Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 1
Con riferimento alla speciale disciplina posta dalla legge della Provincia di Trento 3 maggio 1975, n. 20, in tema di assistenza sanitaria indiretta, il rimborso della spesa per prestazioni sanitarie sostenute dall'assicurato e non rientranti tra quelle erogate, direttamente o in forma convenzionata, dal Servizio Sanitario Nazionale, è possibile in caso di preventiva autorizzazione amministrativa ovvero, in mancanza di questa, solo se il ricovero in casa di cura non convenzionata sia avvenuto con procedura d'urgenza; presupposti questi ai quali la disciplina suddetta espressamente condiziona il beneficio medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8570 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - rel. Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GR ZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA, N^ 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO PINALLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 14176/97 proposto da:
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE, N^ 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO ZONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO GREGORI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
GR ZO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 929/96 del Tribunale di TRENTO, depositata il 20/09/96, R.G.N. 344/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato Benito Piero PANARITI;
udito l'Avvocato Mario LORIA, per delega Fabio ZONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su consiglio del prof. Nicola Scopinaro, il sig. ZO GR, essendo affetto da "obesità grave", in data 16 dicembre 1991 si sottopose ad un intervento chirurgico di "diversione bilio- pancreatica" presso una casa di cura privata di Genova, non convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Successivamente chiese il rimborso delle spese sostenute per l'intervento all'U.S.L. del Comprensorio Valle dell'Adige, ma senza esito positivo, avendo detta U.S.L.
ritenuto che:
a) non era stata preventivamente presentata istanza di autorizzazione e non ricorrevano i presupposti di urgenza che avrebbero potuto esonerare l'interessato da tale onere;
b) un intervento adeguato alla patologia denunciata si sarebbe potuto effettuare presso strutture pubbliche. Con ricorso notificato il 26 maggio 1993, il GR, quindi, convenne in giudizio, dinanzi il Pretore di Trento, in funzione di giudice del lavoro, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per la Provincia Autonoma di Trento (A.P.S.I.P.A.T), chiedendone la condanna, in suo favore, della complessiva somma di L. 28.463.756, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Con sentenza del 15 dicembre 1995, il Pretore, accertata la sussistenza delle condizioni previste della legge provinciale n. 5 del 1979 per la erogazione delle prestazioni sanitarie in forma indiretta, in accoglimento della domanda del ricorrente, condannò l'Azienda Provinciale convenuta "a rifondere a titolo di rimborso straordinario a GR ZO quella somma che il comitato di gestione determinerà per il ricovero....in conformità alla delibera 24.12.1981 n. 16308 della Giunta Provinciale di Trento". Propose appello l'Azienda soccombente, cui resistette il GR. In totale riforma della decisione di primo grado, il Tribunale di Trento negò il diritto dell'appellato al rimborso. Il Tribunale osservò che l'art. 7 della legge provinciale 3 maggio 1975 n. 20, modificato dall'art. 8 della successiva legge provinciale 12 agosto 1979, aveva subordinato il diritto al rimborso della spesa sostenuta dal cittadino, che non abbia chiesto la preventiva autorizzazione, allo specifico "caso di ricovero avvenuto con procedura di urgenza", cui si era riferita anche la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.16308 del 1981. Nella specie il ricovero del GR non era avvenuto con tale procedura, posto che la richiesta di ricovero in data 25 novembre 1991, compilata dal medico curante del GR, nonché i dati e le osservazioni contenuti nella cartella clinica dello stesso erano invece riferibili ad un ricovero ordinario.
Neppure la dichiarazione sottoscritta - in data 24 settembre 1991 - dal prof. Scopinaro conteneva un riferimento ad una assoluta indilazionabilità dell'intervento da eseguire, mentre il consulente tecnico d'ufficio aveva escluso la sussistenza del requisito dell'urgenza.
Avverso la sentenza di appello dell'8 agosto 1996, ZO GR ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento resiste con controricorso e ricorso incidentale, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti contro la stessa sentenza. Con l'unico motivo, il ricorrente principale critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che il lasso ("ritardo") di tempo di tre mesi intercorso tra la prescrizione e l'effettuazione dell'intervento chirurgico avesse fatto venir meno il requisito dell'urgenza, considerato dall'art. 5 della legge provinciale n. 20 del 1975 presupposto indispensabile per l'erogazione dell'assistenza (sanitaria) indiretta. Sotto questo aspetto deduce poi che, nella fattispecie, era necessario un ricovero d'urgenza, poiché, in difetto di idonee strutture locali, l'unica struttura pubblica disponibile era l'Ospedale Civile di Genova "il cui periodo di attesa era inferiore a 3 anni"; di guisa che il requisito dell'urgenza doveva essere valutato (non in termini assoluti, bensì) relativi. Il ricorso non è fondato.
Va anzitutto rilevato come gli elementi di fatto descritti nell'atto introduttivo del giudizio - e riassunti nella parte narrativa della sentenza impugnata, nonché nella ricostruzione dei medesimi contenuti nel ricorso - siano di per sè pacifici e come nel procedimento di merito non vi sia contestazione circa le condizioni di salute in cui versava il GR e la necessità che l'intervento, cui egli doveva sottoporsi fosse eseguito presso una struttura specializzata.
Contestata è invece la configurabilità di un diritto del GR al rimborso della spesa sostenuta, tenuto conto della disciplina giuridica applicabile.
Osserva la Corte che il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria trova fondamento nell'art. 32, 1^ comma, della Costituzione, che ha esplicitamente definito la tutela della salute
"quale fondamentale diritto dell'individuo", come tale rientrante fra i diritti inviolabili della persona umana ed oggetto, pertanto, di primaria e completa protezione (Cass. Sez. Un. n. 12218/90; Cass. n. 8661/96). Anche per la Corte Costituzionale (che aveva formalizzato, già con la sentenza n. 184 del 1986, l'opinione con la quale è stata superata l'originaria lettura dell'art. 32 Cost. in chiave esclusivamente pubblicistica, riconoscendo alla salute una posizione soggettiva autonoma, spiegantesi anche nei rapporti tra privati: v. Corte Cost. n. 559/1987), il diritto alla salute costituisce un diritto primario fondamentale "che impone piena ed esaustiva tutela" (Corte Cost. n. 992/88; n. 1011/88; n. 455/90), sebbene il correlato diritto a trattamenti sanitari resti soggetto "alla determinazione degli strumenti dei tempi e dei modi di attuazione" della relativa tutela da parte del legislatore ordinario (Corte Cost. n. 142/82; n. 212/83; n. 342/85; n. 1011/88 ed altre). E coerentemente, le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 12218 del 1990, hanno chiarito - sia pure in sede di regolamento di giurisdizione - che la legge n. 833 del 1978 e le sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli atti regolamentari e negoziali posti, in essere in attuazione delle relative norme sono le fonti che concretamente determinano le prestazioni di assistenza sanitaria che tutti i cittadini hanno il diritto di ricevere.
Sicché, sebbene si tratti di una tutela illimitata in relazione a tutte le esigenze terapeutiche dell'individuo, detta tutela rimane pur sempre circoscritta a quelle che "la normativa vigente (peraltro in larga misura) prevede, stabilendo quali prestazioni le strutture pubbliche sono tenute a garantire". È allora, evidente che, nella attività di tali strutture, vi siano necessariamente dei "limiti", definiti dalla giurisprudenza "limiti esterni", oltre i quali, cioè, l'interesse individuale del cittadino cessa di essere direttamente garantito.
Orbene, tali principi non risultano violati nella specie, in cui i giudici di merito hanno escluso - esaminando la documentazione prodotta - che "il ricovero del paziente sia avvenuto con la applicazione di procedure d'urgenza"; ma hanno anche escluso che l'intervento, cui doveva sottoporsi il GR rivestisse i caratteri dell'indizionabilità, con conseguente impossibilità di richiedere la (necessaria) preventiva autorizzazione.
In primo luogo, a questa Corte di legittimità non può
chiedersi un riesame di merito circa la sussistenza del presupposto della urgenza, al fine di desumere che il ricorrente sarebbe stato esonerato dalla richiesta di autorizzazione preventiva, espressamente prevista dalla citata legge provinciale come regola;
regola derogabile, appunto nel solo caso di intervento urgente. La richiesta del ricorrente neppure può essere intesa come volta a far valere un vizio di motivazione della sentenza impugnata, in punto sussistenza o meno dell'urgenza: dato che per escludere la sussistenza dell'urgenza richiesta dalla legge, ed affermare quindi la necessità dell'autorizzazione preventiva - nel caso in esame mai richiesta - il Tribunale ha motivato in modo congruo e convincente, valutando il tempo intercorso tra la prescrizione dell'intervento e la sua esecuzione presso la struttura non convenzionata, analizzando le cartelle cliniche (dalle quali non risulta ricovero d'urgenza) e richiamando le risultanze della consulenza d'ufficio. In secondo luogo è da respingere il tentativo di interpretare il concetto di "urgenza" in senso relativo e variabile, rapportandolo al tempo occorrente per ottenere un intervento presso una struttura pubblica;
in tal modo, infatti, il ricorrente ignora il fatto che la legge non parla genericamente di urgenza, ma individua nel ricovero avvenuto con procedura d'urgenza l'esimente dell'onere della richiesta di autorizzazione preventiva.
Il ricorrente infine avanza il dubbio che la norma della legge provinciale prevede "quale condicio sine qua non all'ammissibilità dell'assistenza ... il requisito dell'urgenza"; o, per altro verso, che la norma effettivamente condizioni il rimborso al fatto "burocratico" della richiesta o meno dell'autorizzazione preventiva. Senonché, in realtà, la norma suddetta è chiara nel subordinare il rimborso delle spese sostenute presso strutture private alla autorizzazione preventiva, salvo il caso di "ricovero, avvenuto con procedura d'urgenza"; ed altrettanto chiaro è l'intento da essa perseguito, di favorire l'assistito con un rimborso straordinario solo quando sussistano determinati presupposti che l'Amministrazione sanitaria sia stata posta in grado di vagliare preventivamente, salvo appunto il caso eccezionale del ricovero urgente, che giustifica la valutazione a posteriori. In conclusione, la sentenza impugnata dev'essere tenuta ferma, posto che nel ricorso neppure è stato dedotto che le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate - esistenti nel territorio della provincia di Trento - non fossero in grado di fornire prestazioni adeguate alla patologia del GR, il cui ricorso va, pertanto, rigettato.
Il rigetto del ricorso principale, in quanto assorbente, rende superfluo l'esame del ricorso incidentale condizionato, con cui si assume che, pur negando il diritto al rimborso, il giudice dell'appello ha tuttavia definito l'intervento di cui trattasi tra quelli ad altissima specializzazione, ignorando le argomentazioni dell'Azienda.
Il ricorrente principale, per effetto della soccombenza, va condannato al rimborso delle spese del presente giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità, in favore dell'Azienda resistente, spese che liquida in L. 26.000, oltre a L. 2.500.000 (duemilioni cinquecentomila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1999