Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 2
In tema di smaltimento di rifiuti, in presenza di un provvedimento di sequestro dei rifiuti stessi per violazione dell'art. 51 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, il giudice del riesame non può verificare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 6 lett. m) del D. Lgs. citato per qualificare un deposito come temporaneo, dovendosi limitare a verificare la esistenza del fumus del reato ipotizzato.
In tema di smaltimento dei rifiuti, al fine di qualificare un deposito come temporaneo il giudice deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 6 lett. m) del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, acquisendo le necessarie informazioni quantitativo-temporali sull'attività dell'azienda, desumibili anche dai registri di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria, ex art. 28, comma 5, d.lgs. citato, anche per i depositi temporanei.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 13808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13808 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 20/02/2001
1. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N. 708
3. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CALO GRILLO - Consigliere - N. 41854/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Brindisi avverso l'ordinanza del 18-21/9/2000 pronunciata dal Tribunale del riesame di Brindisi, nel procedimento
contro
CA VA, nato a [...] il [...], amministratore unico della ON CA s.r.l..
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. W. De Nunzio, con le quali chiede l'annullamento con rinvio della gravata ordinanza;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 14/7/2000, il P.M. presso il Tribunale di Brindisi disponeva - in un'area della ON CA s.r.l., di cui IA GI era amministratore unico - il sequestro probatorio di rifiuti speciali (pezzi e parti di autoveicoli, un cassone di automezzo e sedici batterie esauste per veicoli a motore), in quanto corpo del reato di cui all'art. 51, comma 3, D. Lvo n. 22/1997, ovvero beni strumentali alla consumazione dello stesso. Di tale provvedimento l'indagato chiedeva il riesame ed il Tribunale di Brindisi, con l'ordinanza indicata in premessa, accoglieva l'istanza, annullando il decreto di sequestro e disponendo l'immediata restituzione al IA dei beni sopra indicati. Nella relativa motivazione, il Tribunale, premesso che l'oggetto sociale della ditta menzionata faceva ritenere detti rifiuti speciali come prodotto dell'attività della stessa, e considerato che la ON CA aveva stipulato una convenzione con la SERVECO s.r.l. per il conferimento dei rifiuti, con cadenza mensile, reputava configurabile nel caso concreto il "deposito temporaneo", previsto dall'art. 6 lett. m) D.Lvo n. 22/1997, non soggetto ad autorizzazione amministrativa, con la ulteriore conseguenza della non ipotizzabilità del reato ascritto all'indagato.
Contro detta decisione ricorre per cassazione il P.M., lamentando in sostanza un travalicamento dei poteri riconosciuti al Tribunale del riesame in materia di sequestri, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto il controllo del predetto organo andava limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto de quo in una determinata ipotesi di reato. In secondo luogo, ad avviso del ricorrente P.M., non era configurabile l'ipotesi del "deposito temporaneo", non ricorrendone le condizioni poste dalla norma.
All'odierna udienza camerale, il P.G. conclude come sopra riportato. Il ricorso merita accoglimento.
Il Tribunale ha annullato il decreto di sequestro probatorio in questione, ritenendo insussistente il fumus del reato ipotizzato (art. 51 D.Lvo n. 22/1997), pur con i limiti imposti dalla presente fase, in quanto nel caso di specie ricorrevano le condizioni del "deposito temporaneo" e non della raccolta di rifiuti speciali o della discarica non autorizzata.
Ribadito, con il conforto della Corte Europea di Giustizia citata anche nella gravata ordinanza, il carattere eccezionale di questa importante e singolare figura nel nuovo panorama della gestione dei rifiuti, non soggetta ad autorizzazione (art. 28, comma 5), e perciò non di rado utilizzata per mascherare attività illecite e vere discariche abusive, osserva il Collegio che, proprio in quanto figura eccezionale, il giudice deve verificare col massimo scrupolo la sussistenza delle condizioni di legge, dettate dall'art. 6 lett. m), acquisendo tutte le necessarie informazioni quantitativo-temporali sull'attività dell'azienda. Dette informazioni dovrebbero essere desumibili dai registri di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria - ex art. 28, comma 5 - anche per i depositi temporanei, ma nella fattispecie in esame nulla risulta di essi (il Tribunale ignora del tutto il problema), quindi non si sa neppure se fossero regolari o addirittura esistenti;
evidentemente, in caso di carenza dei menzionati registri, per ovviare alla stessa, sarebbe necessaria un indagine ancora più penetrante sull'intera documentazione contabile della ON CA, i suoi cicli produttivi, l'analisi dei movimenti delle materie prime e dei prodotti, e quant'altro. Risulta chiaro, quindi, che la sede per verificare la sussistenza di tutte le condizioni di legge per individuare un "deposito temporaneo" non può certo essere quella del riesame di un sequestro probatorio, ove è invece sufficiente constatare il fumus del reato ipotizzato. Tanto più che, nel caso di specie, già ictu oculi, risulterebbe violata anche la condizione sub 4 del menzionato art. 6 lett. m), che prescrive, per i rifiuti pericolosi, il "rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute", in quanto le sedici batterie esauste "non erano riposte negli appositi contenitori".
Il Tribunale dovrà, dunque, riesaminare il decreto di sequestro impugnato, adeguandosi ai principi sopra indicati, nonché alla consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, che delinea i poteri del giudice del riesame in materia di sequestri.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001