Sentenza 17 marzo 2010
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L'omicidio volontario di donna in stato di gravidanza non assorbe il reato di procurato aborto, trovando applicazione in simile ipotesi la disposizione sul concorso formale di reati e non quella sul concorso apparente di norme.
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- 1. Dirigenti illegittimi ed avvisi di accertamento e ruoli nulliMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 27 aprile 2015
INDICE A) La sentenza della Corte Costituzionale; B) Statutoe Regolamentodiamministrazione dell'Agenziadelle Entrate: - n. 1: Decreto Legislativo n. 300/1999 - n. 2: Decreto Legislativo n. 165/2001 - n. 3: Valido per tutte le Agenzie - n. 4: Statuto dell'Agenzia delle entrate - n. 5: Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate; C) Legge n. 241 del 07 agosto 1990: - n. 1: Nullità assoluta del provvedimento - n. 2: Annullabilità del provvedimento; D) Gli avvisi di accertamento; E) La giurisprudenza della Corte di Cassazione; F) Le sentenze della Corte di Cassazionecitate - dalla sentenzan. 37/2015 della Corte Costituzionale -n. 1: Sentenza n. 18515/2010 - n. 2: Sentenza n. …
Leggi di più… - 2. Dirigenti illegittimi: avvisi di accertamneto e ruoli nulli (SECONDA PUNTATA)Villani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2015
—Seconda puntata—-Dirigenti illegittimi: avvisi di accertamneto e ruoli nulli D) GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO. L'art. 42, comma 1, D.P.R. n. 600 cit. testualmente dispone: “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. La stessa disposizione si applica anche ai fini IVA (art. 56, comma 1, D.P.R. n. 633 cit., per l'espresso richiamo alle disposizioni in materia di imposte sui redditi), come più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10513 del 23 aprile 2008 della Sezione Quinta Civile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 18514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18514 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/03/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 262
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 42657/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D.G.R., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 42/2008 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 10/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Gerace Agostino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 10/6/09 la Corte di Appello di Milano - in parziale riforma della sentenza 27/6/08 del Gup del Tribunale di Milano, che in esito a giudizio abbreviato condannava D.G.R. alla pena di diciotto anni di reclusione per i reati (commessi in (OMISSIS)) di omicidio in danno di
F.F.A.V. aggravato dai motivi abbietti
(ovverosia per impedire che la donna portasse a termine la gravidanza di cui era responsabile e per sbarazzarsi di lei e delle sue pretese sul mantenimento del figlio, aggravante peraltro bilanciata dalle attenuanti generiche concesse con giudizio di equivalenza) e di interruzione volontaria della gravidanza (ex L. n. 194 del 1978, art.18) - escludeva l'aggravante dei motivi abbietti e riduceva la pena a sedici anni di reclusione. Con conferma nel resto, tra cui le statuizioni civili nei confronti dei prossimi congiunti della vittima.
Il cadavere della vittima con plurime lesioni al cranio era trovato la sera del (OMISSIS) in una via di (OMISSIS)
parzialmente avvolto in un sacco di cellophane di colore nero chiuso con nastro adesivo. La donna, risultata incinta nei primissimi mesi di gravidanza, era in seguito identificata come la detta F. F.A.V.. Dalla madre di lei si apprendeva che aveva una relazione con tale D.G.R., già sposato (o convivente) con altra donna, per il quale la figlia (che lo amava e non voleva assolutamente lasciare) aveva avuto l'anno prima un'interruzione di gravidanza e, per quanto a sua conoscenza, era nuovamente incinta. L'uomo, sentito il 10/11/06, affermava di avere visto l'ultima volta la F. il pomeriggio del (OMISSIS) quando l'aveva presa all'uscita dal lavoro a (OMISSIS) (dove i due lavoravano presso distinte ditte) ed accompagnata alla fermata dell'autobus a (OMISSIS), prima di tornare a casa a (OMISSIS) dove abitava con la compagna e i due figli di lei. Risentito il 24/11, cercava di giustificare le discrasie che gli venivano contestate sulla base dei tabulati telefonici rispetto ai tempi e ai percorsi da lui affermati. Risentito una terza volta il 12/12/06, ammetteva infine di avere ucciso la ragazza che, dopo avergli comunicato la nuova gravidanza, gli aveva detto che avrebbe dovuto mantenere il bambino ma che non intendeva andare a vivere con lui. Questo gli aveva fatto perdere la ragione (sapeva che anche la convivente l'avrebbe lasciato) e l'aveva colpita alla testa con un tubo di ferro. Capito di averla uccisa, aveva avvolto il cadavere in un sacco di plastica e l'aveva portato in macchina in un posto qualunque dove poi sarebbe stato ritrovato.
Questi i fatti. In primo grado, già agli atti le consulenze di parte del Pm e della difesa (concludenti la prima per la presenza nell'imputato della capacità di intendere e di volere, la seconda per la totale assenza al momento del fatto della capacità di volere), il Gup disponeva perizia psichiatrica (prof. M. e dott.ssa A., per la parte relativa ai test) che concludeva per l'imputabilità del soggetto. L'aggravante dei motivi abbietti era esclusa per la considerazione dell'accertato dolo d'impeto. Era invece ritenuta l'autonomia del secondo reato (il procurato aborto), disattendendosi la tesi difensiva per cui esso era assorbito nel più grave reato di omicidio della madre.
Ricorreva per Cassazione l'imputato con atto a sua firma, deducendo:
1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto (ci si duole che la sentenza di appello, motivando acriticamente "per relationem", non avrebbe compiutamente valutato tutta una serie di censure difensive mosse alla pronuncia di primo grado e non avrebbe considerato nella loro completezza gli elementi emersi nel procedimento;
ci si duole in particolare che non si sia dato il giusto valore alla circostanza che gli accertamenti del dott. T., su incarico del consulente di parte dott. Ma., si fossero svolti a pochi mesi dal fatto e le loro conclusioni fossero dunque più attendibili di quelle rese dai periti un anno e mezzo dopo l'omicidio, quando l'ormai prolungata detenzione del paziente ne aveva sedato la psiche); 2) violazione di legge in relazione alla mancata considerazione del concorso apparente ex art. 15 c.p. tra le norme contestate nei due capi d'imputazione, per cui l'interruzione volontaria della gravidanza era assorbita dall'omicidio (più specificamente il ricorrente sostiene che la norma contestata tutela solo il diritto della donna alla maternità e non anche la vita del concepito, come nel caso di specie, prima dei novanta giorni:
assorbimento, quindi, e non concorso formale di reati;
citata a conforto giurisprudenza di legittimità del 18/3/93 in proc. Radisi, sez. 1, n. 7249, rv. 197542). Concludeva per l'assoluzione dal reato B per il suo assorbimento in A e per l'annullamento con rinvio della sentenza in ordine al primo motivo.
All'udienza pubblica fissata per la discussione, assente la difesa dell'imputato, il PG concludeva per il rigetto del ricorso;
parimenti la difesa delle parti civili.
Il ricorso, infondato in entrambi i motivi, va respinto. Manifestamente infondato il primo. Lungi dal motivare per relationem (tecnica che peraltro sarebbe stata del tutto lecita), il giudice di appello ha condiviso con corretto e autonomo argomentare il parere tecnico di piena capacità dell'imputato di intendere e di volere al momento del fatto espresso dai periti nominati dal Gup e fatto proprio dal primo giudice, non trascurando di considerare i rilievi critici contenuti nei motivi di appello, cui dedica un intero sottocapitolo (dove è esaminata anche la questione della pretesa minor aderenza - per mancata "contestualizzazione" - dei test somministrati dal perito d'ufficio un anno e mezzo dopo i fatti rispetto a quelli somministrati dal consulente dell'imputato pochi mesi dopo i fatti stessi, con conseguente perdita di immediatezza dei risultati per l'effetto "contenitivo" della carcerazione sulla psiche del soggetto: del fenomeno, in realtà, i periti d'ufficio avevano tenuto espressamente conto, rilevandosi anche da parte del giudice che una valutazione nell'immediatezza, sfavorevole alla tesi difensiva, era stata espressa anche dal consulente del Pm). In definitiva le doglianze della difesa sulle valutazioni peritali trovano complessiva ed esauriente risposta.
Infondato anche il secondo. La tesi per cui il procurato aborto sarebbe assorbito nell'omicidio volontario allorché (come nel caso) la morte della donna sia contestuale e non successiva non trova conforto ne' nella normativa ne' nella giurisprudenza citata. La L. n. 194 del 1978, art. 18 (aborto della donna non consenziente) non prevede l'ipotesi che l'evento (abortivo) sia conseguente ad omicidio volontario, ma che dall'azione (anche di lesioni) derivi l'esito (non voluto) della morte, configurando così una fattispecie aggravata del reato. Nel caso in esame l'aborto è conseguenza diretta e immediata dell'omicidio (volontario) della donna (di cui era altresì noto lo stato di gravidanza). Valgono per esso le regole generali del concorso formale dei reati (art. 81 c.p., comma 1), che si verifica quando con una sola azione od omissione l'agente violi diverse disposizioni di legge (come nel caso) ovvero commetta più violazioni della medesima disposizione di legge. Invero non è dato comprendere perché debba influire su un tale costrutto l'occasionale circostanza che la donna muoia insieme col feto e non invece gli sopravviva per un tempo più o meno lungo. La stessa giurisprudenza di legittimità citata (la sentenza Radisi del 1993) non conclude nel senso voluto dal ricorrente: essa non esclude l'assorbimento del minor reato di procurato aborto nel maggiore di omicidio volontario perché l'evento morte del secondo sia sopravvenuto alcuni giorni dopo il primo, ma perché si tratta di eventi autonomi, puniti da disposizioni diverse, cagionati da una sola azione e conclude per ciò per l'applicazione della disciplina del concorso formale anzi che della continuazione, tale e non altra essendo l'alternativa. In motivazione si precisa infatti che in casi del genere non si può essere in presenza di un reato progressivo, per la L. n. 194 del 1978, art. 18 l'evento morte essendo circostanza (aggravante) non voluta, mentre qualora la morte o la lesione siano dolose si risponderà del delitto di procurato aborto in concorso formale con le lesioni o l'omicidio, sia nella forma tentata che consumata.
Si parla di reato progressivo quando tra il reato maggiore e quello minore vi è un rapporto di necessaria continenza, che in tema invero manca. Anche nel caso che il feto non sia autonomo (e quindi il consapevole omicidio della donna incinta implichi necessariamente il procurato aborto) diversi sono i beni giuridici tutelati, la vita della donna e il suo diritto alla procreazione e alla maternità e, in genere, la vita umana dal suo inizio.
Al rigetto del ricorso segue (art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente va anche condannato al rimborso delle spese di difesa sostenute per il grado dalle tre parti civili costituite (Euro 1.800 + 360 + 360).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida per unita di difesa, che liquida in Euro 2.520, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010