Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2002, n. 7906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7906 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POP0 7 906/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G. N. 14007/00 21825 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 1610 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 19/02/02 Dott. Walter CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente Sule SENTENZA 1.55 sul ricorso proposto da: 30 MAG. 2002 DI IO GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE IPPOCRATE 92, presso 1'avvocato ROSALBA 77 1.1500 GENOVESE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO FORTUNA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente H396111
contro
H396090 DI IO VITTORIO;
intimato - l'ordinanza del Tribunale di CASSINO, emessa avverso il 24/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 438 udienza del 19/02/2002 dal Consigliere Dott. Ugo -1- Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Cassino con sentenza Il pronunciata in data 1.4.1998 disponeva lo scioglimento della comunione relativa all'eredità di CH Di IA e OS PA, comprensiva dell'immobile sito in Cassino largo S. Domenico n.15, e la devoluzione ex lege ai figli TT, AN ed TO Di IA nella misura di un terzo ciascuno, ordinando la rimessione delle parti avanti al Presidente Istruttore ai fini di cui agli Per artt. 720 C.C. e 788 C.P.C. per l'attribuzione del cespite al coerede che ne faccia richiesta o per la vendita all'incanto. Con ordinanza del 24.6.1999, preso atto che era comparso solo TT Di IA che chiedeva l'attribuzione in proprietà dell'intero immobile, ne disponeva l'assegnazione al medesimo. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. AN Di IA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso AN Di IA denuncia violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che non era venuta a conoscenza dell'udienza di comparizione delle parti 3 disposta con ordinanza emessa fuori udienza e depositata in cancelleria il 23.11.1998. Deduce al riguardo che, sebbene con la comparsa di risposta avesse eletto domicilio presso lo studio del proprio procuratore Avv. Raffaele Papa, sito in Cassino via G. Marconi, detta ordinanza era stata notificata presso lo studio di altro legale, Avv. Mariano Giuliano, munito anch'egli di mandato rilasciato a margine della stessa comparsa di risposta, con la conseguenza che tale notifica deve considerarsi quindi illegittima, a nulla rilevando che il procuratore domiciliatario avesse rinunciato al mandato all'udienza del 20.11.1998 in mancanza di prova in ordine alla comunicazione di tale rinuncia da parte dell'Avv. Papa. La censura è infondata. ΑΙ di là di ogni valutazione di ordine in cui,giuridico sulla prospettata situazione come si è precisato, la parte si era costituita in giudizio a mezzo di due procuratori di cui uno solo domiciliatario e la notificazione è avvenuta presso lo studio dell'altro va rilevato che dagli atti di causa, la cui lettura è certamente consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, le risultanze evidenziano ben diversi elementi di 4 valutazione. Diversamente da quanto sostenuto con la dedotta censura, la ricorrente non aveva, infatti, eletto domicilio solo presso lo studio dell'Avv. Raffaele Papa, ma presso lo studio, sito in Cassino anch'egli 1.3. che detto Avv. Papa aveva invia Cocciuto Mariano Giuliano, n. 1'Avv. comune con nominato suo procuratore unitamente al primo. In tale diverso contesto, risultante dallo stesso atto (comparsa di risposta) cui la ricorrente ha fatto riferimento nel suo ricorso, nessun dubbio può sussistere, quindi, in ordine alla regolarità della notifica del provvedimento, emesso fuori udienza, con cui è stata fissata la nuova ai coeredi del bene udienza per l'attribuzione indiviso. Né rileva che la notifica sia avvenuta ad un indirizzo diverso (via Cavour), trattandosi del nuovo studio in cui entrambi i difensori si sono desume dallaevidentemente trasferiti, come si richiesta in atti, da parte della cancelleria di notifica all'Avv. Papa nello studio di via Cavour e dalla relata che attesta il ricevimento del provvedimento a mani dell'Avv. Giuliano. Del pari irrilevante in tale situazione è che اندا 5 sia avvenuta a mani di uno solo dei du. difensori, dovendosi ritenere ciascuno di essi, in quanto munito di analoghi poteri di rappresentanza, oltre che destinatario di espressa domiciliazione, legittimato a ricevere le notificazioni riguardanti il relativo procedimento, tanto più allorchè, come nel caso in esame, si sostenga che l'altro difensore abbia rinunciato al mandato (da ultimo Cass. 5961/00 che si riferisce, peraltro, all'ipotesi in cui la parte abbia nominato due procuratori eleggendo domicilio presso uno e la notifica avvenga presso lo studio dell'altro). Dalla regolarità della notifica discende che nessuna violazione del contraddittorio si 109T129,11 456T 20,66 verificato alla disposta udienza per l'assegnazione 149.77 del bene ereditario indiviso ad uno dei coeredi. TOT. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita. 32915
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 19.2.2002 11 Presidente Il Consigliere est.' Мдо власть вина йMgo ASSAZIONE IL CANGUILLIERE mire miner PAG. 2002 Kuisa Passinetti IL CANCELLIERE