Sentenza 9 luglio 2004
Massime • 1
In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, sulla base della disposizione di cui all'art. 5, comma primo lett. b) della legge 30 aprile 162, n. 283, chiunque detiene per la somministrazione un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere a titolo di colpa per non aver fatto eseguire i controlli necessari ad evitare l'avvio del prodotto al consumo; pertanto il legale rappresentante od il gestore di una società è responsabile per le deficienze della organizzazione di impresa e per la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la valutazione espressa dal giudice di merito circa la responsabilità del titolare dela ditta gestoria della cucina di una mensa scolastica in relazione alla detenzione per il consumo di una quantitativo di carne in cattivo stato di conservazione per la presenza di cariche microbiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2004, n. 36055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36055 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 09/07/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1635
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giuseppe - Consigliere - N. 12714/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IO RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 28 gennaio 2004 dalla corte d'appello di Palermo;
udita nella Pubblica udienza del 9 luglio 2004 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Mario Marino;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice del tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con sentenza dell'8 gennaio 2003, dichiarò Di EG RE colpevole del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, per avere, quale rappresentante della ditta
NO s.a.s., gerente la cucina della scuola materna De Amicis, detenuto per la distribuzione al consumo degli utenti della mensa dell'istituto, un quantitativo di cosce di pollo in cattivo stato di conservazione stante la presenza di cariche microbiche, e lo condannò alla pena di giorni quindici di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena. La corte d'appello di Palermo, con sentenza del 28 gennaio 2004, confermò la sentenza di primo grado.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 40, secondo comma, cod. pen.; mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Osserva che, fuori dei casi di concorso, un soggetto può essere ritenuto responsabile di un reato solo se il fatto sia stato da lui materialmente commesso o se lo stesso è a lui addebitarle ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen.. Nella specie, egli, quale titolare dell'impresa, poteva essere considerato responsabile solo ai sensi dell'art. 40, co. 2, cod. pen. qualora non avesse impedito il verificarsi dell'offesa, pur essendo venuto a conoscenza della condotta illecita del personale dipendente, o nel caso che la condotta illecita fosse conseguenza di sue precise istruzioni o di sue scelte gestionali. Nel caso in esame, quindi, unico soggetto responsabile doveva essere ritenuta eventualmente la teste AL, che era la responsabile del centro cottura di Calatafimi. La sua testimonianza peraltro non poteva ritenersi ammissibile ed utilizzabile perché la stessa, se non unica responsabile, era quanto meno correa del reato, ed andava sentita in tale veste. In ogni caso la stessa ha ammesso di essere responsabile del centro cottura di Calatafimi, mentre la s.a.s. NO aveva sede ed operava in Mazara del Vallo.
b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche. Lamenta che, nonostante l'eccezione sollevata in proposito in sede di discussione in appello, gli è stata inflitta una pena illegale. Infatti, a seguito della modifica del terzo comma dell'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, introdotta dall'art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, per il reato per cui si procede è ora prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, mentre illegalmente gli sono state inflitte entrambe le pene.
c) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Lamenta che i giudici del merito sono partiti da una pena base di giorni venti di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda ed hanno poi operato una riduzione di un terzo (e non fino ad un terzo) per le attenuanti generiche, giungendo però alla pena finale di giorni 15 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, mentre, applicando i criteri di cui all'art. 134 cod. pen., la pena finale avrebbe dovuto essere pari a giorni 13 e non a giorni 15 di arresto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque infondato. I giudici del merito hanno infatti fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali hanno ritenuto l'imputato colpevole del reato contestatogli osservando: che chiunque detenga per la somministrazione un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere a titolo di colpa per non avere fatto eseguire i controlli necessari ad evitare l'avvio del prodotto al consumo, e dunque anche per le deficienze della organizzazione dell'impresa o della doverosa vigilanza sull'operato del personale dipendente, essendo il destinatario della norma incriminatrice anche il legale rappresentante o il gestore di una società; che tale responsabilità può escludersi nel solo caso in cui si tratti di fatti illeciti non riconducibili direttamente alle attribuzioni del gestore in quanto rientranti nella esclusiva preposizione di altra persona delegata a tali mansioni;
che quindi il De EG rispondeva per non avere adottato i controlli e le precauzioni idonee ad evitare l'utilizzazione delle carni sequestrate;
che la qualità della AL di responsabile del centro cottura non la rendeva responsabile della conservazione della carne e non escludeva certamente la responsabilità dell'imputato, e ciò perché la responsabilità della cucina a servizio della mensa scolastica non comportava l'assunzione di una qualunque forma di garanzia verso terzi in ordine alla bontà e sicurezza dei cibi utilizzati nella preparazione dei pasti, dal momento che tali ingredienti non erano forniti direttamente dalla AL, che si limitava al loro impiego dopo che erano stati procurati dalla ditta per cui lavorava.
Trattasi, peraltro, di conclusioni che sono pienamente conformi alla giurisprudenza sul punto di questa Suprema Corte, la quale ha affermato, tra l'altro, che "l'assunto dell'esclusione della responsabilità del titolare di un albergo e dell'individuazione della medesima nella persona del capocuoco, nel caso di rinvenimento di carne in iniziale stato di putrefazione nel frigorifero della cucina, da luogo soltanto ad una chiamata di correo. Al predetto titolare deve essere addebitato l'illecito quanto meno a titolo di negligenza, consistente nell'avere omesso il controllo sull'operato del capocuoco, e per 'culpa in eligendo', rappresentata dall'avere preposto alle cucine un soggetto privo della necessaria capacità professionale" (Sez. 3^, 21 ottobre 1997, Ambrosi, m. 209.419); e che "ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'esonero dalla responsabilità
penale del rappresentante legale di una società che gestisce un ristorante, è ipotizzabile nella materia contravvenzionale in esame, che contempla anche la responsabilità a titolo di colpa, solo quando si tratti di grossi complessi imprenditoriali, di fatti illeciti non riconducibili direttamente alle attribuzioni del gestore e di provata esclusiva preposizione di un delegato a tali attribuzioni" (Sez. 6^, 18 marzo 1994, Intravaia, m. 199.429). Avendo la corte d'appello, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, escluso qualsiasi responsabilità o corresponsabilità della AL in ordine al reato in questione è infondato anche l'assunto secondo cui non avrebbe potuto essere sentita come testimone o avrebbe dovuto essere sentita nella veste di correa. Il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo ed è comunque infondato. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, infatti, il giudice di primo grado non ha affatto inteso operare la diminuzione ex art. 62 bis cod. pen. sulla pena base di giorni 20 di arresto nella misura di 1/3 (e non sino ad un terzo). Si legge infatti nella sentenza di primo grado che la pena base detentiva è stata individuata in 20 giorni di arresto, poi ridotta a 15 giorni per le generiche (e quindi esattamente ridotta fino alla misura di un terzo).
È invece fondato il secondo motivo perché nella specie è stata inflitta una pena illegale. Infatti, l'art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto che il terzo comma dell'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 sia così sostituito: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni". Il contestato reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, era quindi punibile con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, mentre all'imputato sono state illegalmente inflitte sia la pena dell'arresto sia quella dell'ammenda.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Palermo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2004