Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10167 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CO 1 016 7 01 REPUBBLICA ITAI LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 697/99 Cron.22475 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 17/05/01 Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AS, elettivamente domiciliato in ROMA LGO GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio dell'avvocato LIONE AUGUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIERATORE ROBERTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ENTE POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato 2001 FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende PESSI ROBERTO, giusta delega 2404 unitamente all'avvocato -1- in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 3993/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 16/10/98 R.G.N. 717/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato VARONE per delega LIBERATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Torino, depositato il 21 novembre 1995, il signor QU AL, premesso di essere dipendente dell'Ente Poste Italiane con inquadramento corrispondente alla ex categoria VI in qualità di perito, assumeva di avere svolto fin dal 1986 le mansioni superiori di perito capo, corrispondenti alla ex categoria VIII;
chiedeva pertanto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., l'accertamento del suo diritto all'inquadramento nell'area quadri di primo livello (ex categoria VIII) o, in subordine, nell'area quadri di secondo livello (ex categoria VII) a decorrere dal 1° luglio 1994 o, in ulteriore subordine, dal 1° giugno 1995 (allo scadere dei sei mesi dall'entrata in vigore del contratto). L'Ente Poste, costituitosi, si opponeva alla domanda, osservando, fra l'altro, che prima del 26.11.1994 l'art. 2103 c.c. non era applicabile al proprio personale e che, comunque, il signor AL, inquadrato nell'area operativa tecnica, non aveva esercitato mansioni superiori. Con sentenza del 3 febbraio 1997 il Pretore rigettava la domanda. L'appello del lavoratore, cui resisteva l'Ente Poste Italiane, veniva rigettato dal Tribunale di Torino con sentenza del 1° luglio/16 ottobre 1998. I giudici di secondo grado osservavano che prima della stipula del ccnl, avvenuta il 26.11.1994, al personale dipendente delle Poste non è applicabile l'art. 2103 c.c.; che il nuovo contratto collettivo ha sostituito i modelli organizzativi basati sul d.m.
5.8.82 n. 4584 con quattro aree funzionali, nelle quali è stato fatto confluire tutto il personale;
che il AL, proveniente dalla VI categoria, era stato correttamente inquadrato nell'area operativa (comprendente il personale già appartenente alle cat. IV, V e VI); che le 3 mansioni svolte dal lavoratore dopo la stipulazione del nuovo contratto rientravano in quelle previste dall'art. 43 per l'area operativa, mancando sia la autonomia e la discrezionalità richieste dall'art. 45 per l'area quadri di primo livello (nonché le caratteristiche richieste dall'ultimo comma del citato articolo), sia le caratteristiche richieste dall'art. 44 per l'area quadri di secondo livello (responsabilità di gestione di unità organiche, funzioni di significativa importanza con facoltà di iniziativa ecc.). Escludevano, in particolare, che le mansioni del AL potessero ricondursi alla figura del "professionista" delineata nell'ultimo comma dell'art. 45 del ccnl, ritenendo che la disposizione riguardasse professionisti in possesso di determinati requisiti (quali, ad esempio, la laurea in ingegneria o in architettura, la conseguente iscrizione nei relativi albi) che erano in grado di assumere le relative responsabilità civili e penali derivanti dalle loro prestazioni, caratterizzate da autonomia ed elevato grado di libertà di iniziativa per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente. Osservavano che il AL aveva cercato di accreditare di sé una immagine non corrispondente alla realtà, con la produzione della copia di un documento (relazione che accompagna la richiesta al Comando provinciale VV.FF. di Asti di esame progetto per rilascio certificato prevenzione incendi) nella quale la dicitura "Il progettista responsabile ing. ZA", esistente nell'originale prima della scritta “p.i. P. AL", risulta corretta in "I progettisti responsabili”. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando tre motivi di censura, QU AL. Le Poste Italiane s.p.a. resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione della declaratoria delle mansioni contenuta negli artt. 44 e 45 del CCNL stipulato il 26 novembre 1994 - Articolo 360 n. 3 CPC. Violazione e falsa applicazione del R.D. 11.2.1929 n. 25 (Regolamento per l'esercizio della professione di Perito industriale)”. Deduce che il Tribunale ha erroneamente interpretato il testo letterale dell'art. 45 del ccnl, del quale riporta un ampio stralcio ("attività con elevata preparazione professionale e responsabilità di gestione di grandi unità organiche" ".....svolgono funzioni di interesse strategico per l'Ente con prevalente ed elevato contenuto specialistico in attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione e pianificazione, ricerca ed applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza. Comprende inoltre alcune tipiche figure professionali con competenze specialistiche, abilitazioni all'esercizio della professione ed iscrizione nei relativi albi, necessarie per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Ente con funzioni di studio, consulenza, progettazione, programmazione e ricerca ad essi assegnati dalla direzione dell'Ente”). Assume che erroneamente il Tribunale ha escluso che i periti industriali potessero rientrare nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 45, atteso che anche i periti industriali, così come gli ingegneri, possono, come faceva il AL, redigere e firmare i progetti relativi agli impianti di riscaldamento, elettrici etc. 5 I giudici di appello, ritenendo sostanzialmente che solo laureati in ingegneria (o in possesso di titoli equipollenti) potessero essere inquadrati nell'area quadri di I livello, avrebbero inoltre violato il r.d. 11 febbraio 1929 n. 275 sull'esercizio dell'attività di perito industriale. Con il secondo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), la difesa del ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che egli avesse alterato il documento n. 1 per far risultare che aveva redatto il progetto insieme all'ing. ZA, nonostante lo avesse firmato congiuntamente. Deduce che "non si scorge perché il AL avrebbe dovuto eliminare la dizione 'Il progettista responsabile' con la sottoscrizione del ZA e del AL stesso”, sostituendola "con la dizione "I progettisti', posto che la presenza della firma di un 'responsabile' nulla toglieva alla validità del progetto se redatto - come è stato provato - dal P.I. AL..". Aggiunge che "L'ing. ZA aveva acconsentito a che nella copia in possesso del AL fosse inserita la dizione 'I progettisti responsabili' proprio per dare atto che il AL e non lui era l'autore del progetto, sebbene, sottoscrivendo la relazione che accompagna il progetto, indirizzata ai vigili del fuoco, avesse anche egli assunto una responsabilità nella progettazione. Essa si aggiungeva (e non la sostituiva!!) alla responsabilità del progettista che era il AL". Rileva, ancora, la insufficienza della motivazione che pone a base del rigetto della domanda il fatto che le direttive venivano impartite al AL dai suoi superiori gerarchici, in quanto tale circostanza non incide sulla 6 "ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità stabilite dalla direzione dell'ente". Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1994 n. 71 e dell'art. 2103 c.c. Si deduce che il Tribunale non ha considerato che per effetto dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 71/94 il personale dell'ente poste è passato ad un rapporto di diritto privato, il che postula l'operatività dell'art. 2103 c.c. appena introdotto il contratto collettivo e il diritto del AL alla qualifica di perito capo (VIII categoria) in base al D.M.
5.8.1992 n. 4584, posto il provato svolgimento delle mansioni superiori per oltre sei mesi dopo la stipulazione del contratto collettivo. Il ricorso non è fondato. Il Tribunale ha correttamente compiuto tutte le operazioni necessarie per accertare la invocata corrispondenza delle mansioni ad una superiore qualifica a) esame delle norme contrattuali in tema di qualifiche (artt. 43, 44 e 45 del ccnl); b) analisi delle mansioni espletate dal lavoratore, quali risultanti dall'istruttoria svolta davanti al Pretore;
c) raffronto di tali mansioni con le declaratorie contrattuali. Ed ha escluso che le mansioni espletate dal signor AL potessero ricondursi a quelle di quadro di primo o di secondo livello, previste rispettivamente dall'art. 45 e dall'art. 44 del ccnl. Per quanto concerne, in particolare, l'area quadri di primo livello, i giudici di appello hanno osservato che, secondo la norma contrattuale, essa comprende "i dipendenti cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente"; e che 7 nell'operato del AL mancavano sia l'autonomia che la discrezionalità, richieste dal citato art. 45 unitamente a quelle “appropriate conoscenze e competenze di tipo dottrinario e scientifico" di cui il lavoratore non era in possesso. E neppure il lavoratore poteva, per i giudici di secondo grado, rientrare tra le figure professionali descritte nell'ultimo comma dell'articolo ("Comprende inoltre alcune tipiche figure professionali, con competenze specialistiche, abilitazioni all'esercizio della professione ed iscrizione ai relativi albi, necessarie per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, con funzioni di studio, consulenza, progettazione, programmazione e ricerca ad essi assegnati dalla direzione dell'Ente”), atteso che esse dovevano possedere autonomia ed elevato grado di iniziativa per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, e questo non era il caso del lavoratore, i cui elaborati dovevano essere vistati dal capo reparto e, per approvazione, dal capo ufficio. Il primo motivo del ricorso appare inammissibile prima che infondato, atteso che con esso si denuncia una errata interpretazione degli artt. 44 e 45 del contratto collettivo (in realtà del solo art. 45), in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. È noto però che i contratti collettivi di lavoro di diritto comune, non aventi efficacia erga omnes, hanno natura negoziale, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, mentre la Corte di Cassazione può solo controllare la corretta applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale o il vizio di motivazione (cfr., fra le tante, Cass., 26 marzo 1991 n. 3253; 13 settembre 1997 n. 9121). 8 È inammissibile, pertanto, la denuncia diretta di errata interpretazione di una norma contrattuale collettiva di diritto privato, come la difesa del ricorrente ha fatto con riferimento all'ultimo comma dell'art. 45 del ccnl, sostenendo, contro la interpretazione del Tribunale, che anche i periti industriali che operano alle dipendenze dell'Ente Poste Italiane, devono essere inquadrati come quadri di primo livello. Vi è inoltre da osservare che non è affatto vero che il Tribunale abbia affermato che solo i laureati in ingegneria possano essere annoverati nell'area quadri di primo livello. Il giudice a quo si è limitato ad affermare che la più vasta capacità professionale, richiesta dalla norma, riguarda soggetti in possesso di determinati requisiti, quali, ad esempio, la laurea in ingegneria o architettura. Il ricorrente non individua quali sarebbero i canoni interpretativi che il giudice del merito avrebbe violato nello svolgimento delle proprie argomentazioni ed in qual modo avrebbe deviato da essi. Non viene poi spiegato perché sarebbe stata violata la normativa sulla professione del perito industriale, di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 25. -Anche il secondo motivo relativo alla valutazione del documento avente ad oggetto la relazione che accompagna la richiesta di esame di un progetto, indirizzata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti – è infondato. Va preliminarmente rilevato che tale documento non riveste carattere decisivo per la decisione della controversia. Il Tribunale, infatti, ha fondato la propria decisione sulla rilevazione delle effettive mansioni svolte dal ricorrente e della portata delle declaratorie 9 contrattuali. Il documento in contestazione è stato considerato dai giudici di appello solo per rilevare che lo stesso era stato unilateralmente corretto dal signor AL, che aveva sostituito l'originale dicitura "Il progettista responsabile” con “I progettisti responsabili", all'evidente fine di avvalorare le proprie tesi (alto grado di professionalità ed autonomia nella redazione di progetti: pag. 12 della sentenza). La valutazione che il Tribunale ha operato si pone, quindi, sul generale comportamento assunto dal ricorrente nel corso del giudizio. Incomprensibile, poi, è il rilievo che “non si scorge perché il AL avrebbe dovuto 'eliminare' la dizione 'Il progettista responsabile' con la sottoscrizione del ZA e del AL stesso”, quando poi si ammette che la copia prodotta è diversa dall'originale perché l'ing. ZA avrebbe acconsentito a che nella copia in possesso del AL fosse inserita la dizione “I progettisti responsabili” (pag. 14 del ricorso). Il terzo motivo, infine, è anch'esso infondato, perché si limita a sostenere che "lo svolgimento di mansioni superiori anche dopo l'introduzione del Contratto collettivo per oltre sei mesi è stato provato", per il che dovrebbe spettare al signor AL la qualifica di perito capo (VIII categoria) in base al D.M.
5.8.1992 n. 4584. Ma il Tribunale ha negato lo svolgimento di mansioni superiori;
per cui è irrilevante qualsiasi considerazione sulla normativa contenuta nel D.M. richiamato ( e sulla sua ultraattività dopo la stipulazione del contratto collettivo). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va 10 condannato al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti della società resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in lire 26.000 oltre lire 2.500.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 17 maggio 20001. Il Presidente Il cons. estensore Ropause box 14 maisПорше калий, IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 25 AUG. 2001 R E IL CANCELLIERE N O I Z I D , O 0 L 1 L . O 2 B 1 11=