Sentenza 12 marzo 2002
Massime • 1
Per il disposto dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il reclamo alla sezione speciale della Corte d'appello di Roma costituisce il solo mezzo d'impugnazione di regola esperibile contro le decisioni del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, mentre il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., costituisce rimedio utilizzabile contro le statuizioni del commissario in materia diversa da quelle indicate, per le quali non sia previsto altro specifico gravame. (Nella specie, enunciando il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ex art.111 Cost. presentato avverso la sentenza con la quale il commissario per la liquidazione degli usi civici aveva dichiarato inammissibile l'azione proposta per intervenuta decadenza sostanziale prevista dall'art. 3 legge n. 1766 del 1927).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3575 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. TO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. NC LO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO, in persona del suo Presidente e legale rapp.te Sig. NI NT, BR TI, RA RO, AR AN, AN VA, ET TO PA AU, CU IO, RE NC, IO MO, IO NA, DE UI NA RM, LI ES, IO DR, IO AU, CA TO, IC NC, UN AN, AR FR, AR GI, CC LO, CC MA, LL TO, DE UI GI, NT NI, LO AR, LO LI, LI LI, IC GE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA R. FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato PETRONIO UGO, che li difende unitamente all'avvocato MEZZANOTTE CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UNIVERSITÀ AGRARIA TARQUINIA, in persona del Commissario Straordinario legale rapp. p.t. Rag. BALILLA PIERMARINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, che la difende per delega in atti;
e difende anche per procura notarile alle liti del Notaio Luciano D'DR di VITERBO in data 26/07/00 rep. 349753, dell'avvocato MARIA LUISA ACCIARI,
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 25/95 Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Lazio, Umbria e Toscana emessa il 20/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Ugo PETRONIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Maria Luisa ACCIARI, difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel mese di febbraio dell'anno 1992 l'Università agraria di Monte Romano e alcuni cittadini del Comune di Monte Romano, proposero ricorso al Commissario per la liquidazione dei diritti di uso civico delle regioni Lazio, Umbria e Toscana esponendo che la popolazione del luogo aveva sempre esercitato, quanto meno in promiscuità con quella del Comune di Tarquinia, diritti di uso civico di semina, legnatico e pascolo sulle tenute NC e NA (o Poggio Tondo), appartenute al Pio Istituto Santo Spirito fino all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1978 n. 833, il cui art. 66 le aveva trasferite - con vincolo di destinazione a favore delle Unità Sanitarie Locali - al Comune di Tarquinia dal quale, con atto di conciliazione del 6 aprile 1989, erano poi pervenute in proprietà alla Università Agraria di Tarquinia che aveva assunto delle iniziative per estromettere dal godimento di esse la popolazione di Monte Romano.
Ciò premesso, chiesero la emanazione di provvedimenti conservativi dei diritti d'uso civico e l'accertamento di essi, almeno in promiscuità con i cittadini del Comune di Tarquinia. L'Università Agraria di Tarquinia, costituitasi in giudizio, eccepì che l'azione diretta al riconoscimento dei menzionati diritti si era estinta perché questi, pur non essendo in esercizio, non erano stati dichiarati dalla ricorrente al Commissario nel termine di decadenza previsto dall'art. 3 della legge n. 1766 del 1927, e di tali diritti negò, comunque, la esistenza.
Il Commissario, con ordinanza del 30 luglio 1.99 2, concesse la cautela richiesta ma, poi, con sentenza del 20 maggio 1995, dichiarò inammissibile l'azione promossa e revocò il provvedimento cautelare rilevando che, nella denunzia presentata, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, il Podestà e il Presidente
dell'Università agraria di Monte Romano, mentre avevano asserito l'esistenza di diritti d'uso civico su beni del Pio Istituto Santo Spirito, situati nel territorio di Monte Romano, nessun accenno avevano fatto ad analoghi diritti su terreni ricadenti fuori da detto territorio. Contro tale pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
L'Università Agraria di Tarquinia resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, è inammissibile, costituendo un rimedio residuale esperibile soltanto in mancanza di uno specifico mezzo di gravame, mentre la sentenza, con la quale dal Commissario si è ritenuta estinta l'azione diretta a ottenere il riconoscimento dei diritti di uso civico non in esercizio, per la intervenuta decadenza sostanziale, sancita dall'art. 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, (omessa denunzia al Commissario dei diritti d'uso civico nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge) e si è dichiarato conseguentemente improponibile il ricorso introduttivo del processo, si sarebbe dovuta impugnare con il rimedio previsto dall'art. 32 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, perché per questa norma contro le decisioni dei
Commissari di questioni concernenti, come quella in esame, l'esistenza, oppure la natura e l'estensione dei diritti d'uso civico, è ammesso il reclamo alla sezione speciale per gli usi civici della Corte d'appello di Roma. Ai sensi dell'art. 385 del codice di procedura civile si condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di cassazione alla controricorrente.
P.T.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso, a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, e le liquida in euro 1.450,20 di cui 1.300,00 di onorari d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2002