Sentenza 13 ottobre 2015
Massime • 1
Integra il delitto di frode informatica, e non quello di cui all'art. 55 n. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2007, la condotta di colui che, servendosi di un codice di accesso fraudolentemente captato, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, al fine di trarne profitto per sé o per altri. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto decisiva la sussistenza dell'elemento specializzante, costituito dall'utilizzo "fraudolento" del sistema informatico).
Commentari • 7
- 1. Cybersecurity e reati informatici: due ipotesi a confrontoAvv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/
L'ascesa del cyberspazio nella società moderna ha comportato una sensibile trasformazione del diritto positivo che doveva necessariamente adeguarsi alle nuove esigenze di tutela di una dimensione nuova e indubbiamente oscura dello spazio. Lo spazio, così come abitualmente inteso in quattro dimensioni dove si svolgono i fenomeni fisici, si è espanso in nuove aree inesplorate in cui l'agire umano non ha atteso ad introdursi. E come tale, anche il delinquere vi si è insinuato. Era perciò inevitabile, anzi vitale, lo sforzo del legislatore di porre precetti che non lasciassero shadow areas nella tutela dei diritti degli uomini o più propriamente degli utenti e tale forma di salvaguardia ha …
Leggi di più… - 2. Frode informatica: sussiste in caso di utilizzo di carte clonate per il prelievo di carburanteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di pagamento di cui all' art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2001, n. 231, la condotta di chi, servendosi di carte per l'erogazione di carburante in precedenza clonate, acceda ai sistemi informatici predisposti presso i relativi impianti, con successivo prelievo abusivo di carburante. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elemento specializzante del reato di cui all' art. 640-ter c.p. , rappresentato dall'utilizzazione fraudolenta del sistema informatico, costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione di carte di pagamento clonate, disciplinata …
Leggi di più… - 3. Frode informatica: si configura in caso di utilizzo di una carta di credito falsificataAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi (Cassazione penale , sez. II , 09/05/2017 , n. 26229). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 09/05/2017 , n. 26229 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/02/2016, la Corte di Appello di Lecce, in parziale …
Leggi di più… - 4. Frode informatica: si configura nel caso di accesso ad home banking con un pin rubatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di cui all'art. 55 n. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2007, la condotta di colui che, servendosi di un codice di accesso fraudolentemente captato, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, al fine di trarne profitto per sé o per altri. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto decisiva la sussistenza dell'elemento specializzante, costituito dall'utilizzo fraudolento del sistema informatico - Cassazione penale , sez. II , 13/10/2015 , n. 50140). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza …
Leggi di più… - 5. La Cassazione sul dolo concorsuale nei reati propriamente informaticiVittorio Guarriello · https://www.studiocataldi.it/ · 4 dicembre 2020
di Vittorio Guarriello - La Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla differenza intercorrente tra gli illeciti penali di frode informatica, truffa ed indebito utilizzo di carte di credito, oltre a delineare l' alveo applicativo del c.d. "dolo concorsuale", ossia il collegamento che deve sussistere tra i concorrenti nel reato affinché possa essere addebitabile a tutti la medesima fattispecie (cfr. sentenza n. 48553/2018). Intestazione carta prepagata usata per phishing Reato di frode informatica e reato di truffa L'orientamento della giurisprudenza di legittimità Intestazione carta prepagata usata per phishing [Torna su] Segnatamente, l'organo di nomofilachia ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2015, n. 50140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50140 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2015 |
Testo completo
10 50 1 40/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2026/2015 Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO REGISTRO GENERALE N. 52730/2014- Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ GI N. IL 31/03/1976 avverso la sentenza n. 840/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del 27/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosis che ha concluso per l'annullamento con sinnis Udito, per la parte civile, l'Avy 'Sansone Ampels Allegro Agostino del m che chiede iemдето insiste nel Angels Udit i difensor Avv. Sanzone ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 27 febbraio 2014 la Corte d'Appello di Salerno confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania che il 26 ottobre 2011 aveva condannato ZZ VA in ordine al reato di cui agli articoli 12 legge numero 197/91 e 55 n 9 decreto legislativo numero 231/2007 perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, non essendo più titolare del conto corrente on-line numero 1257259 della Banca della Campania, cointestato a lui e a TT DA, ma solo fino al dicembre del 2007, utilizzava detto conto effettuando una ricarica telefonica, per la somma di euro 250,00. Ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge. Contesta l'applicabilità nel caso di specie della normativa contestata. Sostiene che la censura già sollevata in grado di appello non ha trovato né accoglimento né adeguata motivazione;
che la corte territoriale ha ritenuto di liquidare il motivo affermando che la condotta accertata a carico dell'imputato integra gli estremi del reato poiché, come affermato da consolidata giurisprudenza di merito, l'utilizzazione sine titolo od oltre i limiti della delega ovvero dopo la revoca delle delega (opportunamente e formalmente comunicata) dei codici di accesso al conto corrente, anche indipendentemente dal possesso della relativa carta di credito era sufficiente a realizzare la condotta sanzionata dalla normativa contestata. Ritiene che la norma incriminatrice utilizzata è ispirata ad una ratio che nulla ha a che vedere con il caso in esame. Rileva che comunque non gli era stata comunicata la revoca della delega ad operare sul conto e gli user e la password per compiere transazioni sul conto non vennero mai modificati rispetto a quelli lecitamente e legittimamente in possesso dell'imputato con la conseguenza che l'utilizzo dello strumento di acquisizione di servizi telefonici in argomento è stato effettuato in perfetta buona fede e con assenza di dolo. Sostiene che il reato che doveva essere contestato al più, qualora fossero stati ritenuti sussistenti gli artifici e i raggiri, doveva essere la frode informatica di cui alla 615 ter c.p.
2. violazione di legge in relazione all'articolo 192 codice di procedura penale. Travisamento della prova sostiene che la deposizione del direttore della banca è diametralmente opposte a quelle ritenuta dai giudici di merito. Rileva che sul punto non vi è stata solo una interpretazione erronea delle risultanze probatorie bensì proprio un'errata lettura delle dichiarazioni del teste che ha affermato di non essere sicuro di avere comunicato per telefono la revoca all'imputato e di non essere al corrente del fatto che qualcun altro abbia fatto questa comunicazione, così come non vi è traccia nell'incartamento processuale del fatto che il prelievo sia stato fatto per ricaricare il telefono cellulare del ricorrente;
1 W 3. vizio della motivazione. Sostiene che la motivazione del giudice d'appello è apparente perché non ha dato risposta alle censure difensive Il ricorso è fondato. Il fatto così come contestato ed accertato ( utilizzazione sine titulo o comunque oltre i limiti o dopo la revoca della delega, dei codici di accesso al conto corrente della TT) deve essere meglio qualificato come violazione dell'art. 640 ter c.p. La norma prevede infatti due distinte condotte: la prima consiste nell'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico;
la seconda - ed è quella che qui interessa è costituita dalla condotta di chi interviene "senza diritto" con qualsiasi - modalità, su "dati, informazioni o programmi". In questa ipotesi dunque, attraverso una condotta a forma libera, si "penetra" abusivamente all'interno del sistema, e si opera su dati, informazioni o programmi, senza che il sistema stesso, od una sua parte, risulti in sè alterato. Ebbene, nella specie, come emerge dalla descrizione dei fatti offerta dalle sentenze di merito, risulta che, attraverso l'utilizzazione dei codici di accesso telematici della TT che gli aveva revocato la delega ad operare sul suo conto on-line, l'imputato sarebbe penetrato abusivamente, e, dunque, senza diritto, all'interno del sistema bancario, mediante un ordine (abusivo) di ricarica di un'utenza telefonica. Come già indicato da questa Corte ( Cass n. 17748 del 2011 Rv. 250113 richiamata anche da Cass n. 11699 del 2012 rv. 252797 e n. 6816 del 31/01/2013) l'elemento specializzante, rappresentato dall'utilizzazione 'fraudolenta' del sistema informatico, costituisce presupposto 'assorbente' rispetto alla 'generica' indebita utilizzazione dei codici d'accesso disciplinato dall'art. 55 n. 9 D.Lgs. n. 231/2007, approdo ermeneutico che si pone "in linea con l'esigenza (...) di procedere ad una applicazione del principio di specialità secondo un approccio strutturale, che non trascuri l'utilizzo dei normali criteri di interpretazione concernenti la "ratio" delle norme, le loro finalità e il loro inserimento sistematico, al fine di ottenere che il risultato interpretativo sia conforme ad una ragionevole prevedibilità, come intesa dalla giurisprudenza della Corte EDU>"(Cass., Sez. un., 28 ottobre 2010, Giordano ed altri). Deve quindi ritenersi nel caso in esame la configurabilità del reato di cui all'art. 640 ter c.p., in quanto la condotta contestata è sussumibile nell'ipotesi "dell'intervento senza diritto su (...) informazioni (...) contenute in un sistema informatico" Infatti, anche l'abusivo utilizzo di codici informatici di terzi ("intervento senza diritto") - comunque ottenuti e dei quali si è entrati in possesso all'insaputa o contro la volontà del legittimo possessore ("con qualsiasi modalità") - è idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p. ove quei codici siano utilizzati per intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, al fine di procurare a sè od altri un ingiusto profitto. Per l'integrazione del reato è necessario però che, per il tramite della condotta fraudolenta, l'agente procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Come avviene in altre 2 : fattispecie di reato contro il patrimonio il conseguimento dell'ingiusto profitto costituisce l'evento del reato che ne realizza la consumazione. Nella fattispecie in esame non vi è però prova dell'ingiustizia del profitto perseguito dall'agente considerato che la versione dell'imputato che, come indicato nella sentenza di primo grado, ha ammesso precisando però di averlo fatto su richiesta della TT, che si trovava nella momentanea indisponibilità di un computer portatile per effettuare l'operazione - di avere provveduto ad effettuare la ricarica on line dell'utenza 3475329553 rilevando che, forse per errore nella digitazione, aveva indicato l'utenza 3475329554, è verosimile perché l'utenza ricaricata presenta una diversità con quella della donna solo nell'ultimo numero digitato e si è accertato che era intestata a tale BO EF, che effettivamente non è risultato avere rapporti né con la parte offesa, né con l'imputato. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deliberato in Roma il 13.10.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio ESPOSITO Giovanna VERGA Suchen DEVOCITATO IN CANCELLERIA BEZIONE PENALE 21 DIC 2015, Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli 3