Sentenza 16 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2001, n. 9626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9626 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
O 2 L 7 - L 0 1 O - 6 B 2 I L E D D A 2 4 T 6 S . O R R . P P . REPUBBLICA ITALIANA M A CORTE SUPR962 6/ 0 1 D I U B . l A l a D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . b E a T t 2 N 2 E . Oggetto S t r E a OPPOSIZIONE SEZIONE RIMA CIVILE INDENNITA- AI ESPROPRIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19890/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron 22228 Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Dott. Aniello NAPPI Consigliere Rep. 3277 Ud. 11/04/2001 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 16 LUG. 2001 BORDA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. IL CANCELLIERE MANTEGAZZA 24, presso il signor AR LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato VENTURA COSTANTINO, giusta mandato a margine del ricorso;
135 13000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
COMUNE DI BARI;
DF022183 intimato - avverso la sentenza n. 755/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 14/07/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica .1030 udienza dell'11/04/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del primo motivo e accoglimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 14 luglio 1998,la Corte di appello di Bari ha determinato le indennità dovute dal comune di Bari a OS DA per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione di un'area edificabile di proprietà di quest'ultima, ubicata in Bari, Ceglie del Campo, e ripor- tata in catasto al fg.16/b,part.238, rispettivamente in £.
4.175.950 ed in £.33.947.000, osservando: a) che tali importi erano stati calcolati dal c.t.u. in base ad elementi di fatto e valutazioni tecniche ineccepibili, che avevano tenuto conto anche dell'avvenuta approva- zione del piano di zona (in cui rientrava il terreno) da parte della regione in data 17 marzo 1980; b) che l'indennità di occupazione doveva determinarsi secondo il recente indirizzo giurisprudenziale in una percen- tuale dell'indennità di esproprio pari al 5% annuo, così determinata con valutazione equitativa. Per la cassazione della sentenza OS DA ha pro- posto ricorso per due motivi. L'amministrazione comuna- le non ha spiegato difese. - 2 - Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente denunciando vio- lazione dell'art.18 della legge 392 del 1978, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto de- cisivo della controversia, si duole che la sentenza im- pugnata abbia determinato l'indennità di esproprio im- motivatamente applicando il valore minimo anzicchè quello medio delle permute, nonché il coefficiente per le zone periferiche pari a 0,85 anzicchè quello pari ad 1 di cui all'art.18 della legge 392 del 1978;e così ot- tenuto la somma di £.33.947.030 in luogo di quella cor- retta di £.39.971.521. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il ri- corso per Cassazione deve contenere l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sen- tenza impugnata, aventi i caratteri della specificità, susella completezza e riferibilità alla decisione impugnata;
che in particolare allorchè il ricorrente, deduce il vizio di motivazione per avere detta sentenza deciso la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica, ignorando le critiche sollevate, ha anzitutto l'onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di det- te critiche, non essendone ammissibile l'esposizione "per relationem", mediante riferimento ad un atto del 3 pregresso giudizio di merito. E, quindi e soprattut- to, quello di specificare se necessario anche mediante la trascrizione integrale nel ricorso, l'accertamento ° il criterio di cui si è avvalso il consulente tecnico, che egli assume erroneo e ciò nonostante recepito dal giudice, perché solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione - alla quale è precluso, salva la denunzia di "error in procedendo", l'esame diretto dei fatti di causa - di delibare la decisività della risul- tanza non valutata;
con la conseguenza che deve rite- nersi inidoneo allo scopo il ricorso con cui ci si li- miti a denunziare l'omessa valutazione da parte del giudice di merito di una circostanza decisiva о l'erronea valutazione di determinati fatti di causa senza riportarli e, comunque, rinviando, per la loro cono- scenza agli atti del giudizio. A maggior ragione poi,tale principio doveva nel ca- SO essere rigorosamente osservato per il fatto che la sentenza impugnata si è uniformata agli accertamenti compiuti dal c.t. , perciò rinviando ai criteri di valu- tazione di quest'ultimo, cui ha dichiarato di aderire senza esporli e limitandosi a ribattere con considera- zioni concise ai rilievi prospettati da entrambe le parti. Laddove la ricorrente non ha anzitutto esposto quale criterio ha seguito il c.t. per valutare 4 l'immobile espropriato,né quale incidenza abbiano avuto in tale criterio sia il valore di permuta asseritamente recepito dal consulente, sia il coefficiente tabellare di cui all'art.18 della legge 392 del 1978, applicato nell'accertamento compiuto;
che ha peraltro apodittica- mente corretto sostituendo ai dati contestati quelli più favorevoli senza neppure esporre le ragioni dei supposti errori né in punto di fatto né in relazione ai principi ed ai criteri che si assumono violati, perciò sostanzialmente pretendendo dalla Corte di Cassazione un inammissibile riesame nel merito di risultanze pro- قمه cessuali neppure riferite e sufficientemente identifi- cate. Con il secondo motivo la DA censura la sentenza impugnata per aver determinato l'indennità di occupa- zione in misura pari agli interessi del 5 % annuo sull'ammontare di quella di espropriazione, così disap- plicando il criterio introdotto dalla decisione 493/1998 di questa Corte ed emettendo una pronuncia se- condo equità che nessuna delle parti aveva richiesto (art.114 cod. proc. civ.). Questo motivo è infondato. L'orientamento giurisprudenziale invocato dalla ri- corrente, infatti, ha enunciato il principio che l'indennità in questione, ove debba essere determinata 5 ai sensi dell'art. 72 della legge 2359 del 1865, il cui precetto trova applicazione generale in carenza di espresse disposizioni che fissino criteri diversi, deve essere liquidata in misura corrispondente ad una per- centuale dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata finalizzata all'opera pubblica per cui avviene l'occupazione mede- sima, calcolata secondo i criteri fissati dall'ordinamento positivo per questa distinta indenni- tà; ed ha aggiunto che tale misura ben può corrisponde- re al saggio degli interessi legali, perciò rendendo evidente che tale corrispondenza non assurge al valore di costante da osservare obbligatoriamente pena la vio- lazione del criterio;
che invece comporta soltanto che l'indennità di occupazione sia fissata in misura pari ad una percentuale, per ciascun anno di occupazione, della somma dovuta per l'indennità di espropriazione. Ed a tale criterio si è attenuta la sentenza impu- gnata, la quale, dato atto che si trattava di area edi- ficabile, ha calcolato l'indennità di espropriazione con il criterio per essa previsto dall'art. 5 bis della leg- ge 359 del 1992, pervenendo all'importo di £.33.947.030 e su detta somma ha calcolato l'indennità di occupazio- ne temporanea determinandola in mancanza di qualsiasi elemento utile al riguardo offerto dalla ricorrente in 6 una percentuale pari al 5 % annuo di detta indennità; e giustificando la scelta con il disposto dell'art.1226 cod. civ. che si distingue dal potere di emettere una decisione secondo equità, previsto dall'art.114 cod. proc. civ.:in quanto, quest'ultima norma consente di de- cidere la lite prescindendo dallo stretto dirit- to, mentre l'art.1226 cod. civ. autorizza il ricorso a criteri equitativi per supplire all'incompletezza della prova offerta dalla parte interessata sull'esatta enti- tà del pregiudizio indennizzabile o risarcibile. Sicchè nel caso concreto non sussiste la dedotta violazione del menzionato art. 114 cod. proc. civ. perché la Corte di appello non ha emesso alcuna pronuncia di equità e perché, d'altra parte, la ricorrente non ha neppure prospettato in quali errori logico-giuridici sarebbe incorsa la Corte di appello nel fissare la percentuale contestata nella misura del 5% piuttosto che in altra più elevata, anche perché l'art.2, comma 185° della leg- ge 662 del 1996 aveva allora stabilito il saggio degli interessi legali proprio in tale misura. Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perché il comune di Bari, cui l'esito del giudizio è stato favorevole, non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. 7 Così deciso in Roma il 12 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente SalvatoreB Salvago Vincenzo Baldassarre рай 16 LUG. 2001 ĮL FUNZIONARIO DI C JEPONIATA IN (Dr. Filomena Ferrone) IL FUNZIONARIO DI C HIA (Dr. Filomena Perrone) O L L 2 7 - O 0 B 1 - I 6 2 D L E A D T 2 S 4 O 6 . P .R M .P I D A B . D l l a E . T b N a R t E 2 S 2 U E . t r a AGENZIA DELLE, EYE 2002 ROMA 2 Registrato in data Serie 4 cha$2417. 129.11 Tour CENTOVENTI VE/11 aizi 0 0 2 8