Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 14934
CASS
Sentenza 23 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La responsabilità professionale del notaio nei confronti del cliente per inadempimento della prestazione professionale è di natura contrattuale, sicché legittimato a farla valere è esclusivamente la parte che ha richiesto detta prestazione, concludendo il contratto d'opera professionale (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha escluso la configurabilità della responsabilità del notaio, avendo il giudice del merito rilevato, nell'impugnata sentenza, che in sede di stipula di contratto di permuta immobiliare l'incarico al notaio di provvedere alla cancellazione delle ipoteche era stato conferito da soggetti diversi dai ricorrenti per cassazione, ritenuti pertanto privi della legittimazione attiva a far valere la responsabilità contrattuale del notaio. La S.C. ha altresì escluso la possibilità di considerare nel caso comunque configurabile a carico del notaio una responsabilità da "contatto sociale" nei confronti dei detti ricorrenti per cassazione, tale tipo di responsabilità presupponendo l'effettuazione di una prestazione inesatta da parte dell'esercente la professione "protetta" che, nel caso, alla stregua di quanto sopra esposto, era risultato viceversa non essere stata prestata in loro favore, bensì di coloro - gli originari attori - che erano divenuti proprietari del bene ipotecato).

Costituisce questione nuova, come tale inammissibile se prospettata per la prima volta in sede di legittimità, la configurazione in termini di responsabilità extracontrattuale dell'originaria domanda di responsabilità contrattuale, avendo le due azioni "causa petendi" e "petitum" diversi, giacché entrambe hanno riguardo a diritti cosiddetti "eterodeterminati", per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità.

Commentari2

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 7185 del 04
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, (ud. 02/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7185 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRASCA Raffaele – Presidente – Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere – Dott. GUIZZI Stefano Giaime – est. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14102/2019 proposto da: V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, via SAVIGNONE 6, presso lo studio dell'Avvocato Francesco Maria CIRILLO, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro A.I., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA di …

     Leggi di più…

  • 2Responsabilità del notaio e obblighi complementari ex art. 42 dei Principi di deontologia e 1176 c.c. secondo recente giurisprudenza
    Avv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 17 gennaio 2024

    Le attività doverose del notaio anche se non esplicitate: gli obblighi complementari per il notaio e l'art. 42 dei Principi di deontologia Responsabilità del notaio e obblighi complementari. Da tempo la giurisprudenza indica che l'attività del notaio nell'espletamento delle sue funzioni non si riduce alla sola raccolta della volontà delle parti, dovendo invece includere le ulteriori prestazioni che si rendano necessarie per l buone esito dell'atto che stipula, obbligo poi codificato nei Principi di deontologia nell'art. 42. Di recente la cassazione ha detto che la violazione di questa norma rileva non solo sul piano disciplinare ma anche civilistico: 2 agosto 2023, n. 23600. Più in …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 14934
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14934
Data del deposito : 23 ottobre 2002

Testo completo