Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2002, n. 9106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9106 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
ee 66994 PUBBLICA ITALIA I A R A R B I T T U I A E T R A M 1 T . N N 1 B 3 T E S A E B A L L - N . 5 9 INNN DE POR ITALIANO S REMA DI CASSAZIONE Oggetto Esticerinu SEZIONE TRIBUTARIA fer sicrucia dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 22251/99 FINOCCHIARO Presidente fio Dott 19/00 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 24707 DI NUBILA Consigliere Dott. Vincenzo Rep. Consigliere -Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Ud. 05/03/02 DI PALMA Dott. Salvatore - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente - CORTE SUPREMA SAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66994sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
LA IM;
intimato e sul 2° ricorso n° 00019/00 proposto da: LA IM, elettivamente domiciliato in ROMA2002 1161 VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VITTORIO MOCCI, che lo difende unitamente all'avvocato GREGORIO LEONE, giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 2991/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 10/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'estinzione per rinuncia;
assorbito il ricorso incidentale. - Rilevato che, con ricorso n.22251 del 1999, il Ministro delle Finanze ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2991 del 10 novembre 1998 nei confronti di VL IL;
che quest'ultimo, con controricorso e ricorso n.19 del 2000, ha resistito al gravame ed ha proposto impugnazione incidentale condizionata avversO la mede- sima sentenza;
che, con atto, notificato in data 15 febbraio 2002 e depositato il successivo 23 febbraio, il Mini- 2 stro delle Finanze ha dichiarato di rinunciare al pre- detto ricorso principale a spese compensate;
che il Procuratore Generale, nell'odierna udienza di discussione, ha concluso per l'estinzione del pro- cesso sul ricorso principale per avvenuta rinuncia e l'assorbimento del ricorso incidentale condiziona- per to;
- ritenuto che i predetti ricorsi, in quanto propo- sti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti;
che la rinuncia al ricorso principale determina l'estinzione del giudizio avente ad oggetto il ricorso principale, nonché l'assorbimento di quello incidenta- le, in quanto proposto in via condizionata;
che le concorrenti circostanze che la sentenza n.10047 del 2000, sfavorevole all'Amministrazione delle Finanze è stata pronunciata da questa Corte, in materia successivamente alla proposizione del ricorsoanaloga, principale;
e che la legge di interpretazione autentica dell'art.2 comma 1 del d.l. n.746 del 1983, conv., con mod., nella legge n.n.17 del 1984 (art. 8 comma 3 della legge 25 luglio 2000 n.213) è, del pari, entrata in vi- gore, successivamente alla proposizione del ricorso me- desimo integrano giusti motivi per dichiarare compen- sate per intero, tra le parti, le spese della presente fase del giudizio. 3
P.Q.M.
Visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; riuniti i ricorsi nn.22251 del 1999 e 19 del 2000, dichiara estinto il processo sul ricorso princi- pale per avvenuta rinuncia;
dichiara assorbito il ri- corso incidentale condizionato;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 5 marzo 2002 ay Il Alfio Finocchiaro IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CELLERIA 21 GIU. 2002