Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2004, n. 13265
CASS
Sentenza 28 gennaio 2004

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Massime1

Per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tenere conto, a norma dell'art. 3, comma secondo, della legge 30 luglio 1990, n. 217, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente "more uxorio"; in tale ultima ipotesi, il giudice nel calcolare il reddito potrà operare le detrazioni degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato solo se colui che ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio sia titolare di reddito proprio, non incombendo sul convivente "more uxorio" alcun onere di provvedere al mantenimento.

Commentario1

  • 1Gratuito patrocinio: il convivente fa reddito?
    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 giugno 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2004, n. 13265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13265
Data del deposito : 28 gennaio 2004

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