Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
AULA "B" 0 2 52 2 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. SSAZIONE 10875/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Stefano Ciciretti Presidente Cron.
1.5879 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Attilio Celentano Consigliere Ud. 4 di- Dott. Filippo Curcuruto Consigliere г cembre 2002 Dott. Giovanni Amoroso Consigliere ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: NO ER, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Giu- none Regina n. 1, presso l'avv. Antonio Ricciulli che, unitamente all'avv. Ambrogio Saporiti lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente contro società Midac S.p.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Livorno n. 51, presso l'avv. Alberto Delpino che, unitamente all'avv. Pie tro De Luca, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
5135 Л - controricorrente avverso la sentenza n. 4739/99, decisa il 5 marzo 1999 e pubblica- ta il 15 maggio 1999, resa dal Tribunale di Milano nel procedimen- to n. 846/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Ambrogio Saporiti per il ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 31 marzo 1994 NO ER conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano in funzione di Giudice del Lavoro la società MIDAC S.p.A. al fine di ottenere l'accertamento circa la sussistenza di una giusta causa nella risoluzione del contratto di agenzia inter partes nonché il riconoscimento di dif- ferenze provvisionali varie. Con sentenza n. 3010 in data 27 agosto 1996, il Giudice adito ac- coglieva parzialmente la domanda. Interponeva appello il NO e in via incidentale la società MIDAC S.r.l.; in esito il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4739/99, emessa in data 5 marzo - 15 maggio 1999, respingeva l'appello incidentale e accoglieva in parte quello principale, de- terminando in misura più favorevole le provvigioni e l'indennità di fine rapporto nonché il risarcimento danni per l'anticipata ri- soluzione. 2 La decisione, per quanto ancora rileva in questa sede, veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che in mancanza di indicazione da parte dell'attore degli elementi per determinare l'indennità di fine rapporto si doveva far luogo ad una liquidazione del danno risarcibile in relazione alle provvigioni maturate nell'anno pre- cedente la risoluzione. Osservava ancora che risultano non fondate "le richieste dell'agente di provvigioni sulle vendite effettuate da MIDAC in violazione del patto di esclusiva nonché sui pagamenti a mezzo cambiali, in difetto di prova specifica sulle prime e di precise allegazioni e prove sulle seconde" . Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne il NO con atto notificato in data 15 maggio 2000, sulla base di due motivi. La società MIDAC S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 15 giugno 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, "la violazione e falsa applicazione e/o errata interpretazione ed applicazione della disciplina legale e contrat- tuale inerente il c. d. star del credere e/o lo storno di provvi- gioni e/o il diritto alla provvigione, errata interpretazione e/o omessa considerazione delle risultanze di causa, omessa о insuffi- ciente pronuncia e/o motivazione anche in violazione e falsa ap- 3 ے ہ plicazione dell'art. 112 cpc, errata quantificazione, ultrapeti- zione anche in violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, omessa e/o insufficiente istruttoria". Si osserva che il Tribunale nulla ha detto in ordine alla domanda "di storno dell'addebito dello "star del credere" e/o di riaccre- dito di provvigioni indebitamente stornate, con riferimento alle forniture operate dalla MIDAC violando il patto di esclusiva, non- ché sui pagamenti rateizzati a mezzo cambiali" La censura non appare fondata. In ordine ai temi trattati nel motivo testé riassunto si leggono nell'impugnata sentenza le seguenti sintetiche considerazioni: "Non fondate infine appaiono le richieste di provvigioni sulle vendite effettuate da MIDAC in violazione del patto di esclusiva nonché sui pagamenti a mezzo cambiali, in difetto di prova speci- fica sulle prime e di precise allegazioni e prove sulle seconde". Invero la parte che in sede di legittimità prospetta un insuffi- ciente esame da parte del giudice di appello dei motivi sotto- posti al suo esame, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del autosufficienza del ricorso per cassazione e delprincipio di carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha ri- l'onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi essa invoca il controllo di logicità. Non è suffi-spetto a cui ciente a consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione il mero richiamo ad un atto del pregresso 4 ん giudizic di merito, poiché in tal modo la doglianza si converte nell'invito ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una diver- sa valutazione delle prove. I l ricorrente si limita invece a richiamare gli atti del giudizio di merito, senza indicare quali risultanze avrebbero fornito la prova che il Tribunale ha ritenuto inesistente e soprattutto senza precisare in quale modo la relativa questione sarebbe stata sotto- posta all'esame del giudice di appello. Analoga carenza inficia la doglianza attinente alla mancata pro- nuncia del Tribunale circa l'addebito dello star del credere ed altre voci indicata a pag. 15) del ricorso. Si devono dunque considerare tali temi come nuovi e introdotti per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo circa l'inesistenza di motivazione al riguardo non può quindi trovare ingresso in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto al- la regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto ° temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di uffi- cio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. 5 л II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, "la violazione e falsa applicazione e/o errata interpretazione ed applicazione della disciplina legale e contrat- 1751 CC, l'indennità suppletiva tuale inerente l'indennità ex art. di clientela e l'indennità di scioglimento del contratto, errata interpretazione e/o omessa considerazione delle risultanze di cau- sa, omessa o insufficiente pronuncia e/o motivazione anche in vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, errata quantifica- zione, ultrapetizione, anche in violazione dell'art. 112 cpc, omessa e/o insufficiente istruttoria". Si afferma che, contrariamente a quanto afferma il Tribunale, l'accordo economico collettivo è stato richiamato nel contratto di agenzia;
i due documenti sono stati prodotti e le domande si fon- dano appunto su tali atti che forniscono gli elementi per un più favorevole calcolo dell'indennità suppletiva di clientela. La censura non appare fondata. Invero per il già richiamato principio dell'autosufficienza del 6 л ricorso per cassazione la parte che denuncia l'erronea interpreta- zione o la mancata valutazione di un atto di autonomia privata de- ve riportarlo integralmente, non essendo consentito alla Corte di legittimità, per i limiti propri della funzione ad essa attribui- ta, procedere alla ricerca ed all'esame del contenuto dei fascico- li di parte al di fuori dell'ipotesi di denuncia di error in pro- cedendo. E ancora l'interpretazione della domanda è un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito che sfugge a qualsiasi controllo in sede di legittimità, una volta che risulti adeguatamente motivato (ex pluribus Cass. civ., sez. I, 19 settembre 1997, n. 9314, Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2113, Cass. Civ., 15 aprile 1987, n. 3725). Al riguardo la Corte Osserva che Tribunale ha dato una lettura della domanda che appare organica e coerente, mentre il ricorren te, in violazione al principio dell'autosufficienza del ricorso, non riporta gli atti della fase di merito in cui sarebbero avanza- te istanze che necessariamente presuppongono un richiamo all'Accordo Economico Collettivo di settore. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cpc. Si osserva che in esito all'auspicata riforma della sentenza qui impugnata" segue la condanna della controparte all'integrale rim- borso di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio di merito e del giudizio di cassazione. 7 Trattasi peraltro di mero auspicio che presuppone l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso e non evidenzia un autonomo vizio dell'impugnata sentenza, denunciabile con apposito motivo. La censura risulta quindi infondata poiché la sentenza in esame appare immune dai vizi prospettati con i motivi in precedenza esa- minati e disattesi. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 4 dicembre 2002 IL PRESIDENTE Gulanocicirektí Alberto you IL CONSIGLIERE ESTENSORE elle IL CANCELL Depositato in Cancelleria 20 FPR 2013 joggi CANCELLIER 0 8 0