Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7912 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
64876 ESENTE DA REGISTRAZIONE de AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIAMA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 T ER IA १ INOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA 03LA CONTE SUBTEMA DI CASE NE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 11933/99 Cron. 17364 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Nino FICO - Consigliere Ud. 31/10/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro Se. 2 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE DI ALBANO LAZIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 . N 3944
- ricorrente -
-1-
contro
OMNI PACK SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 155/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 29/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 11933 VOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per Cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 29 maggio 1998, n. 155/02/98 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio accoglieva parzialmente l'appello della Omnipack srl avverso la sentenza di primo grado e riconosceva che la società contribuente aveva diritto dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1992, in base alle leggi per lo sviluppo delle aree depresse ed a seguito di ampliamento del proprio stabilimento, all'esenzione decennale ILOR nella misura del 66% e non del 45% accordata dall' Ufficio delle Imposte dirette di Albano. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione nonché difetto di motivazione in riferimento all'art. 101 del D.P.R. 218/1978 (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c). Il ricorso della Amministrazione deve essere accolto. E' infatti esatto che le norme in questione accordano l'esenzione parziale ILOR per la parte di reddito frutto dell' "ampliamento, trasformazione, riattivazione, ricostruzione o ammodernamento" degli impianti già esistenti. E quindi non sono esenti tutti gli incrementi di reddito rilevati nell'anno successivo a quello in cui si è realizzato l'intervento fonte della (parziale) esenzione. Può infatti accadere che il maggior guadagno non sia frutto dell'investimento compiuto, ma -ad esempio- di favorevoli contingenze economiche. Come è possibile il contrario;
cioè che i positivi effetti di un investimento efficace sul piano economico siano bilanciati da difficoltà di altra natura. M La sentenza impugnata ha invece apoditticamente e con un incongruo richiamo all'equità attribuito l' intiero incremento del reddito agli investimenti compiuti. senza neppur prendere in considerazione la tesi (in sé non irragionevole) della Amministrazione secondo cui nel determinare la percentuale di esenzione si doveva tener se mai conto del maggiore prodotto lordo, parametro in sé certo non del tutto sicuro ma più attendibile di quello tratto dal maggior incasso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 31 ottobre 2002 لله ИШ (асчисяйчи Mich CORTE CELLIERE dott, GI TA DEPortAID IN CAME HERIA Деро жить 20 MAG. 2003 IL CANCELLIERE dot GI TA