Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
Il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata per i reati in continuazione sia complessivamente pari ad anni cinque di reclusione, pur quando la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2007, n. 35445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35445 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 06/07/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 829
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO LE - Consigliere - N. 32990/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE EL;
avverso la sentenza 17/06/2006 della Corte d'Appello di Bari;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Fraticelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici da determinare in anni cinque. OSSERVA
La Corte d'Appello di Bari il 17 maggio 2006 ha applicato a LD LE, sull'accordo delle parti, la pena di cinque anni di reclusione e tremila Euro di multa in relazione ai delitti di rapina e di armi. Ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Trani, che l'otto ottobre 2001 aveva applicato anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Ricorre l'imputato deducendo che l'interdizione è stata determinata in modo illegale, poiché la sua durata deve essere riferita alla pena base e non anche a quella derivante dall'aumento per la continuazione. Ai sensi dell'art. 29 cod. pen., la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici consegue alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni, mentre la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare che l'accordo tra le parti previsto dall'art. 599 c.p.p. può intendersi esteso implicitamente ai punti della sentenza impugnata in stretta correlazione con esso. Pertanto nel caso in cui in dipendenza delle modifiche apportate alla pena, quest'ultima non comporti più l'interdizione perpetua (come nella specie, trattandosi di pena inferiore ai cinque anni) ma solo quella temporanea, ai sensi del disposto dell'art. 29 c.p., può ritenersi sussistente per il giudice la potestà di operare modifiche anche alla pena accessoria. Nel caso di specie, pertanto, avendo applicato la pena di complessivi cinque anni di reclusione (comprensivi della continuazione) in luogo di quella di cinque anni di reclusione inflitta dal giudice di primo grado, la corte d'appello avrebbe anche dovuto sostituire d'ufficio alla pena accessoria della interdizione permanente dai pubblici uffici quella della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, anche se tale sostituzione non era stata prevista esplicitamente nell'accordo intervenuto tra le parti.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente al punto della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. L'annullamento può essere pronunziato senza rinvio in quanto questa Corte è in grado, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), di procedere direttamente alla determinazione della pena accessoria in questione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici che determina in anni cinque.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007