Sentenza 27 marzo 2012
Massime • 1
Sussiste continuità normativa tra il reato di mancato versamento della cauzione, previsto dall'abrogato art. 3-bis l. n. 575 del 1965, e quello oggi sanzionato dagli artt. 31, 32 e 76 D. Lgs. n. 159 del 2011. (La S.C. ha precisato che l'intervenuto fenomeno di successione di leggi non è disciplinato dall'art. 117 D. Lgs. n. 159 del 2011 - che contiene disposizioni transitorie riguardanti esclusivamente l'applicazione delle misure di prevenzione, non anche i reati che presuppongono una già disposta misura di prevenzione - bensì dall'art. 2 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2012, n. 27021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27021 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 27/03/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 729
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 42883/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE MA, nato il [...] a Santeramo in [...];
avverso la sentenza del 10/5/2011 della Corte di appello di Bari. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Beltrani;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Gialanella, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 10 maggio (dep. 17 maggio) 2011, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 16 aprile 2010 aveva dichiarato OL AN colpevole del reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis (per omesso versamento della cauzione di prevenzione pari ad Euro 3.000,00, commesso in Bari il 2 settembre 2006, come precisato dall'impugnata sentenza) ha - in parziale accoglimento dell'appello dell'imputato - escluso la ritenuta recidiva, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso tale sentenza AR OL ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1,:
1 - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
2 - contraddittorietà e manifesta illogicità della valutazione della prova;
3 - mancata pronuncia sulle circostanze attenuanti rilevate ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 bis c.p., chiedendo conclusivamente l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni ulteriore conseguenza di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, è inammissibile, perché proposto per motivi manifestamente infondati.
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione sull'esclusione della recidiva ("ci si limita ad escludere, senza spiegarne le apprezzabili ragioni giuridiche, la recidiva"), ma è in proposito del tutto evidente la carenza di interesse del ricorrente a contestare una statuizione a sè favorevole (conseguente all'accoglimento del proprio appello sul punto), nonché l'omessa riduzione della pena in conseguenza di detta esclusione (ma la Corte d'appello ha esaurientemente spiegato, in proposito, che la successivamente esclusa - recidiva non aveva inciso in primo grado sulla quantificazione della pena).
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta genericamente ed in modo del tutto aspecifico - senza dettagliare alcun concreto riferimento ai passaggi motivazionali che si intenderebbe contestare -la contraddittorietà e manifesta illogicità dell'impugnata sentenza quanto alla valutazione della prova della propria responsabilità.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione della parte dell'impugnata sentenza che ha ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche: ma è di solare evidenza, ancora una volta, la assoluta carenza di interesse a contestare una statuizione a sè favorevole.
4. Va osservato, d'ufficio, che la rilevanza penale della fattispecie contestata all'odierno ricorrente è rimasta immutata all'esito delle modifiche sopravvenute apportate dal D.Lgs. n. 159 del 2011 alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis.
In proposito, ritiene questa Corte Suprema che l'avvenuto fenomeno di successione di leggi non risulti disciplinato dall'art. 117 disp. trans. D.Lgs. n. 159 del 2011 cit. (che espressamente evoca, come elemento di discrimine ai fini dell'applicazione della vecchia o della nuova normativa, la "formulazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione", il che ne evidenzia l'applicabilità esclusivamente alle disposizioni riguardanti l'applicazione delle misure di prevenzione all'esito del relativo procedimento, non anche quelle che incriminano come reati una serie di condotte in concreto consistenti nella violazione di oneri che accedono ad una già disposta misura di prevenzione), bensì dalla disciplina generale di cui all'art. 2 c.p.. Nella specie, non si è al cospetto di una abrogazione con successiva nuova incriminazione (che comporterebbe di necessità l'intervenuta depenalizzazione - rilevabile anche d'ufficio - delle condotte poste in essere prima della nuova incriminazione), poiché, in considerazione della assoluta sovrapponibilità della "vecchia" e della "nuova" disposizione, deve ritenersi che sussiste continuità normativa tra la fattispecie di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis (formalmente abrogata) e quella di cui agli artt. 31, commi da 1
a 5 - 32, commi 2 - e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 76 (formalmente "nuova").
5. Nè può porsi in questa sede d'ufficio la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso: la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che "l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).
6. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3, comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (anche di quelle patite nel grado dalle costituite parti civili, che vanno liquidate come da dispositivo), nonché - apparendo evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012