Sentenza 10 dicembre 1998
Massime • 1
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, grava sul preposto, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa -inidoneità originaria o sopravvenuta-, siano pericolosi per la incolumità del lavoratore che li manovra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1998, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giammanco Pietro Presidente del 10.12.1998
1. Dott. Onorato Pierluigi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Squassoni Claudia Consigliere N.3775
3. Dott. Salvago Salvatore Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Fiale Aldo Consigliere N.23088/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso.
avverso la sentenza 5.5.1998 del Pretore di Isernia sd EN (imp. IN FI n. EN 25.9.1953).
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Squassoni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Martusciello Vittorio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito il difensore Avv. Iacovone Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 5.5.1998,11 Pretore di Isernia-sd EN-ha assolto IN FI dal reato previsto dagli artt.374 c.2^, 389 sub B DPR547/1955 ascrittogli per avere, in qualità di delegato della Sotea
srl all'osservanza della normativa antinfortunistica, mantenuto in esercizio una segatrice priva ab origine dei necessari requisiti di sicurezza.
A sostegno di tale conclusione, il Giudice ha, in sunto, rilevato che, secondo la delega, era di competenza dell'imputato solo l'osservanza delle misure di sicurezza predisposte dalla società e la vigilanza per rispettare quanto stabilito in, materia, dalla direzione aziendale;
pertanto il fatto in oggetto non può essere addebitato al IN non munito di poteri ed autonomia per l'acquisto dei macchinari.
Per l'annullamento della sentenza ricorre in Cassazione il competente Procuratore Generale della Repubblica deducendo violazione di legge. Sostiene che non sia l'oggetto della delega a definire gli obblighi del preposto ad attuare le misure antinfortunistiche in quanto tali obblighi discendono dalla stessa posizione assunta in forza di delega il preposto, naturalmente nel settore della delega, è tenuto a fare rispettare tutte le misure volute dalla legge (e non solo quelle indicate dalla direzione aziendale) tra le quali deve annoverarsi l'impedire l'utilizzazione di macchinari pericolosi per l'incolumità di chi li adopera.
La censura del ricorrente è meritevole di accoglimento. Deve, innanzi tutto, precisarsi che, a parere del Collegio, la sentenza impugnata confonde il ruolo, la funzione, la responsabilità del delegato in senso tecnico con la posizione del preposto che è un soggetto responsabile, pro quota, delle violazioni in materia antinfortunistica.
Ora già da tempo la giurisprudenza e la dottrina, pur in assenza di una auspicata previsione normativa, ammettevano che, mediante valida delega, potessero essere trasferiti poteri decisionali e funzioni imprenditoriali con inerenti responsabilità anche penali, da un soggetto ad un altro.
Il DLvo 626/1994 prevede espressamente la facoltà di delega, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (con le deroghe elencate dall'art. 1 c.4 ter che qui non rilevano) essendo necessario che le singole unità produttive abbiano, in concreto, una persona cui fare riferimento per gli adempimenti richiesti;
il citato DLvo non enuclea i requisiti che la delega deve avere per essere efficace e liberatoria di responsabilità per il dante causa.
In tale contesto, è legittimo recuperare i requisiti, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, di validità della delega : essa deve essere giustificata dalle dimensioni dell'azienda espressa, formale, effettiva, liberamente accettata dal delegato, il quale deve avere specifica preparazione tecnica ed autonomia finanziaria.
In base a tali criteri, l'atto con il quale l'imputato è stato onerato di curare l'espletamento della vigilanza, della verifica, dei controlli in tema di prevenzione degli infortuni, pur denominato "delega", tale non è; sul punto basti por mente che l'atto non proviene dall'organo statutario, non prevede l'accettazione e la possibilità di spesa per il Cellino.
L'atto in questione deve qualificarsi, pertanto, come nomina di preposto.
Tanto premesso, il fulcro della questione consiste nell'individuare quali siano i compiti di tale soggetto al fine di comprendere se le conclusioni del Pretore siano o meno, condivisibili. Manca una esplicita indicazione testuale di tutti i compiti che incombono al preposto;
tuttavia le funzioni più significative, la cui inosservanza ha rilievo penale, si possono agevolmente ricavare dal contenuto sanzionatorio dell'art.90 DLvo 626/1994. Dal testo normativo si deduce che il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari.
È responsabile, tra l'altro, dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività; rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti;
vigila sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali;
verifica se nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele;
deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza.
Da tale coacervo di funzioni (tutte menzionate nella cd "delega" agli atti) si evince che grava sul preposto, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra. Pertanto la circostanza che le competenze dell'imputato non si estendessero al settore acquisti è irrilevante in quanto la condotta antidoverosa, come precisato nel capo di imputazione, consiste nell'avere mantenuto in funzione macchinari non sicuri perché privi di dispostitivi di protezione.
Per tali considerazioni, il Collegio ritiene annullare la sentenza in oggetto con rinvio alla Pretura di Isernia.
P Q M
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Isernia.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1999