Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3575
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Sentenza 12 marzo 2002

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Per il disposto dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il reclamo alla sezione speciale della Corte d'appello di Roma costituisce il solo mezzo d'impugnazione di regola esperibile contro le decisioni del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, mentre il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., costituisce rimedio utilizzabile contro le statuizioni del commissario in materia diversa da quelle indicate, per le quali non sia previsto altro specifico gravame. (Nella specie, enunciando il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ex art.111 Cost. presentato avverso la sentenza con la quale il commissario per la liquidazione degli usi civici aveva dichiarato inammissibile l'azione proposta per intervenuta decadenza sostanziale prevista dall'art. 3 legge n. 1766 del 1927).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3575
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3575
    Data del deposito : 12 marzo 2002

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