Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2015, n. 50140
CASS
Sentenza 13 ottobre 2015

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Massime1

Integra il delitto di frode informatica, e non quello di cui all'art. 55 n. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2007, la condotta di colui che, servendosi di un codice di accesso fraudolentemente captato, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, al fine di trarne profitto per sé o per altri. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto decisiva la sussistenza dell'elemento specializzante, costituito dall'utilizzo "fraudolento" del sistema informatico).

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    La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di pagamento di cui all' art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2001, n. 231, la condotta di chi, servendosi di carte per l'erogazione di carburante in precedenza clonate, acceda ai sistemi informatici predisposti presso i relativi impianti, con successivo prelievo abusivo di carburante. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elemento specializzante del reato di cui all' art. 640-ter c.p. , rappresentato dall'utilizzazione fraudolenta del sistema informatico, costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione di carte di pagamento clonate, disciplinata …

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    La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi (Cassazione penale , sez. II , 09/05/2017 , n. 26229). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 09/05/2017 , n. 26229 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/02/2016, la Corte di Appello di Lecce, in parziale …

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    La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di cui all'art. 55 n. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2007, la condotta di colui che, servendosi di un codice di accesso fraudolentemente captato, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, al fine di trarne profitto per sé o per altri. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto decisiva la sussistenza dell'elemento specializzante, costituito dall'utilizzo fraudolento del sistema informatico - Cassazione penale , sez. II , 13/10/2015 , n. 50140). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza …

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    di Vittorio Guarriello - La Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla differenza intercorrente tra gli illeciti penali di frode informatica, truffa ed indebito utilizzo di carte di credito, oltre a delineare l' alveo applicativo del c.d. "dolo concorsuale", ossia il collegamento che deve sussistere tra i concorrenti nel reato affinché possa essere addebitabile a tutti la medesima fattispecie (cfr. sentenza n. 48553/2018). Intestazione carta prepagata usata per phishing Reato di frode informatica e reato di truffa L'orientamento della giurisprudenza di legittimità Intestazione carta prepagata usata per phishing [Torna su] Segnatamente, l'organo di nomofilachia ha …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2015, n. 50140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50140
Data del deposito : 13 ottobre 2015

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