza" ha determinato che, quando la legge richiede che la denuncia delle retribuzioni a fini contributivi sia non inferiore a quella spettante in base ai contratti collettivi, tale previsione non implichi affatto che la retribuzione corrisposta non possa, essa, essere inferiore a quella spettante. Da qui la necessità che, ove il legislatore previdenziale esiga a determinati fini anche tale seconda condizione, di essa sia fatta esplicita menzione, non risultando all'uopo sufficiente la previsione che la retribuzione denunciata sia non inferiore a quella spettante. Deve, dunque, ritenersi a contrario che, allorquando una tale specifica previsione difetti (come nel d.l. 328/86), la relativa condizione non possa desumersi dalla semplice prescrizione che la retribuzione denunciata sia non inferiore a quella spettante in base ai contratti collettivi (Cass. n. 6101/1992). 3/d - Dalla disamina della normativa applicabile in materia può, pervero, evincersi che, nell'attuale sistema previdenziale, retribuzione denunciata a fini contributivi e retribuzione corrisposta effettivamente al lavoratore non debbano essere necessariamente coincidenti e che, di conseguenza, quando il legislatore previdenziale prescrive che la prima sia non inferiore a determinati parametri, non presuppone necessariamente che anche la seconda corrisponda a quei parametri, essendo una tale prescrizione intesa unicamente a salvaguardare l'interesse finanziario degli istituti previdenziali;
mentre, allorché lo stesso legislatore intenda anche salvaguardare l'interesse dei lavoratori al giusto salario, una tale finalità viene espressa con un'esplicita prescrizione.
Alla stregua della cennata conclusione resta avvalorato in maniera decisiva l'orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 6101/1992, il cui motivato contenuto vale, pertanto, qui specificamente ribadire senza indulgere a inutili ulteriori ripetizioni.
Giova, soltanto, rimarcare che il diritto al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali risulta perfezionato con l'impegno assunto dall'imprenditore di corrispondere ai lavoratori i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva in quanto l'assolvimento tempestivo dell'obbligazione retributiva nella misura di cui all'obbligo come dinanzi assunto fuoriesce completamente dalla fattispecie legale: al riguardo l'innesto di una problematica di tal genere nell'economia della norma verrebbe a compromettere la funzione della disposizione, facendo dipendere il diritto alla fiscalizzazione dalla liquidità dell'imprenditore, e dalla tempestiva corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti, e contrasterebbe anche con uno dei principi fondamentali vigenti in materia previdenziale consistente nella autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto all'obbligazione retributiva, e conseguente insensibilità del rapporto contributivo rispetto alle vicende del rapporto retributivo (cfr. Cass. sezioni unite n. 2485/1988, Cass. n. 170/1985). 3/e - In conclusione, merita conferma la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in motivazione, si è riportata espressamente all'orientamento giurisprudenziale di cui a Cass. n. 6101/1992 aggiungendo, altresì, sotto il profilo fattuale (a convalida (comunque superflua per le suesposte ragioni di diritto) della decisione assunta) che "la curatela del fallimento ha provveduto all'integrale pagamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti e ciò consente di rilevare l'osservanza del principio della cd. corrispondenza tra retribuzione denunciata e retribuzione di fatto e la realizzazione dell'intento perseguito dal legislatore".
6 - Con riferimento, pertanto, al denunziato "vizio di motivazione" la sentenza impugnata appare congruamente e correttamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici sulla base, appunto, di quanto statuito in applicazione della normativa applicabile in materia.
In ogni caso - a riprova dell'inammissibilità (comunque) delle doglianze proposte ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - vale sintetim rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/1995); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/2000) irregolarità queste che non connotano di certo la sentenza impugnata e) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto la Corte di Appello di Bologna - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/1999).
5 - In definitiva il ricorso deve essere respinto e l'Istituto ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannato al rimborso, a favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'I.N.P.S. al pagamento, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 12,00 oltre a euro 2.500 per onorario.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2002