Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 2
La responsabilità professionale del notaio nei confronti del cliente per inadempimento della prestazione professionale è di natura contrattuale, sicché legittimato a farla valere è esclusivamente la parte che ha richiesto detta prestazione, concludendo il contratto d'opera professionale (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha escluso la configurabilità della responsabilità del notaio, avendo il giudice del merito rilevato, nell'impugnata sentenza, che in sede di stipula di contratto di permuta immobiliare l'incarico al notaio di provvedere alla cancellazione delle ipoteche era stato conferito da soggetti diversi dai ricorrenti per cassazione, ritenuti pertanto privi della legittimazione attiva a far valere la responsabilità contrattuale del notaio. La S.C. ha altresì escluso la possibilità di considerare nel caso comunque configurabile a carico del notaio una responsabilità da "contatto sociale" nei confronti dei detti ricorrenti per cassazione, tale tipo di responsabilità presupponendo l'effettuazione di una prestazione inesatta da parte dell'esercente la professione "protetta" che, nel caso, alla stregua di quanto sopra esposto, era risultato viceversa non essere stata prestata in loro favore, bensì di coloro - gli originari attori - che erano divenuti proprietari del bene ipotecato).
Costituisce questione nuova, come tale inammissibile se prospettata per la prima volta in sede di legittimità, la configurazione in termini di responsabilità extracontrattuale dell'originaria domanda di responsabilità contrattuale, avendo le due azioni "causa petendi" e "petitum" diversi, giacché entrambe hanno riguardo a diritti cosiddetti "eterodeterminati", per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 7185 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, (ud. 02/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7185 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRASCA Raffaele – Presidente – Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere – Dott. GUIZZI Stefano Giaime – est. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14102/2019 proposto da: V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, via SAVIGNONE 6, presso lo studio dell'Avvocato Francesco Maria CIRILLO, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA di …
Leggi di più… - 2. Responsabilità del notaio e obblighi complementari ex art. 42 dei Principi di deontologia e 1176 c.c. secondo recente giurisprudenzaAvv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 17 gennaio 2024
Le attività doverose del notaio anche se non esplicitate: gli obblighi complementari per il notaio e l'art. 42 dei Principi di deontologia Responsabilità del notaio e obblighi complementari. Da tempo la giurisprudenza indica che l'attività del notaio nell'espletamento delle sue funzioni non si riduce alla sola raccolta della volontà delle parti, dovendo invece includere le ulteriori prestazioni che si rendano necessarie per l buone esito dell'atto che stipula, obbligo poi codificato nei Principi di deontologia nell'art. 42. Di recente la cassazione ha detto che la violazione di questa norma rileva non solo sul piano disciplinare ma anche civilistico: 2 agosto 2023, n. 23600. Più in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 14934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14934 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. NI SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE ED NI, BU SA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA, difesi dall'avvocato DOMENICO GAROFALO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MA IC, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AGOSTA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE CAVALLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
MO VA, AF SQ SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIETRO MASCAGNI N. 154 presso Avvocato PAOLO VITUCCI, difesi dall'avvocato NICOLA FLORIO, con procura speciale del Dott. Notaio Maria Antonietta Severo Vernice, BARI 4/3/2002; REP. N. 94819;
- resistenti -
avverso la sentenza n. 559/99 della Corte d'Appello di BARI, terza sezione civile emessa il 12/05/1999, depositata il 09/06/99; reg. 799/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. ON SEGRETO;
udito l'Avvocato EDOARDO GHERA (per delega Avv. Domenico Garofalo);
udito l'Avvocato NICOLA FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso per sequestro conservativo al Presidente del tribunale di Bari depositato il 16.5.1989 MO IO e IN AS RO esponevano che avevano ceduto, con contratto di permuta del 17.1.1987 con atto per notar MA Michele in favore dei coniugi De DI ON e DI RO, alcuni beni immobili siti in Grumo Appula;
che i coniugi De DI si impegnavano alla cancellazione delle ipoteche iscritte per effetto di alcune cambiali ipotecarie emesse in favore della s.r.l. Stage;
che la FI AV intimava precetto di pagamento, per la somma di L.
1.200.000 e che un pignoramento per L.
7.907.000 era trascritto dalla Banca popolare di Taranto. Il presidente del tribunale concedeva il sequestro fino all'ammontare di L. 15 milioni.
Con citazione notificata il 18.6.1989 i coniugi MO IN convenivano in giudizio i coniugi De DI e DI per la convalida del sequestro e per il merito.
Si costituivano i convenuti, che assumevano che con scrittura privata redatta lo stesso giorno dell'atto notarile gli attori si accollavano l'onere di provvedere alle spese di cancellazione delle ipoteche;
che detti attori avevano dato incarico al notaio Michele MA di provvedere a tanto;
che il notaio aveva ottenuto la quietanza e l'assenso alla cancellazione delle ipoteche dalla s.r.l. Stage, ma non la restituzione di alcune cambiali, ormai girate;
che successivamente era fallita la Stage. Chiedevano, quindi, di chiamare in garanzia il notaio MA. Questi si costituiva ed assumeva di non aver mai avuto alcun incarico dai chiamanti.
Il Tribunale di Bari con sentenza depositata il 17.7.1996, rigettava la domanda.
Proponevano appello gli attori.
La corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 9.6.1999, convalidava il sequestro e condannava i convenuti al pagamento nei confronti degli attori della somma di L. 13.330.771. Rigettava la domanda di garanzia dei convenuti nei confronti del notaio MA. Riteneva la corte di merito che dall'atto notarile di permuta e dalla scrittura privata in pari data emergeva che i convenuti si erano obbligati ad effettuare la cancellazione delle ipoteche e che gli attori si erano solo impegnati a pagare le spese necessarie per tale cancellazione, per cui, non essendo stata effettuata la cancellazione, i convenuti erano inadempienti al loro obbligo. Riteneva la corte territoriale che non sussisteva la responsabilità del notaio, poiché questi aveva provveduto ad estinguere il mutuo ed a raccogliere l'assenso della Stage alla cancellazione delle ipoteche, mentre l'omessa consegna delle cambiali si risolveva in un fatto cartolare che nessun effetto negativo aveva svolto sui convenuti e che, in ogni caso, non vi era alcun nesso causale tra la chiamata in causa e l'omessa consegna delle cambiali ipotecarie. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i convenuti.
Resiste con controricorso il MA.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che correttamente il tribunale aveva accertato la volontà delle parti attraverso il comportamento dalle stesse tenuto, dal contenuto della convenzione per scrittura privata e dalle affermazioni del notaio MA, che aveva dichiarato di aver avuto l'incarico di provvedere alla cancellazione dagli attori. Secondo i ricorrenti la corte territoriale avrebbe effettuato una fuorviante lettura e semplice raffronto degli obblighi, come apparivano dalla documentazione, con ciò violando il dettato dell'art. 1362 c.c.. 2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la motivazione omessa ed insufficiente, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Secondo i ricorrenti il giudice di appello avrebbe immotivatamente disatteso le dichiarazioni rese dal notaio, secondo cui l'incarico fu conferito dal MO e dalla IN, ritenendo irragionevolmente irrilevante detta dichiarazione.
3.1. Ritiene questa Corte che i due motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Quanto all'interpretazione delle clausole contrattuali va, anzitutto, rilevato che l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, rilevi con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi è divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile;
soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi indicati dagli artt. 1362 e s. c.c., che hanno carattere sussidiario (Cass. 1.4.1993, n. 3936). Pertanto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino un'intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (Cass. 29.4.1994, n. 4121; Cass. 22.4.1995, n. 4563).
Sennonché la parte che denunzi in cassazione l'erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito in violazione degli artt. 1362 c.c., è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati;
in mancanza l'individuazione della volontà negoziale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non' già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.2.1998, n. 3142).
3.2. Nella fattispecie i ricorrenti, pur lamentando la violazione dell'art. 1362 c.c., in effetti assumono che il giudice si è limitato ad una lettura ed un raffronto di quanto risultava dalla documentazione in atti, senza tener conto ne' del comportamento delle parti ne' di quanto dichiarato dal notaio, in merito a chi gli avesse conferito l'incarico della cancellazione delle ipoteche. Sennonché, proprio ai sensi dell'art. 1362 c.c., il giudice doveva ricostruire la volontà delle parti, anzitutto, dalle espressioni usate nell'ambito delle pattuizioni scritte.
Sulla base di queste il giudice di appello ha ritenuto che emergeva con chiarezza che i convenuti si erano assunti l'obbligo di provvedere alla cancellazione delle ipoteche gravanti sui beni permutati (obbligo assunto con l'atto di permuta), mentre con la scrittura privata del 17.1.1987, gli attori si erano impegnati solo a provvedere alle spese per la cancellazione, senza quindi esonerare i convenuti dall'obbligo assunto con l'atto notarile di permuta.
3.3. Quando l'ambito dell'accordo e la comune intenzione delle parti siano stati individuati senza incertezze, in base al testo sottoscritto, resta escluso il ricorso al criterio sussidiario del comportamento delle parti successivo all'accordo (Cass. 18.4.1995, n. 4333; Cass. 29.4.1994, n. 4121). Ne consegue che, avendo ritenuto il giudice di merito che dagli accordi scritti emergeva con chiarezza che i convenuti avevano assunto l'obbligo di provvedere alla cancellazione delle ipoteche e che gli attori avevano assunto solo l'obbligo di provvedere alle spese, non sussiste l'assunta violazione dell'art. 1362 c.c., per non aver il giudice di merito valutato, ai fini interpretativi, il comportamento delle parti, anche posteriore alla detta manifestazione di volontà.
3.4. Neppure sussiste il lamentato vizio motivazionale per avere la sentenza ritenuto irrilevante che il notaio MA, chiamato in garanzia dai convenuti, avesse dichiarato di non aver ricevuto alcun incarico dai convenuti, ma di averlo ricevuto dagli attori. Infatti, anzitutto e nell'ambito dell'interpretazione della volontà contrattuale, come si è detto, è principalmente rilevante quanto risulta dal tenore letterale delle parole, se esse sono chiare (e tanto è stato ritenuto dal giudice di appello).
Inoltre, e soprattutto, qui si discute se i convenuti, attuali ricorrenti, fossero gravati o meno dall'obbligo di provvedere alla cancellazione delle ipoteche sulla base dei contratti scritti.
3.5. Una volta ritenuto che dai detti atti scritti risultava l'esistenza di tale obbligo a carico dei convenuti, mentre a carico degli attori vi era solo l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese necessarie, il fatto poi che gli attori abbiano conferito l'incarico al notaio MA di provvedere sia ad estinguere il mutuo con la Stage s.p.a. che a raccogliere l'atto di quietanza e di assenso alla cancellazione delle ipoteche, ovvero di provvedere alla cancellazione delle ipoteche, non comportava di per sè l'estinzione dell'obbligo per convenuti di provvedere a detta cancellazione, ma comportava soltanto che gli attori, sulla base di due diversi rapporti contrattuali, quello di permuta con i convenuti, e quello di prestazione d'opera professionale con il notaio, avevano diritto a vedersi cancellate le iscrizioni ipotecarie.
4. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1176, c. 2, e 2887 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che, avendo il notaio MA ricevuto l'incarico di provvedere alle formalità necessarie per la cancellazione dell'ipoteca iscritta a favore della Stage sull'immobile ceduto in permuta, avrebbe dovuto, non solo curare di ottenere la quietanza e l'assenso alla cancellazione da parte della Stage, ma anche ritirare le cambiali, poiché, a norma dell'art. 2887 c.c., l'esibizione delle stesse al Conservatore era necessaria per ottenere l'annotazione di cancellazione delle ipoteche.
Non avendo ciò fatto, il notaio era responsabile nei confronti di essi convenuti ricorrenti, avendo violato l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c., per cui erroneamente era stata rigettata la domanda di garanzia proposta da essi convenuti nei confronti del notaio.
5.1. Ritiene questa corte che il motivo sia inammissibile. In linea di principio va osservato che il notaio richiesto di una prestazione professionale assume gli obblighi derivanti dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fanno parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, anche quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto. Ne consegue che l'inosservanza di detti obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, a nulla rilevando che la legge professionale non faccia riferimento a tale responsabilità, posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto privatistico. Tale inosservanza non è riconducibile ad imperizia, cui trova applicazione la limitazione di cui all'art. 2236 c.c., ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve,
essendo inapplicabile l'art. 2236 c.c. (Cass. 15 giugno 1999, n. 5946). Sennonché proprio perché la responsabilità professionale del notaio nei confronti del cliente per inadempimento nella prestazione professionale è di natura contrattuale, legittimato a farla valere è esclusivamente la parte che ha richiesto detta prestazione e quindi ha concluso il contratto d'opera professionale.
5.2. Nella fattispecie, a parte il rilievo che la sentenza di primo grado ha ritenuto che l'incarico al notaio di provvedere alla cancellazione delle ipoteche era stato conferito dagli attori, per cui un'azione di responsabilità contro lo stesso poteva ipoteticamente essere proposta solo da questi e questo punto non è stato oggetto di specifica impugnazione, la stessa prospettazione sostenuta dagli attuali ricorrenti è che detto incarico professionale al notaio MA era stato conferito non da loro ma dagli attori.
Ciò comporta che essi ricorrenti non hanno legittimazione attiva a far valere una responsabilità contrattuale del notaio MA.
5.3. Neppure può ritenersi che nella fattispecie sussista un'ipotesi di responsabilità "da contatto sociale", che, per quanto non fondata sul contratto, ma sull'affidamento che il fornitore della prestazione ripone in colui che esercita una professione protetta, ("altro fatto" di cui all'art. 1173 c.c.,) ha tuttavia lo stesso contenuto di un'obbligazione contrattuale (cfr. Cass. 22.1.1999, n. 598). Non vi è dubbio che l'attività professionale del notaio rientra tra quelle protette e crei un alto affidamento nel soggetto che riceve la prestazione, per cui se il notaio svolge la propria attività professionale in favore di un soggetto, essa deve sempre avere le stesse caratteristiche e qualità, previste dalle norme di varia natura che presiedono alla sua attività, non potendosene prescindere nei casi in cui la prestazione non sia effettuata sulla base di un contratto di prestazione d'opera professionale intellettuale, poiché ciò determina in ogni caso una sua responsabilità.
Sennonché presupposto della responsabilità da "contatto sociale" è che l'esercente della professione protetta effettui una prestazione inesatta in favore di un soggetto, che ne riceva un danno. Se detta prestazione manca nei confronti del soggetto che si ritiene danneggiato, non può sussistere neppure una responsabilità del notaio da contatto sociale.
Nella fattispecie la prestazione dell'attività professionale per la cancellazione delle ipoteche, non solo non era stata richiesta dai ricorrenti, ma non era neppure stata effettuata in loro favore, ma in favore degli attori, divenuti proprietari del bene ipotecato.
6. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2043 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assumono i ricorrenti che la corte di appello avrebbe dovuto ravvisare una responsabilità del notaio di natura aquiliana.
7. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile, in quanto introduce una questione nuova.
Infatti, essendo stato il notaio SU chiamato in garanzia dai convenuti, in quanto inadempiente all'incarico conferitogli di provvedere alla cancellazione delle ipoteche, la domanda proposta nei suoi confronti era di responsabilità contrattuale. Solo in questa sede di legittimità i ricorrenti assumono che la responsabilità del notaio potesse configurarsi come aquiliana. Sennonché ciò integra una questione nuova, come tale inammissibile in sede di legittimità.
Infatti l'azione di responsabilità contrattuale rispetto a quella di responsabilità extracontrattuale non solo presenta una causa petendi diversa, ma anche un petitum diverso, riguardando entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati" (per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità; cfr. Cass. civ., sez. 1^, 27 settembre 1997, n. 9507). Il ricorso Va, pertanto, rigettato.
I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione sostenute dai resistenti liquidate in Euro 120.00 per MA - Euro 13.00 per Ponzarino Macchia, Cristoforo IN, oltre Euro millecinquecento per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2002