Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 13808
CASS
Sentenza 20 febbraio 2001

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In tema di smaltimento di rifiuti, in presenza di un provvedimento di sequestro dei rifiuti stessi per violazione dell'art. 51 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, il giudice del riesame non può verificare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 6 lett. m) del D. Lgs. citato per qualificare un deposito come temporaneo, dovendosi limitare a verificare la esistenza del fumus del reato ipotizzato.

In tema di smaltimento dei rifiuti, al fine di qualificare un deposito come temporaneo il giudice deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 6 lett. m) del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, acquisendo le necessarie informazioni quantitativo-temporali sull'attività dell'azienda, desumibili anche dai registri di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria, ex art. 28, comma 5, d.lgs. citato, anche per i depositi temporanei.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 13808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13808
    Data del deposito : 20 febbraio 2001

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