Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
Per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tenere conto, a norma dell'art. 3, comma secondo, della legge 30 luglio 1990, n. 217, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente "more uxorio"; in tale ultima ipotesi, il giudice nel calcolare il reddito potrà operare le detrazioni degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato solo se colui che ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio sia titolare di reddito proprio, non incombendo sul convivente "more uxorio" alcun onere di provvedere al mantenimento.
Commentario • 1
- 1. Gratuito patrocinio: il convivente fa reddito?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2004, n. 13265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13265 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 28/01/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 157
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 010935/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN RI, nato a [...] il [...];
avverso ORDINANZA del 31/01/2003 TRIBUNALE di VELLETRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. ANNA MARIA DE SENDRO, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 20.2.2003 ZE IZ ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri in composizione collegiale del 31.1.2003, la quale aveva respinto il ricorso/reclamo proposto dallo ZE avverso il provvedimento del Giudice monocratico del 27.5.2002 di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per due motivi.
Con il primo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art 3, comma 2, legge n. 217/90, ora sostituito dagli arti. 76 e 92 D.P.R. n. 115/2002, per avere il Tribunale ritenuto assimilabile al "coniuge", o quanto meno ad "ogni altro familiare convivente", - come citato dal suddetto art. 3 per la valutazione del reddito del richiedente l'ammissione al gratuito patrocinio - anche il "convivente more uxorio ".
Inoltre, il ricorrente ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Velletri per non avere ritenuto, quale onere deducibile, l'assegno di mantenimento del coniuge separato e dei figli, a carico dell'istante, assumendo che - qualora si voglia considerare il reddito complessivo familiare, sommando a quello del ricorrente (pari a zero), quello della convivente (pari ad E: 1.032, 00 mensile) - andavano operate anche le deduzioni degli oneri non solo fiscali.
Con un secondo motivo di gravame il ricorrente ha sostenuto la violazione dell'art. 3, 2^ comma, legge n. 217/90, ora art. 76, 2^ comma, D.P.R. n. 115/2002 per avere omesso di valutare l'allegazione prodotta all'udienza del 28.1.2003, e cioè la richiesta della convivente di trasferire la propria residenza da Roma, ricavandosi da ciò la cessazione del rapporto di convivenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo si osserva che la Corte di Cassazione ha condivisibilmente ritenuto che "in tema di patrocinio dei non abbienti, per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tenere conto, a norma dell'art. 3, comma secondo, della legge 30 luglio 1990 n. 217, della somma dei redditi facenti capo all'interessato, al coniuge e agli altri familiari conviventi, nozione quest'ultima che comprende ogni componente del nucleo familiare, e quindi non solo i parenti legati da vincoli di sangue, ma anche il convivente more uxorio" (Cass.
3.10.1997 n. 4264). Il Tribunale ha poi congruamente motivato in ordine alle ragioni per le quali non va operata la detrazione dal reddito complessivo dell'assegno di mantenimento che l'istante ZE è tenuto a corrispondere alla moglie separata ed ai figli.
Sul punto la Corte di Cassazione ha ritenuto, con motivazione attinente allo spirito normativo, che "ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, il giudice non deve attenersi esclusivamente e formalmente alle risultanze rilevabili dalla dichiarazione dei redditi, ma deve procedere al calcolo del reddito risultante all'esito delle detrazioni degli obblighi deducibili ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (t.u. delle imposte sui redditi) e solo all'esito di tale operazione comparare il reddito al tetto previsto dall'art. 3 della l. 30 luglio 1990 n. 217 (nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha precisato che il giudice avrebbe dovuto tener conto, sottraendoli dal reddito, degli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza della separazione)" (Cass. 21.2.1997 n. 728). Nella specie, essendo, però, il reddito dello ZE pari a zero, e non incombendo certo sulla convivente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie separata e dei figli dell'istante, nessuna detrazione andava operata, essendo ininfluente la circostanza che debba farsi riferimento al reddito complessivo per valutare se esso rientri nei limiti previsti dall'art. 3 legge n. 217/90, come modificato dalla legge n. 134/2001, vigente all'epoca dell'istanza di ammissione e dell'originario provvedimento di diniego. Ne consegue che, in caso di convivenza more uxorio, deve essere considerata la somma di entrambi i redditi dei conviventi per valutare l'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato;
la sottrazione dal reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 3, comma 2^, legge n. 217/90 (ora sostituito dall'art. 76, 2^ comma, D.P.R. n. 115/02) degli assegni periodici da corrispondere al coniuge separato dell'istante va valutato, però, nella sola ipotesi che l'istante sia titolare di reddito proprio, non incombendo certamente sul convivente more uxorio alcun onere di provvedere a tale mantenimento.
Il secondo motivo di ricorso è poi palesemente infondato, sia perché trattasi di fatti successivi all'emissione del provvedimento del giudice monocratico, avverso il quale era stato proposto reclamo, sia perché comporta una valutazione di merito (effettività della cessazione del rapporto di convivenza) non eseguibile dal giudice di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004