Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2026, n. 19140
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Sentenza 11 giugno 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dei principi di antieconomicità ed inerenza, degli artt. 61 e 96, comma 7, t.u.i.r., dell’art. 39, primo comma, lett. b) e d) d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto fondate le censure relative all'errata applicazione dei principi in tema di inerenza e antieconomicità, e alla portata non indiziaria degli elementi addotti per dedurre l'antieconomicità del costo. Ha chiarito che l'antieconomicità è un elemento dal quale può desumersi, con onere della prova a carico dell'Amministrazione, la non inerenza del costo rispetto all'attività d'impresa, ma che la valutazione di antieconomicità implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell'impresa e/o in rapporto al mercato. Ha inoltre affermato che la C.t.r. ha errato nel ritenere che la valutazione sull'inerenza del costo fosse preclusa dall'art. 109, comma 5, t.u.i.r. e nell'avallare una valutazione di antieconomicità qualitativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2026, n. 19140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19140
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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