Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7444 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
+ 7444 /0 1 r.g.n. 17547/00 cam. cons. 06.04.2001 oggetto : regolamento di competenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con THPP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Rep. 2737 riunita in camera ai consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Manfredo GROSSI , Presidente dott. Francesco SABATINI relatore Consigliere;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott. Mario FINOCCHIARO " ' UFFICIO COPIE dott. Antonio " SEGRETO ' Richiesta IL SOLE dal Sig. dott. Alberto TALEVI " ' per diritti 3000 ha pronunciato la seguente SEN TENZA IL CANCELLIERE sul ricorso per regolamento di competenza proposto da 9 1 1 0 0 0 CANCELLERIA collente in Pisa in persona del ARGOFIN s.r.l. ' ' rappresentante p.t. sig. Narciso legale Romano rappresentata e difesa dall'avv. Salvadori ' Giuseppe Brini come da procura in calce al ricorso 12 1 ' ed elett. dom. in Roma via Apuania n. ' presso lo studio dell'avv. Maurizio Luzi le ricorrente contro 1 694 SCOLARI s.r.l. in persona del presidente sig. Michele Scolari elett. dom. in Roma viale ' ' Angelico n. 36/B ' presso lo studio dell'avv. Massimo Scardigli che la rappresenta e difende ' unitamente all'avv. Francesco De Luca in virtù di ' procura a margine della memoria difensiva resistente avverso la sentenza n. 577/00 in data 28.6.2000 del Tribunale di Milano . Letta la requisitoria scritta con la quale il P.M. in persona del sost. procuratore generale ' dott. Maurizio Velardi chiede dichiararsi la ' competenza del Tribunale di Milano;
udita nella camera di consiglio del 6 aprile 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , vertente tra la creditrice-opposta società Argofin ' conla debitrice-opponente e società Scolari sentenza del 28 giugno 2000 l'adito Tribunale di in accoglimento dell'eccezione sollevata Milano quest'ultima da ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di 2 Brescia ed a fondamento di tale decisione ha ' richiamato la clausola contrattuale di deroga convenzionale della competenza territoriale ' invocata dalla società Scolari a sostegno della relativa eccezione . Avverso tale decisione la società Argofin ha proposto regolamento di competenza • La società Scolari resiste con memoria . MOTIVI DELLA DECISIONE La società ricorrente premesso che la - competenza per territorio appartiene al Tribunale di Milano quale forum destinatae solutionis I a ' norma degli artt. 20 c.p.c. e 1182 terzo comma c.c. oggetto di ' non ha formato foro che ' ' precisa contestazione da parte dell'opponente - sostiene che l'accordo derogatorio della competenza non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non sia - come nella specie - espressamente stabilito e deduce inoltre il difetto di specifica approvazione per iscritto della clausola in questione . Il ricorso è fondato e va pertanto accolto ' ' giacché l'art. 29 c.p.c. dispone che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale non solo deve riferirsi a uno o più 3 affari determinati e risultare da atto scritto ma ' come esattamente rileva la ricorrente non attribuisce al giudice designato competenza - come nella specie esclusiva quando ciò non è - espressamente stabilito " La clausola in questione redatta per iscritto ' come dovevasi è infatti come entrambe le parti ' ' seguente testualedel concordemente rilevano ' • Per ogni e qualsiasiForo competente tenore : " controversia riguardante il presente incarico sarà valida la legge italiana e la competenza sarà del Foro di Brescia " mentre risultano osservati i precetti Orbene ' posti dal primo comma dell'art. 29 citato nulla ' invece la clausola espressamente aggiunge in ordine alla esclusività della designazione del giudice di come anche richiede il secondo commaBrescia ' della stessa norma ( vedansi ' al riguardo da ' ultimo Cass. nn. 2723/97 , 4907/98 e 73/00 ) ' • la quale non pone in discussione La resistente - che ' per lo spostamento di competenza debba ' ricorrere anche tale requisito lo desume dalla circostanza che le parti ebbero espressamente a stabilire che al Tribunale di Brescia fossero devolute tutte le cause di qualsiasi natura ( " ogni e qualsiasi controversia " ) derivanti dal ' e da ciò trae che la clausola citato contratto non è certamente generica e non può dare adito a dubbi sulle intenzioni delle parti all'atto della sua stipulazione • Tali argomentazioni non possono essere condivise poiché come inequivocamente risulta dall'art. 29 ' c.p.c. il requisito della esclusività , di cui al secondo comma è ulteriore ed additivo rispetto a ' di cui al primo comma quello della specificità ' norma talché prima parte della stessa nella specie indiscutibilmente dall'osservanza dello stesso primo comma ' non può avvenuta ' trarsi ' come invece fa la resistente l'osservanza anche del secondo tanto più che come quest'ultimo precisa , l'attribuzione della competenza esclusiva deve essere anche espressa : e non può dunque essere soltanto implicita come ' invece sostanzialmente adduce la resistente . Segue dalla mancata esclusiva designazione del giudice di Brescia che la causa poteva essere anche instaurata dinanzi al giudice del foro generale o facoltativo di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. E poiché , nella specie , risulta dal verbale di prima udienza di trattazione del 3 maggio 2000 che 5 l'eccezione di incompetenza fu sollevata riferimento alla sola predetta dall'opponente con contestazioni di sorta con clausola senza ' riguardo altresì come dovevasi a norma del ' novellato art. 38 c.p.c. a tali diversi fori ( ' dal che discende la tardività e pertanto l'inammissibilità dei dubbi circa il forum destinatae solutionis ora sollevati dalla resistente ) , deve essere dichiarata la competenza ' restandoper territorio del Tribunale di Milano assorbita la subordinato questione circa la dedotta necessità della specifica approvazione della . p clausola stessa Le spese seguono la soccombenza e r i l (
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso dichiara la competenza del Tribunale di Milano e condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ' liquidate in lire 426 000 oltre lire 1.500.000 ( unmilionecinquecentomila ) di onorari in favore della ricorrente • Così deciso in Romą nella camera di consiglio ' della Corte , il 6 aprile 2001 . Il Consigliere est. Il Presidente Ques. J-bficii 6 IL CANCELLIERE C1 Giovanni TI Depositata in Cancelleria oggi, lì _ li -16/U 2001. E M E IL CANCELLIERE C1 R P U Giovanni TI S BIE 400 299000