Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1999, n. 1197
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Sentenza 13 febbraio 1999

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Stante il disposto della legge della regione Calabria n. 2 del 1975, come integrata dalla legge 13 dicembre 1976 n. 20, il quale prevede il rimborso agli assistiti in misura non inferiore a due terzi della spesa effettivamente sostenuta e documentata per il ricovero in istituti ad altissima specializzazione, ubicati fuori del territorio regionale oppure all'estero, ove ciò si renda necessario per far fronte a particolari esigenze diagnostico - terapeutiche, ed alla stregua della delibera della USL del 24 aprile 1984 per cui il rimborso integrale della spesa spetta solo agli assistiti esenti da ticket sui medicinali per effetto del reddito, va escluso il diritto al rimborso totale della spesa sostenuta dall'assistito che superi detti limiti reddituali. (Nella specie la sentenza di merito che, disapplicando la citata delibera , aveva riconosciuto il rimborso totale anche ad assistito titolare di reddito superiore, è stata cassata - con decisione nel merito di rigetto della domanda dell'assistito - sul rilievo che la delibera era conforme alla legge regionale , e non contrastava con l'art. 32 Costituzione che riconosce il diritto alle cure gratuite solo in caso di indigenza e non in considerazione della gravità della patologia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1999, n. 1197
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1197
    Data del deposito : 13 febbraio 1999

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