Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
In tema di esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati, in applicazione del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, la competenza della Corte di appello a provvedere "in executivis" riguarda non solo gli imputati nei cui confronti la sentenza di primo grado sia stata riformata ma anche quelli per i quali l'appello proposto sia stato dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 16666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16666 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 21/03/2001
1. Dott. TORQUATO GEMELLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - N. 2169
3. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CANZIO - Consigliere - N. 40383/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza rilevato dal Tribunale di Trieste nei confronti della Corte d'Appello di Trieste in procedimento di esecuzione concernente: KO IS, n.
9.1.1942 con ordinanza in data 6.10.2000 Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio FRASSO che ha concluso per la competenza della Corte d'Appello di Trieste OSSERVA
La Corte d'Appello di Trieste, investita in funzione di giudice dell'esecuzione di istanze del condannato KO IS relative alla condanna irrevocabile inflittagli (sotto il nome di LS IS) dal Tribunale della sede in data 9.5.1985, si dichiarava incompetente, rimettendo gli atti al Tribunale, sul rilievo che, sebbene la sentenza fosse stata sostanzialmente riformata in appello nei confronti di alcuni coimputati, la posizione del KO era stata separatamente definita con ordinanza di inammissibilità del 10.3.1986.
Il Tribunale riteneva invece la competenza del giudice di appello, in virtù del principio dell'unicità del giudice dell'esecuzione e della sua identificazione con quello di appello, che abbia riformato la sentenza di primo grado in ordine a statuizioni non concernenti esclusivamente la pena, le misure di sicurezza e gli interessi civili, anche riguardo a coimputati non appellanti o nei cui confronti la prima decisione sia stata confermata (situazioni equiparabili al caso di inammissibilità della proposta impugnazione). Rimetteva quindi gli atti a questa Corte per la soluzione dell'insorto conflitto.
Trattasi di conflitto negativo, ammissibile in rito, che va risolto attribuendo la competenza alla Corte d'Appello. 1^ co. 1 e 2 dell'art. 665 del codice di rito vigente - che sostanzialmente riproducono i primi commi degli artt. 628 e 629 del codice del 1930 - fissano il principio di unitarietà dell'esecuzione, demandata al giudice che ha deliberato il provvedimento e, in caso di riforma per aspetti sostanziali, al giudice di appello, il quale, nei procedimenti con pluralità di imputati, deve quindi provvedere "in executivis" tanto in ordine ai soggetti cui si riferisce la riforma, quanto rispetto a quelli nei cui confronti la prima decisione - per l'esito negativo o la mancata proposizione del gravame - è rimasta immutata (cfr. Cass., Sez. 1^, 8.10/23.11.1992, P.M. in proc. Mesi;
28.3/12.5.2000, Di Nardo;
Sez. 6^ 4.3/9.5.1991, P.G. in proc. Filippini). Tale criterio vale ovviamente anche nel caso in cui l'appello del coimputato sia stato dichiarato inammissibile - per tardiva presentazione - come nel caso di specie, a nulla rilevando che l'inammissibilità sia stata riconosciuta non all'esito del giudizio, ma con separata ordinanza;
infatti, il principio dell'unicità dell'esecuzione si applica, come già rilevato, anche nei confronti dei soggetti che non hanno partecipato al giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, risolvendo il conflitto dichiara la competenza della Corte d'Appello di Trieste, cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001