Sentenza 15 ottobre 2003
Massime • 1
In caso di conflitto tra i creditori dell'erede che abbia deciso di rinunziare all'eredità (i quali, come noto, hanno diritto di agire, ex art. 524 cod. civ., onde sentirsi autorizzare ad accettare in nome e in luogo del debitore rinunziante) e gli aventi causa di colui che, a sua volta in qualità di erede, abbia accettato l'eredità in luogo del rinunziante, perché possa conseguirsi l'effetto previsto dall'art. 2652 n. 1 cod. civ. è necessario che la domanda con la quale si eserciti l'impugnazione ex art.524 cod. civ. sia trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, che deve essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunciante. In mancanza di trascrizione della domanda nei confronti del successivo chiamato al quale l'eredità è devoluta per effetto della rinuncia, il conflitto tra creditori del rinunciante ed aventi causa dell'accettante si risolve in favore di questi ultimi, indipendentemente dalla circostanza che il loro acquisto sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda ex art. 524 cod. civ. proposta nei confronti del rinunciante.
Commentari • 2
- 1. Impugnazione rinuncia all'ereditàhttps://www.studiocataldi.it/
Impugnazione rinuncia all'eredità Il legislatore dispone, all'art. 524 c.c., che, nel caso di rinuncia all'eredità con danno dei creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità rinunciata in nome ed in luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari Impugnazione rinuncia eredità creditori I presupposti dell'azione La legittimazione Impugnazione rinuncia eredità da parte dei creditori Per quanto concerne i caratteri dell'azione, la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito come non si tratti di un'azione revocatoria, né di un'azione surrogatoria. Per quanto riguarda la mancata equiparazione con l'azione revocatoria, è stato sottolineato come …
Leggi di più… - 2. Rinuncia all'ereditàhttps://www.studiocataldi.it/
Cos'è la rinuncia all'eredità La rinuncia all'eredità è una dichiarazione formale con la quale si manifesta la volontà di non accettare il patrimonio lasciato dal defunto (per esempio, perchè i debiti sono superiori ai crediti). In questo modo, il chiamato rimane completamente estraneo alla successione con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. La dichiarazione di rinuncia è un atto solenne che richiede una forma scritta e va reso di fronte ad un notaio oppure al cancelliere del tribunale dove è stata aperta la successione. E' frutto di una scelta libera che, per essere valida, non può essere sottoposta a condizione o a termine, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2003, n. 15468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15468 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI AN - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi AN - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - est. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL VE US, PI LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIVORNO 51, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DELPINO, che li difende unitamente all'avvocato PIETRO DE LUCA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GA RA, SC IG, SC DE, SC SE, SC OL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio 2003 dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che li difende unitamente 495 all'avvocato LUCIANO M FRASCINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
UM IV;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1847/00 DE Corte d'Appello di VENEZIA, sezione 2^ CIVILE emessa il 19/9/2000, depositata il 06/11/00; RG. 1557/98;
udita la relazione DE causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato PIETRO DE LUCA;
udito l'Avvocato LUCIANO M. FRASCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PE AL CC e LA PI, quali terzi acquirenti di un appartamento da MA LA con scrittura privata autenticata, trascritta il 3 luglio 1989, proponevano opposizione all'esecuzione intrapresa sullo stesso immobile dagli eredi di RO AL nei confronti di IV LA in forza di un decreto ingiuntivo per la somma di lire 212.400.000. L'ingiunzione era stata emessa sulla base di una sentenza con la quale IV LA era stato condannato a risarcire a RO AL i danni subiti in seguito ad un incidente stradale. Con la stessa sentenza lo AL era stato autorizzato ad accettare, in luogo del rinunziante IV LA, l'eredità del padre di quest'ultimo AN LA. Dopo la rinunzia del LA, l'eredità era stata accettata dall'altra erede MA LA, che aveva poi venduto l'appartamento agli odierni ricorrenti. Gli opponenti deducevano che gli esecutanti non avevano diritto a procedere all'esecuzione sull'immobile non risultando alcuna trascrizione a carico DE successiva chiamata all'eredità e loro dante causa MA LA. Il Tribunale rigettava l'opposizione, rilevando che i creditori potevano aggredire i beni ereditari presso i terzi acquirenti, essendo stata la domanda trascritta nei confronti del debitore rinunziante prima che i terzi avessero trascritto il loro acquisto. La Corte d'appello di Venezia rigettava l'appello.
Avverso questa sentenza PE AL CC e LA PI propongono ricorso per Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, al quale resistono con controricorso IA AS, IG, LE e SE AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2652, n. 1 e 524 c.c. e 102 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il creditore del rinunziante che proponga la domanda ex art. 524 c.c. non sia tenuto a convenire in giudizio anche il successivo chiamato all'eredità beneficiario DE rinunzia e possa agire esecutivamente sul patrimonio ereditario come se la rinunzia non vi fosse stata, si sostiene al riguardo che il coordinamento tra gli artt. 524 e 2652 n. 1 c.c. evidenzia che "qualora il creditore pregiudicato dalla rinunzia intenda far valere la sentenza nei solo confronti dell'accettante, non avrà l'onere di convenirlo in giudizio ne' di effettuare trascrizioni di sorta;
qualora invece il creditore intenda prenotare gli effetti DE sentenza contro eventuali terzi aventi causa dall'accettante... avrà l'onere di effettuare la trascrizione DE domanda non già contro il rinunciante (che non ha acquistato alcun bene dell'eredità), bensì contro l'accettante, anche egli, dunque, da convenire in giudizio".
2. Il motivo è fondato.
A proposito dell'azione disciplinata dall'art. 524 c.c. di impugnazione DE rinunzia da parte dei creditori del rinunziante, questa Corte ha enunciato i seguenti principi.
L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 cod. civ. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto DE rinunzia da lui impugnata. Tale risultato viene perseguito senza mirare - come avviene con l'azione surrogatoria - a far entrare i beni dell'eredità rinunciata nel patrimonio del debitore o a rendere inefficace - come nell'azione revocatoria - un atto di disposizione di beni, in realtà mai entrati nel patrimonio del debitore chiamato all'eredità. Da ciò questa Corte ha fatto derivare che la legittimazione passiva all'azione in questione spetta unicamente al debitore rimandante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda DE parte adiuvata (Cass. 25 marzo 1995, n. 3548; ma v. pure Cass. 10 agosto 1974, n. 2394; Cass. 18 gennaio 1982, n. 310; Cass. 25 marzo 1995, n. 3584). più specificamente si è poi enunciato il principio secondo cui non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati, con la conseguenza che, mentre la sentenza nell'azione e art. 524 c.c. è utiliter data nei confronti del solo debitore autore DE rinuncia, il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, rimanendo estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto DE rinuncia da lui impugnata in rapporti diretti con il creditore (v. Cass. 25 marzo 1995, n. 3584 e Cass. 18 gennaio 1982, n. 310). In sostanza, il conflitto tra creditori del rinunziante ed erede che ha accettato l'eredità in luogo del rinunziante va a vantaggio dei primi, poiché l'accettante non riceve protezione dalla priorità DE trascrizione del suo acquisto a causa di morte.
2.1. La Corte d'appello di Venezia nella sentenza impugnata ha fatto riferimento ai principi sopra indicati, richiamando la relativa giurisprudenza. Per ciò solo ha ritenuto che l'appello era privo di fondamento e che, dunque, era da confermare la sentenza del Tribunale il quale aveva ritenuto che la domanda ex art. 524 c.c. ritualmente era stata trascritta solo nei confronti di IV LA, unico legittimato passivo e che il creditore poteva aggredire i beni ereditar presso i terzi acquirenti, purché avesse trascritto la domanda ex art. 524 c.c. contro il debitore rinunziante prima che i terzi avessero trascritto il loro acquisto. La Corte territoriale dunque ha (implicitamente) ritenuto irrilevante che la domanda con la quale era stato iniziato il giudizio non fosse stata proposta e trascritta anche nei confronti DE successiva chiamata MA vitella.
2.2. ciò premesso, osserva il Collegio che i principi posti dalla Corte d'appello a base DE sua decisione - e indipendentemente dal considerare se la giurisprudenza richiamata sia condivisibile in tutte le sue implicazioni - non erano direttamente applicabili al caso di specie, cosicché la sentenza impugnata appare essere incorsa nella falsa applicazione di legge. Non si trattava infatti di risolvere un conflitto tra i creditori del rinunziante e l'erede accettante l'eredità. Si trattava bensì di risolvere il conflitto tra i creditori del rinunziante e gli aventi causa dell'erede che aveva accettato l'eredità in luogo del rinunziante: conflitto questo che trova soluzione, non nell'applicazione diretta ed esclusiva dell'art. 524 c.c., ma in base al disposto dell'art. 2652, n. 1 c.c.. 2.3. A norma dell'art. 2652 n. 1 in caso di trascrizione DE domanda indicata nell'art. 524 c.c. "le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione DE domanda".
Dal chiaro tenore DE norma risulta che i terzi aventi causa dal soggetto al quale i beni sono stati devoluti in seguito alla rinunzia del primo chiamato traggono la salvezza dei loro diritti dall'anteriorità DE loro trascrizione;
e ciò indipendentemente dalla loro buona fede e dall'onerosità del titolo d'acquisto, come diversamente è richiesto con riferimento all'azione revocatoria (n. 5 art. 2652). Nel conflitto prevalgono invece i creditori del rinunziante che hanno agito a norma dell'art. 524 c.c. nel caso in cui la trascrizione DE domanda sia anteriore alla trascrizione dell'atto sul quale i terzi aventi causa fondano il loro diritto. Quanto al soggetto nei cui confronti va eseguita la trascrizione, risulta evidente che, se si vuole realizzare l'effetto conservativo disposto dal n. 1 dell'art. 2652 c.c., la domanda ex art. 524 c.c. dev'essere trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, che dev'essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunziante.
Ciò deriva dal sistema stesso, poiché gli artt. 2652 e 2653 c.c. mirano a risolvere nei casi in essi previsti il conflitto tra l'attore che ha proposto la domanda ed il terzo avente causa dal convenuto. L'efficacia DE sentenza resa nel giudizio ex art. 524 c.c. si manifesta nei confronti del terzo avente causa dal convenuto soccombente, se la domanda giudiziale sia stata trascritta (ovviamente nei confronti del convenuto soccombente) prima DE trascrizione del titolo d'acquisto. In altri termini, se la trascrizione DE domanda mira a paralizzare il potere di disposizione del convenuto è ovvio che quando il conflitto si pone tra i creditori impugnanti ex art. 524 c.c. e gli aventi causa dall'accettante in luogo del rinunziante, questo dev'essere convenuto in giudizio e l'annotazione disposta dall'art. 2654 dev'essere effettuata in margine alla trascrizione dell'atto d'acquisto da parte di colui che ha accettato l'eredità in luogo del rinunziante. D'altra parte se il conflitto si pone tra i creditori del rinunziante e gli aventi causa dell'erede che ha accettato l'eredità in luogo del rinunziante non ha senso pensare che la trascrizione dei confronti del rinunziante convenuto in giudizio possa risolvere questo conflitto, sia per i motivi già enunciati sia perché il sistema di trascrizione in vigore è attuato su base personale e non reale.
2.4. in conclusione in caso di conflitto tra i creditori del rinunziante e gli aventi causa dell'erede che ha accettato l'eredità in luogo del rinunziante, per conseguire l'effetto previsto dal n. 1 dell'art. 2652 c.c. la domanda con la quale si esercita l'impugnazione ex art. 524 c.c. dev'essere trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, che dev'essere necessariamente convenuto in giudizio v insieme al rinunziante. In mancanza di trascrizione DE domanda nei confronti del successivo chiamato al quale l'eredità è devoluta per effetto DE rinunzia, il conflitto tra i creditori del rinunziante e gli aventi causa dell'accettante si risolve a favore di quest'ultimi, indipendentemente dalla circostanza che t, il loro acquisto sia stato trascritto successivamente alla trascrizione DE domanda ex art. 524 c.c. propo-sta nei confronti del rinunziante.
Il primo motivo va dunque accolto, essendo pacifico che la domanda non è stata trascritta nei confronti di MA LA che non è stata neppure convenuta in giudizio.
Il secondo motivo - con il quale i ricorrenti lamentano che l'esecuzione era stata intrapresa sulla base del decreto ingiuntivo e che su tale motivo d'appello la Corte territoriale non aveva neppure pronunziato - resta assorbito.
3. Alla cassazione DE sentenza in relazione al motivo accolto non deve seguire il rinvio, ma una pronuncia nel merito, che accolga l'opposizione all'esecuzione proposta dinanzi al Tribunale di Vicenza da PE DE CC e LA PI. La pronuncia è autorizzata dall'art. 384 c.p.c., perché non sono necessari accertamenti di merito per applicare alla domanda il principio di diritto sopra indicato sulla base del quale il motivo è stato accolto. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione e di quelle dei due gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'opposizione proposta da dalla CC PE e PI LA;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2003