Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 10021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10021 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
R.CN. 5589/001 002 1/02 Ud. 14/3/02 REPUBBLICA ITALIANA Cron. 27290 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1987 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE PRIMA CIVILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE composta dai signori: Richiesta copia studio dal Sig. dott. Giovanni OLLA presidente per diritti € 1,55 dott. Giammarco CAPPUCCIO consigliere il# 1.0. LUG. 2002 IL CANCELLIERE dott. Giuseppe MARZIALE cons, relatore dott. Giuseppe IA BERRUTI consigliere consigliere dott. Salavatore SALVAGO ha pronunciato la seguente: Unita Sanitarie Locali/Regione Puglia/ Assistenza farmaceutica prestata prima SENTENZA dell'entrata in vigore della legge 423 del 93/ Debiti/Soggetti obbligati al pagamentosul ricorso proposto da: UNITA' SANITARIA LOCALE LE/7, in persona del commissario CANCELLERIA liquidatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67, presso l'avv. Alfredo Barbieri, unitamente all'avv. Antonio Piccinni, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
· ricorrente -
contro
AN AR EG, elettivamente domiciliata in Roma, Giuseppe RZ 1 603 2002 Via Ulpiano, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, unitamente all'avv. Sergio Limongelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 92/99 del 9 marzo 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2002 dal relatore cons. Giuseppe RZ;
Udito, per la ricorrente, l'avv. Tosti con delega;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'inammissibilità ovvero, in subordine, per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con decreto in data 26 maggio 1992, il Presidente del Tribunale di Lecce ingiungeva alla USL Le/7 di Galatina e alla Regione Puglia di pagare in solido alla signora NN IA AG, titolare di farmacia, la somma di L. 93.875.641, a titolo di corrispettivo per forniture di medicinali relative al mese di marzo 1992; che la USL proponeva opposizione, sul rilievo che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, legge Regione Puglia 30 aprile Giuseppe M 2 1990, n. 17, il pagamento della somma richiesta faceva carico esclusivamente alla Regione;
che la convenuta si opponeva all'accoglimento dell'opposizione e chiedeva che l'attrice fosse condannata anche al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria;
che il Tribunale, con sentenza del 15 novembre 1996, premesso che il citato art. 8, aveva attribuito alla Giunta regionale una speciale rappresentanza legale per il pagamento dei debiti assunti dalle Unità Sanitarie Locali nei confronti delle farmacie convenzionate, senza tuttavia incidere sulla titolarità di tali passività, revocava il decreto ingiuntivo (sul rilievo che l'ingiunzione doveva essere rivolta nei confronti della Regione), ma teneva fermo l'accertamento del credito verso la USL, compensando le spese di giudizio;
che la signora AG proponeva appello, deducendo che, tenute al pagamento delle obbligazioni per prestazioni farmaceutiche sorte anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono esclusivamente le unità Sanitarie Locali territorialmente competenti;
Giuseppe RZ 3 che tale assunto era condiviso dalla Corte territoriale, la quale, prendendo atto che l'appellante aveva ricevuto la somma capitale, condannava l'appellata, nel frattempo posta in liquidazione, al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di rivalutazione e interessi;
che la USL LE/7, in persona del commissario liquidatore, chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso illustrati con memoria;
che l'intimata resiste. Considerato in diritto che con i due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 8, legge Regione Puglia 30 aprile 1990, n. 17, anche in relazione agli artt. 3, 7 e 11, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all'art. 117 Cost.; nonché vizio di motivazione censura la sentenza impugnata per aver ritenuto le Unità Sanitarie Locali (anziché non le Regioni) tenute al pagamento ai farmacisti dei medicinali forniti agli assistiti del servizio sanitario nazionale in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma, 10, d.l. 27 agosto 1993, n. 324 (convertito, con modificazioni, nella legge Giuseppe M 4 27 ottobre 1993, n. 423), senza considerare che l'art. 8 della citata legge regionale ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 1991, sarebbe stata la Giunta regionale a provvedere, in nome e per conto delle Unità Sanitarie Locali, "al pagamento diretto, in forma centralizzata, delle competenze dovute alle farmacie convenzionate"; che la doglianza, sotto il profilo del vizio di motivazione, è inammissibile perché formulata in modo del tutto generico e senza alcun riferimento alle argomentazioni "in fatto" poste a sostegno della decisione impugnata;
che, sotto l'altro profilo prospettato, la doglianza è infondata, - posto che il citato art. 8 si limita a riconoscere ai farmacisti la "facoltà" di rivolgere le proprie richieste alla Regione anziché alle Unità Sanitarie Locali, senza spiegare alcuna incidenza sul preesistente rapporto obbligatorio né a titolo di accollo né a titolo di espromissione (Cass. 26 agosto 1998, n. 8487); che a diversa conclusione non può indurre neppure la sopravvenuta soppressione delle Unità Sanitarie Locali, disposta dalla Regione Puglia con l'art. 2 della legge 14 giugno 1994, n. 18 (nel quadro di un indirizzo di politica legislativa che ha preso avvio, in sede nazionale, con il d.lgs. 30 dicembre Giuseppe RZ 5 1992, n. 502), posto che tale soppressione non ha determinato l'immediata estinzione di tali enti, essendo caratterizzata da una procedura di liquidazione, affidata ad un'apposita "gestione a stralcio" che comporta la persistenza della soggettività dell'ente soppresso per tutta la sua durata e fa sì che il processo instaurato nei confronti della USL, come nel caso di specie, prima della sua soppressione prosegua tra le parti originarie (Cass., sez. un., 26 febbraio 1999, n. 102) e che al pagamento dei debiti pregressi debba provvedersi nell'ambito delle gestioni liquidative per il tramite dei commissari liquidatori che ne hanno la rappresentanza legale e processuale, come del resto è specificamente stabilito per la Regione Puglia, dall'art. 20, comma, 10, legge regionale 5 giugno 1997, n. 16; che il ricorso deve essere quindi respinto;
che le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in sure 77,47 di questa ulteriore fase di giudizio, liquidando gli onorari in "euro" 1000, 00 (mille/00)... Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2002. Giuseppe Marzia Il Presidente from. She hunght L'estensore CORTE SUPPER CASSAZIONE Pric D M a il 10 JAG 2002 AL WELLIERE 109T 129,11 456T 20,66 TOT.149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2010 Berie.Registrato in data GEN 2003 al.
4.416 versate €. 149,77 ANTANOVE/77...) (euroCENIC Area Servizi P. (Dottisca Movie Crada D FILIPPO) az Giudiziari Giuseppe RZ 7