Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
Stante il disposto della legge della regione Calabria n. 2 del 1975, come integrata dalla legge 13 dicembre 1976 n. 20, il quale prevede il rimborso agli assistiti in misura non inferiore a due terzi della spesa effettivamente sostenuta e documentata per il ricovero in istituti ad altissima specializzazione, ubicati fuori del territorio regionale oppure all'estero, ove ciò si renda necessario per far fronte a particolari esigenze diagnostico - terapeutiche, ed alla stregua della delibera della USL del 24 aprile 1984 per cui il rimborso integrale della spesa spetta solo agli assistiti esenti da ticket sui medicinali per effetto del reddito, va escluso il diritto al rimborso totale della spesa sostenuta dall'assistito che superi detti limiti reddituali. (Nella specie la sentenza di merito che, disapplicando la citata delibera , aveva riconosciuto il rimborso totale anche ad assistito titolare di reddito superiore, è stata cassata - con decisione nel merito di rigetto della domanda dell'assistito - sul rilievo che la delibera era conforme alla legge regionale , e non contrastava con l'art. 32 Costituzione che riconosce il diritto alle cure gratuite solo in caso di indigenza e non in considerazione della gravità della patologia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1999, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio Lanni Presidente
Dott. Alberto Spanò Cons. relatore
Dott. Federico Roselli Consigliere
Dott. Camillo Filadoro Consigliere
Dott. Giancarlo D'Agostino Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Azienda Sanitaria Locale n. 7, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 3, presso l'avv. Di Stefano Francesco Nunzio, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Alberto Ruffo giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro avv. Conidi Francesco, in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, via di San Valentino n. 10, presso l'avv. Giovanni De Rosis Morgia;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 634/96 del 25 marzo 1996. Dep. 19.4.96 RG n. 3243/95 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Udito l'avv. F. Conidi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 25 marzo 1996 il Tribunale di Catanzaro ha confermato la decisione del Pretore della stessa città con la quale l'Unità Sanitaria Locale di Catanzaro era stata condannata al pagamento della somma di lire 14.258.883 con interessi e rivalutazione, ad integrale rifusione delle spese di ricovero della moglie dell'avv. Conidi in Istituto specializzato d'altra Regione, rimborsate solo in misura di due terzi.
Avverso la sentenza interpone ricorso per cassazione l'Azienda Unità Sanitaria locale n. 7 ed avanza due ordini di motivi, dolendosi della violazione della Legge Regionale n. 2/75 che prevede un rimborso non inferiore a due terzi delle spese in premessa nonché
dell'insufficiente motivazione riguardo alla disposta disapplicazione della delibera 24 aprile 1985, ove si stabilisce il rimborso integrale per gli esenti da ticket e limitato a due terzi per gli altri.
Resiste con controricorso l'avv. Conidi.
L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, atteso che si denuncia l'impugnata sentenza sotto il profilo della violazione della Legge Regionale Calabria n. 2 dell'anno 1975, art. 3, e del vizio nella motivazione, ritenuta contraddittoria a proposito della disapplicazione della delibera 24 aprile 1984, adottata dall'USL n. 18 di Catanzaro in conformità alla richiamata Legge Regionale. Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che la Legge Regionale Calabria 16 gennaio 1975, nel testo integrato con Legge Regionale 13 dicembre 1976 n. 20, prevede il rimborso in misura non inferiore ai due terzi della spesa effettivamente sostenuta e documentata per il ricovero in istituti ad altissima specializzazione, ubicati fuori dal territorio regionale oppure all'estero, ove ciò si renda necessario per far fronte a particolari esigenze diagnostico-terapeutiche.
Viene dunque garantito a tutti gli assistiti, un rimborso non inferiore ai due terzi, mentre non si esclude che gli organi amministrativi possano erogare importi superiori, fino a copertura totale.
Con la delibera 24 aprile 1984, l'USL n. 18 di Catanzaro ha introdotto un criterio automatico nel senso del ristoro totale in favore degli assistiti esenti da ticket sui medicinali per effetto del reddito, limitato ai due terzi per tutti gli altri. La delibera in discorso è sicuramente conforme alla Legge Regionale e non si può accettare il ragionamento seguito dal Tribunale nel senso che non sarebbe consentito escludere un rimborso integrale, indipendentemente dalle condizioni reddituali dell'assistito "in casi particolarmente gravi e delicati". La norma in esame invero si limita a garantire un rimborso minimo, non esclude una rifusione in misura maggiore e non può essere interpretata nel senso che debba valere, quale parametro di tale trattamento più favorevole, la "gravità e delicatezza", in altre parole una valutazione su criteri esclusivamente medici e senza alcun collegamento con la situazione economica del soggetto interessato, essendo anzi palese la ratio di imporre una contribuzione da parte dello stesso.
Del pari inaccettabile è l'affermazione che la delibera in esame "contrasta in modo evidente con il diritto alla salute costituzionalmente garantito dall'art. 32 della costituzione", poiché non si enuncia l'argomento logico che consentirebbe di dedurre dalla premessa maggiore, indicata nel disposto costituzionale, la conclusione che si deve escludere ogni forma di contribuzione dell'assistito, indipendentemente dalle sue condizioni economiche, solo in considerazione della gravità del quadro clinico. È il caso di ricordare che l'art. 32 della Costituzione suona nel senso che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti", e pertanto l'evidenza è se mai nel senso che del tutto normale è la partecipazione del singolo alla spesa necessaria, salvo il caso d'assoluta mancanza di mezzi. Non si deve poi dimenticare che l'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n.2248, allegato E, prevede che l'autorità giudiziaria applichi l'atto amministrativo solamente in quanto conforme alla legge e quindi non ne tenga conto ove accerti una violazione, non solamente un'attuazione del disposto normativo che, rispettosa della norma, ne faccia un'applicazione tale da apparire non del tutto adeguata a principi di equità con riferimento a particolari situazioni non previste e riservate all'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione.
La disapplicazione della delibera in esame è stata quindi disposta in violazione della Legge Regionale n. 2/75 e dello stesso art. 32 della Costituzione, ove si garantisce la gratuità delle cure solo agli indigenti.
Si nota ancora che vi è un salto logico tra la disapplicazione, peraltro ingiustificata, che si compie nella sentenza denunciata in questa sede, e la conferma della pronuncia di primo grado in quanto ha condannato l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 al pagamento del residuo terzo delle spese affrontate per il ricovero della Sig.ra Ridola.
Invero, ove fosse consentito porre nel nulla la delibera 24 aprile, 1984 il giudice dovrebbe applicare la Legge Regionale n. 2/75 che garantisce un rimborso non inferiore ai due terzi, restando escluso ogni suo intervento per attribuire una somma superiore e tanto più per attribuire l'intero, salva l'ipotesi, evidentemente non ricorrente nella specie, di un'indigenza tale da comportare la completa gratuità della cura in ossequio al precetto costituzionale. Il Tribunale ha compiuto una sorta di non consentita disapplicazione additiva, sostituendo alla delibera, ritenuta non conforme, alla legge, una statuizione nel senso del totale rimborso, giustificato con la gravità della patologia e, arrogandosi il compito di identificare ipotesi tali da legittimare un rimborso superiore al minimo garantito, ha svolto le funzioni proprie dell'autorità amministrativa.
Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza. La Corte è chiamata a pronunciare nel merito, non essendo necessari accertamenti di fatto;
si deve pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, respingere la domanda introdotta dall'avv. Conidi. Attesa la delicatezza del caso si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999