Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2003, n. 15468
CASS
Sentenza 15 ottobre 2003

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In caso di conflitto tra i creditori dell'erede che abbia deciso di rinunziare all'eredità (i quali, come noto, hanno diritto di agire, ex art. 524 cod. civ., onde sentirsi autorizzare ad accettare in nome e in luogo del debitore rinunziante) e gli aventi causa di colui che, a sua volta in qualità di erede, abbia accettato l'eredità in luogo del rinunziante, perché possa conseguirsi l'effetto previsto dall'art. 2652 n. 1 cod. civ. è necessario che la domanda con la quale si eserciti l'impugnazione ex art.524 cod. civ. sia trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, che deve essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunciante. In mancanza di trascrizione della domanda nei confronti del successivo chiamato al quale l'eredità è devoluta per effetto della rinuncia, il conflitto tra creditori del rinunciante ed aventi causa dell'accettante si risolve in favore di questi ultimi, indipendentemente dalla circostanza che il loro acquisto sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda ex art. 524 cod. civ. proposta nei confronti del rinunciante.

Commentari2

  • 1Impugnazione rinuncia all'eredità
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    Impugnazione rinuncia all'eredità Il legislatore dispone, all'art. 524 c.c., che, nel caso di rinuncia all'eredità con danno dei creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità rinunciata in nome ed in luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari Impugnazione rinuncia eredità creditori I presupposti dell'azione La legittimazione Impugnazione rinuncia eredità da parte dei creditori Per quanto concerne i caratteri dell'azione, la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito come non si tratti di un'azione revocatoria, né di un'azione surrogatoria. Per quanto riguarda la mancata equiparazione con l'azione revocatoria, è stato sottolineato come …

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  • 2Rinuncia all'eredità
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    Cos'è la rinuncia all'eredità La rinuncia all'eredità è una dichiarazione formale con la quale si manifesta la volontà di non accettare il patrimonio lasciato dal defunto (per esempio, perchè i debiti sono superiori ai crediti). In questo modo, il chiamato rimane completamente estraneo alla successione con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. La dichiarazione di rinuncia è un atto solenne che richiede una forma scritta e va reso di fronte ad un notaio oppure al cancelliere del tribunale dove è stata aperta la successione. E' frutto di una scelta libera che, per essere valida, non può essere sottoposta a condizione o a termine, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2003, n. 15468
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15468
Data del deposito : 15 ottobre 2003

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