Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2004, n. 36055
CASS
Sentenza 9 luglio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, sulla base della disposizione di cui all'art. 5, comma primo lett. b) della legge 30 aprile 162, n. 283, chiunque detiene per la somministrazione un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere a titolo di colpa per non aver fatto eseguire i controlli necessari ad evitare l'avvio del prodotto al consumo; pertanto il legale rappresentante od il gestore di una società è responsabile per le deficienze della organizzazione di impresa e per la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la valutazione espressa dal giudice di merito circa la responsabilità del titolare dela ditta gestoria della cucina di una mensa scolastica in relazione alla detenzione per il consumo di una quantitativo di carne in cattivo stato di conservazione per la presenza di cariche microbiche).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2004, n. 36055
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36055
    Data del deposito : 9 luglio 2004

    Testo completo