Sentenza 6 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
A LIAN I D ITA E A BLICA O T S R 4 .7 T O B n S P I 14 7 M 8 I G ' 9 A E 1 L S R L o 0 17 3 8 /03 S z A A r I A a D R T D m T L E , 6 IN NOME DEL P OI T A O N e L I g E N L g S e G O CORTE SUPREMA DICASSAZIONE L E O B 9 Oggetto 1 . t A r D (A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott Mario ADAMO R.G. N. 10936/00 Cron. 4032 Consigliere Dott Walter CELENTANO Dott. Fabrizio FORTE Consigliere - Rep. SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere Dott. Bruno Ud. 19/09/02 - Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD ROMANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LABICANA 80, presso l'Avvocato Maurilio PIACENTI che la rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio Visconti di Ravenna, rep. 18073 del 17.04.2000; ricorrente
contro
OR GIANFRANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CORAZZIERI 92, presso l'avvocato PATRIZIA UBALDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIO FABBRI, CESARE MASSIMO BIANCA, giusta procura in calce al ricorso notificato;
2002 controricorrente 1650 - -1- avverso la sentenza n. 192/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 23/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PIACENTI, che ha chiesto preliminarmente lo stralcio del controricorso e della memoria di parte controricorrente e l'accoglimento del ricorso;
uditio per il resistente, l'Avvocato UBALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso l'inammissibilità del controricorso e della memoria ex art. 378; l'inammissibilità della documentazione allegata al ricorso ex art. 372 nonchè del primo e quarto motivo del ricorso e rigetto degli altri due motivi di ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 11-11-1988 ON MA conveniva innanzi al Tribunale di Ravenna il marito FI GI per sentir dichiarare la separazione personale, con addebito a carico dello stesso, a seguito della violazione dell'obbligo di fedeltà. L'adito Tribunale, costituitosi il Fiore, con sentenza in data 14-7-1995, dichiarava la separazione personale di detti coniugi, con addebito a carico del marito;
assegnava la casa coniugale al marito e alla consorte altra abitazione sita in Ravenna, disponendo, altresì a favore di quest'ultima, un assegno di mantenimento di £ 5.000.000 mensili, oltre il versamento una tantum della somma di £ 25.000.000. A seguito delle impugnazioni proposte, in via principale, dalla ON e, in via incidentale, dal Fiore, la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza in esame, rigettava entrami i gravami, confermando quanto stabilito in primo grado. Ricorre per Cassazione, con quattro motivi, la ON;
resiste con controricorso il Fiore. Entrambe le parti hanno, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione dell'art. 151 c.c., e relativo difetto di motivazione, riguardo al punto della mancata ammissione di prova per testi, già formulata in primo grado, con riferimento al tema dell'addebito della separazione a carico del Fiore. Con il secondo motivo si deduce ulteriore violazione degli artt. 151 e 156 c.c., e relativo difetto di motivazione, in relazione alla liquidazione dell'assegno di mantenimento. Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione circa la domanda di rinnovo o di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio. Con il quarto motivo, infine, si censura l'omessa pronuncia della Corte di merito sulla domanda relativa all rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio. B Nella memoria della ricorrente si eccepisce, tra l'altro, la “nullità-inesistenza" della notifica del controricorso in quanto effettuata, come risultante dalla relativa relata, a persona (tale BR A. RI) del tutto priva di collegamento con lo studio del difensore dell'odierna ricorrente;
nella memoria, altresì, del resistente si deduce, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. per essere lo stesso privo dell'indicazione dei motivi e delle norme ritenute violate. Debbono, in via preliminare, dichiararsi infondate le suddette eccezioni riportate nelle memorie: priva di pregio è l'eccezione riguardante la validità della notifica del controricorso sulla base della relata dell'ufficiale giudiziario che fa fede sino a querela di falso, non proposta nel caso di specie, ed in virtù della quale deve, quindi, presumersi, in mancanza di prova contraria, il “collegamento funzionale” tra la consegnataria e lo studio del difensore dell'odierna ricorrente;
dal contenuto del ricorso, inoltre, sono agevolmente individuabili i motivi posti a fondamento dello stesso, anche con riferimento alle norme che sono state ritenute falsamente applicate o violate. Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le sue suesposte doglianze. Inammissibile è il primo motivo: è evidente la totale mancanza di interesse alla sua proposizione, avendo i giudici di merito deciso, conformemente a quanto richiesto dall'odierna ricorrente, di pronunciare l'addebito a carico del Fiore, ritenendo l'addebito stesso già provato per tabulas, indipendentemente dall'espletamento di prove testimoniali. Del tutto privo di senso logico è, quindi, sostenere l'esigenza di un ulteriore accertamento processuale. Del pari inammissibile è la censura di cui al secondo motivo, sia perché la Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine all'obbligo della corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del Fiore ed a favore dell'odierna ricorrente, dopo aver valutato comparativamente la consistenza dei rispettivi patrimoni, sia perché ogni esame in proposito, vertendo su circostanze di fatto, non è ovviamente consentito nella presente sede di legittimità. Infondato è, poi, il terzo motivo: più che sufficiente, oltre che logica, è la motivazione della Corte territoriale in ordine all 'espletata consulenza tecnica di ufficio, ritenuta a tal punto "esauriente ed attendibile nell'illustrare la complessiva situazione delle parti, tenendo conto di ogni utilità economicamente valutabile”, da implicitamente ed ovviamente escludere l'esigenza di un suo "rinnovo" o di una sua integrazione. Né, anche in relazione a tale doglianza, è possibile da parte di questa Corte prendere in considerazione gli elementi di fatto che parte ricorrente adduce al fine di una non consentita “ricostruzione" in sede di legittimità della posizione economica del Fiore. Inammissibile è, infine, anche la quarta censura: in sede di appello non risulta, infatti, proposta, come autonoma domanda, la condanna del Fiore alle spese del primo grado di giudizio, essendosi l'odierna ricorrente limitata a chiedere genericamente la vittoria, in modo onnicomprensivo, delle spese dei due gradi. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese della presente fase. In Roma, il 19-9-2002 L'estensore Il Presidente Mario Miamo CORTE CASSAZIONE Prima S a Civile Depositain in Cancelleria QUERE il 06 FEB. 2003 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE