Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7134
CASS
Sentenza 16 maggio 2002

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Alla stregua della disciplina degli sgravi contributivi di cui al D.L. n. 328 del 1986, convertito con modificazioni nella legge n. 440 del 1986, la condizione ostativa al godimento dei benefici prevista dall'art. 3, lett. c), dello stesso D.L. sussiste unicamente per i lavoratori denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi; pertanto, è irrilevante la circostanza che i dipendenti, pur denunciati con retribuzioni non inferiori a quelle contrattuali, siano di fatto retribuiti in misura inferiore, posto che, nell'attuale sistema previdenziale, retribuzione denunciata a fini contributivi e retribuzione corrisposta effettivamente non devono essere necessariamente coincidenti, cosicché, quando il legislatore prescrive che la prima sia non inferiore a determinati parametri, non presuppone necessariamente che anche la seconda corrisponda a quei medesimi parametri, essendo una tale prescrizione intesa unicamente a salvaguardare l'interesse finanziario degli istituti previdenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7134
    Data del deposito : 16 maggio 2002

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