Sentenza 13 marzo 2002
Massime • 1
Nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni proposte avverso sentenza di assoluzione tanto dal PM quanto dalla parte civile, non può darsi luogo alla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi far gravare sulla parte civile anche gli oneri derivanti dall'attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere tra le spese derivate dall'impugnazione dell'una o dell'altra parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2002, n. 14406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14406 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO - Presidente - del 13/03/2002
1. Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO CARLO PE - Consigliere - N. 379
3. Dott. GALBIATI RUGGERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO - Consigliere - N. 047465/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalle parti civili NO MA ME, PR EL, PR IE, PR RC e PR RA nel procedimento contro
1) LA TO PE N. IL 04/03/1959
2) IC ST N. IL 25/07/1953
3) IV CO N. IL 12/11/1958
4) DI AU GA NI N. IL 26/07/1951
5) DI LA PE N. IL 30/08/1957
6) RESPONSABILE CIVILE (ASL n. 3 FOGGIA) N. IL 00/00/0000 avverso SENTENZA del 14/06/2000 CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO PE
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni PALOMBARINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori Avv.:
- Gabriele CONSIGLIO per il responsabile civile e per IC, IV e LA TO;
- Michele PERRONE per DI LA;
- CO DI TT per DI AU;
i quali hanno tutti concluso per il rigetto del ricorso. La Corte osserva:
NO MA ME, PR EL, PR IE, PR RC e PR RA, parti civili nel procedimento instaurato nei confronti di LA TO PE, IC ST, IV CO, DI AU GA NI e DI LA PE, (con responsabile civile la ASL, n. 3 di Foggia) hanno proposto ricorso avverso la sentenza 14 giugno 2000 della Corte d'assise di appello di Bari che, pronunziando sull'appello proposto dalle medesime parti civili nonché su quello proposto dal Procuratore generale, ha confermato la sentenza 23 aprile 999 della Corte d'assise di Foggia che aveva assolto gli imputati dal delitto di omicidio colposo in danno di PR NN. Questi, la sera del 24 febbraio 1994, era stato rinvenuto ferito da colpi d'arma di fuoco in una strada di Foggia e, ricoverato presso il locale ospedale, era stato sottoposto ad intense terapie e ad interventi chirurgici in esito ai quali, dopo un iniziale miglioramento della situazione patologica, era peraltro deceduto il successivo 29 marzo 1994 a seguito dell'instaurarsi di un processo infettivo di natura micotica.
A seguito degli accertamenti autoptici svolti e delle altre indagini eseguite veniva esercitata l'azione penale nei confronti delle persone in precedenza indicate, tutti medici in servizio presso l'ospedale di Foggia, che avevano partecipato al trattamento chirurgico e controllato il decorso post operatorio. Rinviati a giudizio, unitamente all'autore del ferimento imputato di omicidio volontario, la Corte d'assise di primo grado assolveva gli imputati in epigrafe ritenendo la correttezza dei trattamenti terapeutici somministrati ed escludendo la prevedibilità ed evitabilità delle complicazioni sopravvenute.
I giudici di secondo grado, pur dando atto che il trattamento terapeutico cui la persona offesa era stata sottoposta dopo il verificatosi aggravamento (dovuto all'insorgere dell'indicata infezione) non era da ritenere congruo, hanno escluso che potesse ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di causalità non essendovi la prova che, se anche tempestivamente e idoneamente somministrato, il trattamento terapeutico avrebbe avuto esito positivo ne' avendo ritenuto che tale trattamento potesse essere effettuato in via preventiva.
Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe incorsa nei seguenti vizi:
- violazione degli artt. 41 e 589 cod. pen. perché la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto non provata l'esistenza del rapporto di causalità senza tener conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si esprime, sul punto, in termini probabilistici e della circostanza che la stessa sentenza impugnata aveva affermato, in termini di quasi certezza, che una terapia tempestiva ed adeguata sarebbe valsa a salvare la vita del paziente;
in ogni caso i tempi indicati nella sentenza (il manifestarsi dell'infezione è del 22 marzo;
il decesso è avvenuto il 29 marzo) smentirebbero la tesi della sentenza impugnata secondo cui anche un tempestivo e adeguato trattamento terapeutico non avrebbe avuto esito positivo;
- erronea applicazione di norme penali con riferimento alla circostanza che la Corte di merito, pur escludendo la prova del rapporto di causalità tra condotta omissiva ed evento, si è invece espressa in termini negativi sulla possibilità di guarigione ma non così sul problema della sopravvivenza per un ulteriore e non irrilevante periodo di tempo;
il che consentirebbe ugualmente di ritenere verificato l'elemento oggettivo del reato in esame disconosciuto dalla sentenza impugnata;
- violazione di norme processuali in quanto erroneamente le parti civili sarebbero state condannate al pagamento delle spese processuali atteso che, nel caso in esame, vi era stato anche l'appello del pubblico ministero.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2002 il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso per il rigetto del ricorso e a queste conclusioni si sono associati i difensori degli imputati e del responsabile civile.
Ciò premesso va rilevata l'infondatezza del ricorso salvo per quanto riguarda la condanna alle spese delle parti civili di cui si tratterà in appresso. Le critiche rivolte alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità tra condotta ed evento non sono infatti condivisibili.
Va innanzitutto premesso che la Corte di merito ha motivatamente escluso, facendo riferimento ai pareri espressi da periti e consulenti tecnici, criticamente valutati, che l'infezione fungina fosse stata causata da inidoneo trattamento chirurgico o terapeutico ricollegandola invece, alternativamente, alla diminuzione delle difese immunitarie conseguente alle intense terapie cui il paziente era stato sottoposto ovvero alla patogenicità dell'ambiente ospedaliero ovvero ancora a contatti con persone estranee all'ambiente ospedaliero. Va ancora precisato che i giudici hanno ritenuto accertato che l'infezione era insorta tra il 18 e il 22 marzo 1994 e che si era manifestata il 22 marzo con la comparsa di iperpiressia.
Sempre sulla scorta dei pareri dei periti e dei consulenti tecnici esaminati in dibattimento i giudici hanno ritenuto per un verso che non fosse praticabile una terapia antibiotica in via preventiva sia per la rarità dell'insorgenza di queste infezioni sia per la pericolosità della somministrazione di tale terapia in un organismo già debilitato per l'evento violento cui era stato sottoposto e per i trattamenti medico chirurgici in precedenza subiti. Per altro verso i giudici di merito hanno evidenziato come, prima del 22 marzo, non solo non esistessero segni premonitori dell'insorgere della complicanza ma, addirittura, le condizioni del paziente sembravano evolvere verso una rapida guarigione tanto che PR aveva iniziato a sedersi sul letto ed anche a camminare sia pur adeguatamente sorretto.
È vero peraltro che il giudice di appello ha ritenuto, andando su questo punto di contrario avviso all'opinione dei primi giudici, che le terapie somministrate a PR NN non fossero state adeguate perché, almeno dal 25 marzo, all'esito della TAC addominale eseguita sul paziente, i medici che trattavano il caso avrebbero potuto e dovuto rendersi conto della natura della malattia e somministrare quindi gli antibiotici specifici idonei a contrastare l'infezione; ma è altrettanto vero che le considerazioni svolte sulla possibilità di salvare la vita al paziente, anche con la somministrazione, a decorrere dalla data indicata (25 marzo: in precedenza non vi erano segnali che potessero far sospettare l'esistenza di questa malattia ne' furono omesse le indagini necessarie ad accertare la natura della malattia), appaiono adeguatamente motivate e tutt'altro che illogiche. La sentenza impugnata ha infatti rilevato che, se è vero che già dal 25 marzo era possibile sospettare l'esistenza della sepsi micotica, per averne conferma sarebbe stato necessario procedere ad emocoltura e questo esame avrebbe richiesto un periodo di tempo di almeno sette giorni e quindi la somministrazione di una terapia specifica non sarebbe potuta avvenire in tempo utile (e ciò anche se il sospetto fosse sorto il 22 marzo quando la malattia iniziò a manifestarsi).
Non è quindi neppure necessario fare riferimento alla più recente e rigorosa giurisprudenza di questa sezione sulla prova dell'esistenza del rapporto di causalità tra condotta omissiva ed evento per giungere alla conclusione che, neppure adottando i criteri probabilistici fino a tempi recenti adottati dal giudice di legittimità, si potrebbe pervenire a ritenere esistente il nesso di condizionamento posto che i giudici di merito hanno escluso che, anche con l'adozione di idonee e tempestive terapie, vi fossero serie probabilità di evitare il verificarsi dell'evento avendo piuttosto fornito seri elementi di dubbio sull'esistenza di tale possibilità. Ancor più evidente è l'infondatezza del secondo motivo di ricorso non emergendo dalla sentenza impugnata che l'idonea e tempestiva terapia avrebbe consentito di prolungare per un periodo di tempo apprezzabile la vita del paziente non risultando una simile conclusione da alcun passo della sentenza impugnata (nè i ricorrenti indicano da quale elemento di prova traggano la conclusione riferita oggetto del motivo di ricorso).
È invece fondato l'ultimo motivo di ricorso che riguarda la condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di appello "alle quali hanno dato causa" (nella motivazione si precisa che vanno escluse quelle "attinenti la perizia medica"). In base all'art. 592 comma 1^ c.p.p. con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione la parte privata che l'ha proposta "è condannata alle spese del procedimento". Nessun dubbio, quindi, che se l'impugnazione fosse stata proposta soltanto dalle parti civili, conseguirebbe al rigetto del ricorso la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Nel caso in esame, peraltro, all'impugnazione ai soli effetti civili delle parti civili si è affiancata l'impugnazione del pubblico ministero e quindi il presupposto per la condanna alle spese del procedimento è incrinato dalla considerazione che le spese sostenute per lo svolgimento del processo in grado di appello sarebbero state ugualmente sostenute indipendentemente dalla proposizione dell'appello da parte delle parti civili.
Per altro verso non sembra conforme ad equità far gravare sulla parte privata spese provocate anche dall'impugnazione della parte pubblica;
ne' appare possibile discernere, come ha fatto la sentenza impugnata, tra spese ricollegate all'impugnazione dell'una o dell'altra parte. Appare infatti arbitrario ogni criterio di ripartizione di tale onere (ed infatti la Corte di merito non ha spiegato perché sulle parti civile non debbano incombere le spese di perizia) non esistendo, nel processo penale, alcun criterio idoneo a disciplinare questa ripartizione delle spese tra le parti anche in considerazione della natura officiosa del procedimento. Ritiene quindi la Corte che il capo della sentenza in questione debba essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla condanna delle parti civili appellanti al pagamento delle spese processuali. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2002