Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
AULA "A" *: 22002 REPUBBLICA ITALIANA LAVORO 0 1 791/03 JONE SEZIONE LAVORO composta degli III.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 18067/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 20399/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consiglicre Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 4085 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 04.12.2002 sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DEL TESORO in persona del Ministro p.t., rapp.to © difesh dall'Avvocatura dello Stato. presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, - ricorrente
contro
NS LU rapp.to e difeso dall'avv. Claudio Como, con il quale elett.tc domicilia in Roma, via Archimede, n. 122, presso lo studio dell'avv. Fabio Micali, giusta procura specialc a margine del controricorso, 5086 1 - controricorrente- e sul ricorso proposto da NS LU rapp.to e difeso dall'avy. Claudio Como, con il quale clett.te domicilia in Roma, via Archimede, n. 122. presso lo studio dell'avy. Fabio Micali, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale, - ricorrente incidentale -
contro
DELL'INTERNOMINISTERO MINISTERO DEL TESORO - intimati avverso il ricorso incidentale. per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n. 00121/2000 del 22 giugno 2000, R.G. n. 01292/1998, notificata il 21 luglio 2000. Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio il 04 dicembre 2002 dal Relatore Cons, doll. Giovanni Mazzarella: Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del nono e del decimo motivo di ricorso e per il rigetto degli altri motivi del medesimo ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Messina, in contraddittorio anche del Ministero dell'Interno, accoglieva l'appello proposto da CI NG avverso la sentenza del Pretore di Messina n. 00577 del 06 ottobre 1998 con la 2 quale era stata rigettata la domanda di quest'ultimo proposta contro il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro per il riconoscimento del suo diritto alla indennità di accompagnamento. Osservava Tribunale: le conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado riconoscevano la sussistenza delle condizioni fisiche per il beneficio della prestazione richiesta, correttamente motivate, specie in relazione alle diverse conclusioni del consulente di primo grado, e comunque basate su adeguati esami, erano da condividere: la diagnosi formulata dal consulente "demenza senile in soggetto affetto du poliartrosi cun notevole deficit funzionale, insufficienza cardiaca, bronchite cronica" ne era quanto mai significativa quanto all'accertamento della idoneità delle infermità a rivelare il requisito richiesto per la prestazione richiesta. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i due Ministeri affidandosi a dodici motivi di censura. 1.'intimatu si è costituito con controricorso proponendo a sua volta, ancorché solo in titolazione, ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza, e comunque dichiarata la inammissibilità del ed. ricorso incidentale, non essendo la titolazione seguita da specifici motivi di censura o una qualche richiesta di annullamento della sentenza. Con i detti motivi di ricorso il Ministero del Tesoro denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 83 cp.c., nullità della sentenza o del procedimento c relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, 34 e 295 c.p.c., 3 nullità del procedimento e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, 1 della legge n. 18 del 1980 e vizi di motivazione sotto i profili della mancata motivazione del contrasto fra le relazioni in atti, della indicazione di un mero e insufficiente dato diagnostico quanto alla retrodatazione, della valutazione di probabilità e non di certezza del conseguita invalidità, nonché dell'art. 2909 c.c. c relativo vizio di motivazione, essendo passata in giudicato la statuizione pretorile di esclusione del Ministero dell'Interno, perché non oggetto di devoluzione nel giudizio di appello, e ciononostante oggetto della pronuncia da parte del Tribunale. Deduce, in particolare, il Ministero che era nullo o incsistente il rapporto processuale e nulla o inesistente la stessa procura ove da ritenersi l'assistito effettivamente affetto da incapacità assoluta;
to status sulla capacità di intendere e di volere avrebbe dovuto costituire pregiudiziale accertamento in altra sede, non essendo esso accertabile incidenter tuntun nel presente giudizio. motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione fra essi, sono infondati. Circa la eventualità della sussistenza, a causa della totale incapacità lavorativa per effetto della natura della malattia accertata, della contemporanea incapacità di Intendere e di volere, con conseguente nullità della procura e dell'intero procedimento per nullità del mandato, non può rilevarsi. allo stato, che l'assoluta genericità della censura. In realtà, la presupposta e implicita sussistenza della capacità dell'assistito, nello specifico all'atto del mandato alle liti, non può ritenersi minimamente scalfita dell'accertamento in corso di causa della invalidità del 100%, e, se si vuole, della impossibilità di attendere alle occupazioni quotidiane della vita, attesa la sostanziale 4 differenza tra la malattia mentale e la incapacità naturale, quest'ultima comunque integrante la mancanza, o comunque la grave menomazione, delle facoltà intellettive al discemimento degli atti da compiere in proprio vantaggio: sicché, fra l'altro, l'accertamento dell'una non si pone neanche minimamente in alternativa con la pregiudiziale azione di accertamento di uno status. D'altronde l'art. 75 c.p.c. si riferisce alle "persone che non hanno il libero esercizio dei diritti”, e cioè che siano state già private del tutto e in modo assoluto della capacità di agire per effetto di sentenza di interdizione o, in modo parziale, per effetto di sentenza di inabilitazione, e che siano, di conseguenza, rappresentate o assistite da un da un tutore o curatore. La mancata previsione fra esse delle persone colpitc, invece, da incapacità naturale è ampiamente giustificata. da un lato, dalla esigenza che una così grave limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito dello specifico procedimento garantito da peculiari regole processuali e dalla conclusiva sentenza con efficacia costitutiva, dall'altro, che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni di non agevole e immediato accertamento. Né, in tal caso, può farsi ricorso alla sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.) non essendovi alcuna pregiudizialità necessaria, normativamente provista, tra il procedimento ex art. 712 c.p.c. c quello diretto all'accertamento di un credito e alla condanna della relativa prestazione, che nulla ha a che fare con l'accertamento di uno status. Quanto alla disposta retrodatazione è opportuno ricordare che costituisce indirizzo alquanto consolidato della giurisprudenza di legittimità la superfluità di ogni altra indagine del giudice di merito e relativa motivazione, oltre quelle relative alla 5 correttezza metodologica del percorso del consulente tecnico di ufficio cui si aderisce, delle difformi valutazioni e dei diversi criteri applicati da altro consulente. In realtà, la Jiversa valutazione costituisce il naturale effetto del giudizio di appello che viene instaurato proprio per il conseguimento di risultati opposti o comunque difformi da quello di primo grado. Sicché, ove vi sia stata acritica adesione da parte del giudice del ricsame alla consulenza di secondo grado, disposta ed espletata dall'ausiliare di fiducia dello stesso giudice, e non vi sia contemporanea censura sulla correttezza metodologica dell'operato del consulente, con sostanziale, e illogica e irrazionale, incidenza anche sulla motivazione della sentenza, lc rilevate differenze non integrano gli estremi dei motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c., rimanendo esse nell'ambito delle mere critiche di un risultato semplicemente non condiviso (in tal senso, in motivazione, c su più, e diversi, F profili sopra enunciati, Cass. nn. 00083 del 2001, 03093 del 2001, 06792 dcl 1996). La sentenza impugnata si è attenuta al citato orientamento, né il ricorso in questa sede introduce consure sul percorso metodologico della relazione del consulente tecnico, cui giudice di merito ha prestato la propria adesione, limitandosi solo a denunziare, peraltro in via di mera ipotesi, una possibile diversa valutazione derivante dal tempo trascorso fra le duc consulenze agli auti. Quanto ai motivi relativi al solo Ministero dell'Interno per passaggio in giudicato della pronuncia pretorile, non v'è dubbio che essi vanno accolti. In realtà il punto della sentenza appellata dallo NG, in ordine alla estraneità del Ministero de d'Intero, non risulta impugnato dall'assistito, sicché la pronuncia del Tribunale, di condanna del detto Ministero, insieme a quello del Tesoro, oltre che non motivata, non trova alcuna legittimazione agli atti. L D Tali motivi vanno accolti, e in relazione ad essi la sentenza va cassata senza rinvio nella parte in cui è pronunciata la condanna del Ministero dell'Interno sia in relazione alla prestazione assistenziale sia in relazione alle spese del giudizio di appello, nei confronti delle quali ultime deve provvedersi ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.. Sussistono i giusti motivi in ordine all'esito del giudizio di legittimità (reciproca soccombenza per inammissibilità del ricorso incidentale e accoglimento solo parziale del ricorso principale) per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
accoglie l'undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso la Corte principale, e ne rigetta gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla condanna del Ministero dell'Interno; dichiara inammissibile il ricorso incidentale: dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di appello fra NG CI c il Ministero dell'Interno, e interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. Cosi deciso in Roma il 04 dicembre 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella [I Presidente Giovanen Marparede Giusepp 3 3 I A 3 1 Quso Savelle S D 6 . S , T A O IL CANCELLERE R T L Depositato in Cancelleria N , A L ' A O L S L B E E I P D S oggi.. $FEB 2003 A D A I I A S N T N O G IL CANCELLIERE E O E S A G I Buche fosil D G A D E E O L , T O T T A I . L R I I L L N D E G E D O R B 7