Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
Il termine di durata delle indagini è di sei mesi anche in relazione al reato di associazione per delinquere, salvo che nei casi in cui questa sia diretta alla commissione dei reati previsti dall'art. 380, comma secondo, lett. a), b), c), d), f), g) ed i) cod. proc. pen., e sia quindi obbligatorio l'arresto in flagranza. (In applicazione del principio, la Corte ha rilevato l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il sesto mese dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato relativamente ad un'associazione per delinquere dedita all'organizzazione di furti in istituti di credito).
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- 1. Il reato permanente: profili processuali ed evoluzione giurisprudenziale. Di Maria Teresa OrlandoMaria Teresa Orlando · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Premessa - 2. Disciplina espressamente dettata dal codice penale e dal codice di procedura penale - 3. Evoluzione giurisprudenziale - 4. Iscrizione nel registro degli indagati del reato permanente e contestazione aperta o chiusa - 5. Termini di scadenza delle indagini preliminari - 6. Art. 414 c.p.p.: Riapertura delle indagini - 7. L'imputazione: art. 407 bis c.p.p. inizio dell'azione penale e art. 516 c.p.p.: modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento - 8. Considerazioni conclusive. 1. Premessa Il reato permanente si caratterizza per il fatto che l'offesa al bene giuridico tutelato dall'ordinamento si protrae nel tempo, in virtù di una condotta persistente e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2013, n. 9097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9097 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
M €90 9 7/1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Presidente - - Consigliere - Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - Dott. GIACOMO PAOLONI camerale del Udienza Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Rel. Consigliere - - 17/1/2013 - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS SENTENZA N. 115 ha pronunciato la seguente SENTENZA REGISTRO GENERALE N. 46243/2012 sul ricorso proposto da: 1) LE CO nato il [...] avverso l'ordinanza del 23/10/2012 del TRIBUNALE DI ANCONA visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CO MAURO IACOVIELLO che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al reato IL RIGETTO associativo e dichiararsi mammissibilità nel resto. Avv. RICCARDO LEONARDI che ha chiesto Udito il difensore l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE È stato impugnato il provvedimento del 23 ottobre 2012 del Tribunale del Riesame di Ancona che confermava nei confronti di IN CO la misura della custodia in carcere disposta a carico suo e di altri indagati dal gip del Tribunale di Ancona il 28 settembre 2012. Le contestazioni mosse a tali soggetti riguardano l'attività di una associazione criminale dedita alla organizzazione di furti ai danni di istituti di credito, con particolare riferimento alla preparazione di un furto da effettuare nel caveau della Banca d'Italia sede di Ancona;
tra i vari reati finalizzati a tale ultima azione sono stati contestati episodi di corruzione commessi ad iniziativa del soggetto promotore, AL IN, per assicurarsi la collaborazione di personale dei carabinieri e della 1 polizia. In particolare: -la corruzione del ricorrente IN CO, sovrintendente di Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Ancona, che avrebbe dovuto reclutare carabinieri nonché raccogliere notizie utili per la esecuzione del furto;
-la corruzione di CC AN, comandante della stazione carabinieri di Collemarino, attività cui partecipava personalmente IN;
-l'istigazione alla corruzione nei confronti di IE EL, maresciallo dei carabinieri addetto alla vigilanza della filiale della Banca d'Italia di Ancona;
-la corruzione di un altro carabiniere addetto alla vigilanza del medesimo istituto;
-la concussione tentata nei confronti del predetto IE per convincerlo, dietro minaccia delle conseguenze di una indagine fondata su un esposto anonimo predisposto dagli indagati, a collaborare al furto. Il Tribunale confermava la ricostruzione dei fatti, in conformità al provvedimento impugnato, sulla scorta delle dichiarazioni del IE e delle attività di intercettazione. In risposta alle specifiche contestazioni della difesa quanto alla utilizzabilità degli atti di indagine ed alla sussistenza di indizi del reato associativo, il Tribunale osservava innanzitutto che, in presenza di reato associativo, i termini di indagine sono pari ad un anno per cui era infondata l'eccezione della difesa mentre, nel merito, osservava che nel corso delle attività di indagine era risultato il costante riferimento da parte dell'organizzatore AL ad una propria stabile organizzazione criminale ed alla indifferenza per l'uno o per l'altro obiettivo, a dimostrazione, quindi, dell'esistenza di un più ampio programma criminale. Confermava, infine, la sussistenza e la gravità delle esigenze cautelari, sia quanto al pericolo di inquinamento delle prove potendo il ricorrente, se libero, influire sui possibili testimoni del giudizio di merito, che quanto alla possibilità di commissione di altri reati pur a fronte della sospensione dal servizio. IN propone ricorso contro tale ordinanza a mezzo del proprio difensore contestando con primo motivo la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il sesto mese dalla iscrizione rilevando la assenza od illogica risposta alla relativa eccezione già formulata in sede di riesame. Osservava che la iscrizione della notizia di reato risaliva all' ottobre 2011 e che nessuno dei reati in contestazione rientra tra quelli per i quali il termine è più lungo dell'anno. Rileva che, peraltro, a fronte della specifica eccezione, il Tribunale non aveva ritenuto necessario acquisire i dati della registrazione. Con secondo motivo deduce la carenza di motivazione avendo il Tribunale ritenuto di non dover motivare sulla sussistenza dei gravi indizi, salvo per il reato associativo, sull'erroneo presupposto della mancanza di contestazione da parte della 2 difesa. In ogni caso, deduce che la gravità degli indizi è stata affermata in base a prove inutilizzabili perché assunte in larga parte dopo la scadenza del termine delle indagini. Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio, non essendovi alcun riferimento ad elementi concreti indicativi del rischio di tale inquinamento posto in essere direttamente dal ricorrente. Con quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva senza indicazione di ragioni specifiche e non tenendo conto della sospensione dal servizio del IN. Con quinto motivo deduce la violazione di legge per vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura della custodia in carcere. È fondato il primo motivo di ricorso. Il termine ordinario di indagini è di sei mesi salvo per i reati di cui all'articolo 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen. per i quali il primo termine è di un anno (art. 405 comma 2° cod. proc. pen.). In tale ultimo elenco è inserito il reato di associazione per delinquere soltanto nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, ovvero quando (articolo 380 comma 2° lett. m cod. proc. pen.) l'associazione sia diretta alla commissione dei reati di cui alle lettere A, B, C, D, F, G, I del medesimo secondo comma dell'articolo 380 cod. proc. pen.. Nessuno di tali reati rientra nel programma dell'associazione in questione. Pertanto erroneamente, in base a quanto risultante dagli atti e salva la acquisizione di diversa iscrizione nel registro notizie di reato, il provvedimento impugnato ha ritenuto infondata la eccezione di inutilizzabilità e non ha invece tenuto conto, ai fini della decisione, delle sole attività di indagine compiute entro il sesto mese dalla iscrizione. Al riguardo va considerato che, atteso il tono della risposta del Tribunale alla specifica eccezione, onere della difesa in sede di ricorso per cassazione era solo quello di contestare tale decisione e non di individuare i singoli atti inutilizzabili. Pertanto si rende necessario l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata perché il Tribunale di Ancona, tenendo conto del corretto termine di indagine, sopra individuato allo stato degli atti, salvo diverse acquisizioni sulla iscrizione di altri reati per i quali non è stata emessa misura o sulla tempestiva proroga, proceda a nuovo esame valutando quindi la sussistenza di gravità degli indizi in base alle sole acquisizioni probatorie effettuate entro il R termine delle indagini. Gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona per nuovo 3 +1 ter esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. Att. Cod. proc. pen. Roma così deciso il 17 gennaio 2017 il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni De Roberto Pierluigi Di Stefano dean 'ell DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 FEB 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO G E Piera Esposito T R O I E N D O C