Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA POL ITAL NO5 01 1/ 0 1 1. IN ASSAZION LA CORTE S SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 6117/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 10707 Dott. CIno VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Ud. 24/01/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ing. Giovanni Billia, elettivamente ' presso gli domiciliato in Roma, via della Frezza n. 7 avv. Giovanni Mulas, Mario Poti e Domenico Ponturo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente contro 397 AR ANGIOLINA intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Potenza del 6 novembre 1997-2 febbraio 1998, n. 69 del 199, RGAC 65 del 1991, cron. 889; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Clementina Pulli per delega avv. Poti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. ル 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 6 novembre 1997-2 febbraio 1998, il Tribunale di Potenza, decidendo sull'appello proposto dallo SCAU avverso la sentenza del locale Pretore del 1-5 marzo 1991, che aveva riconosciuto il diritto di NG CA all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di IT per l'anno 1986, rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata. Il Tribunale condivideva la premessa dell'Istituto appellante, secondo la quale è onere dell'interessato fornire la prova dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Tale prova -sottolineano tuttavia i giudici di appello- può anche essere fornita attraverso presunzioni. Il Tribunale richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, anche ove si escluda la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità, per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa, cioè, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. 3 Pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere dei diritti derivanti dal rapporto stesso ha l'onere di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi ed, in particolare, i due requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione. Tanto premesso, in linea generale, i giudici di appello osservano che, nel caso di specie, i testi escussi avevano confermato pienamente la tesi dell'appellata e cioè che la stessa nell'anno 1986 aveva lavorato come bracciante agricola, e come tale era stata regolarmente retribuita. Le deposizioni dei testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado (UO RI CI e RI SA) non erano affatto generiche. Esse, infatti, avevano precisato esattamente le lavorazioni cui la stessa CA era addetta, ed anche il numero delle giornate lavorative prestate. Quanto all'onerosità del rapporto, il Tribunale osservava che: "nella normalità dei casi, la prestazione lavorativa di un bracciante agricolo si svolge in regime di subordinazione e che il relativo rapporto ha natura normalmente onerosa (trattandosi di un contratto tipicamente 4 sinallagmatico); né, nella fattispecie, sono stati dedotti - e tanto meno provati- elementi da cui si possa presumere una diversa natura del rapporto "de quo"". E' vero, infatti, che nel ricorso introduttivo la ricorrente aveva indicato come proprio datore di lavoro il proprio padre (CA AT PA), mentre da tutta la documentazione amministrativa risultava che il rapporto era intercorso con lo zio (CA RO SE). Come aveva correttamente ritenuto il primo giudice, tuttavia, doveva ritenersi che si trattasse di un mero errore materiale, determinato dal fatto che la stessa negli anni '80 aveva lavorato - come poteva agevolmente desumersi dal libretto di lavoro- sia presso il padre, per alcuni anni, che presso lo zio, CA RO SE. Questa circostanza era, di per sè sola, sufficiente a giustificare le incertezze manifestate dalla teste UO RI CI. C Quanto alle deposizioni rese dal responsabile della sezione di collocamento di IT e dal funzionario della sede INPS, concludeva il Tribunale, le circostanze indiziarie dagli stessi evidenziate (la 5 aziendale o il rapporto di modesta estensione parentela esistente tra le parti) non erano sufficienti ad inficiare le risultanze probatorie riferite. Avverso tale decisione l'INPS propone ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. L'intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 116 codice di procedura civile e dell'art. 5 del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983, nonché dell'art. 17 della legge n. 83 dell'11 marzo 1970, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile. Del tutto inconferente, rileva il ricorrente, era il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all'art. 5 del decreto legge n. 463 del 1983 che riguarda l'indennità di malattia per i lavoratori assunti con contratto a termine. Tale disposizione, infatti, non è estensibile alle altre forme di assistenza e previdenza ed è ancor meno determinante ai fini del riconoscimento dello "status" di bracciante agricolo, e dell'iscrizione nei relativi elenchi, per il quale è richiesto dall'art. 3 del D.L.L. n. 212 del 9 aprile 1948 e dall'art. 17 della legge n. 83 dell'11 marzo 1970- l'espletamento di un'attività lavorativa non inferiore a cinquantuno giornate lavorative. Nel caso di specie, poiché si controverteva su di una posizione assicurativa posta al limite delle cinquantuno giornate di lavoro, si riscontrava l'esigenza di una indagine ancor più puntigliosa e puntuale, bastando lo scarto di una sola giornata in meno a stravolgere la prospettiva del problema e della decisione stessa. Il Tribunale aveva semplicemente presunto, in mancanza di qualsiasi, reale, accertamento, che la CA avesse svolto lavoro in misura superiore a quella richiesta per conseguire il diritto all'iscrizione negli elenchi, senza spiegare in alcun modo le contraddizioni e la genericità dei fatti riferiti dalla stessa ricorrente e dai testimoni. Innanzitutto, la CA aveva dichiarato di aver lavorato nel 1986. con il padre, mentre dai documenti risultava formalmente solo l'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dello zio. La stessa, inoltre, non aveva saputo neppure indicare il numero preciso di giornate lavorate, 7 effettuate in quell'anno, riferendo semplicemente che esse erano state sicuramente superiori a cinquantuno. Anche i testimoni sentiti, poi, non avevano saputo dare risposte precise alle domande che erano state loro formulate: la UO, ad esempio, aveva dichiarato di non poter affermare se la cognata ovveroavesse lavorato alle dipendenze dell'uno dell'altro datore di lavoro (il padre o lo zio). L'altra teste, invece, smentendo la versione fornita dalla CA, aveva dichiarato che questa, nell'anno in esame, aveva lavorato alle dipendenze dello zio RO (anziché del padre). ricorrente, Tutti questi episodi, conclude il conclusione portavano alla logica dell'inaccettabilità delle prove raccolte. In questa situazione, conclude il ricorrente, "risulta anomalo l'accoglimento della domanda, che appare chiaramente fondata su di una raffazzonata ricostruzione dei fatti, sapientemente affidata ad un giuoco di luci e di ombre". Il ricorso è infondato. I giudici di appello hanno spiegato per quali ragioni hanno ritenuto provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo 8 necessario all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Del tutto irrilevanti hanno ritenuto le imprecisioni nelle quali sono incorsi i testimoni indicati dalla CA (tra l'altro, il Pretore aveva ritenuto esente da qualsiasi perplessità la deposizione della teste Laurino, che aveva riferito di aver visto la ricorrente nel 1986 al lavoro nel terreno dello zio CA RO SE e tanto aveva confermato anche in sede di confronto con la teste UO RI CI). A fronte di tale valutazione delle prove raccolte in primo grado, l'Istituto ricorrente tende a proporre una diversa lettura delle deposizioni testimoniali, inammissibile in questa sede. Il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli presuppone che l'istante abbia effettuato, per ciascun anno in relazione al quale è richiesta l'iscrizione, attività lavorativa subordinata per un numero di giornate pari nel minimo a 51. Il Tribunale, come già il primo giudice, ha ritenuto raggiunta la prova che la CA abbia lavorato, nell'anno 1986, per il tempo minimo necessario ad ottenere il diritto all'iscrizione. 9 E' vero che nel ricorso introduttivo -argomenta il Tribunale- risulta come datore di lavoro CA AT PA (padre della ricorrente), mentre da tutta la documentazione acquisita si evince che il rapporto di lavoro sarebbe intercorso con lo zio CA RO SE. Appare verosimile, tuttavia, osservano i giudici di appello -concordando sul punto con quanto ritenuto dal Pretore- che si sia trattato di un mero errore materiale, dal momento che la ricorrente, secondo i dati trascritti sul libretto di lavoro, avrebbe lavorato dal 1975 al 1984 per il padre e dal 1985 al 1986 per lo zio e che i terreni dei due fratelli erano confinanti tra di loro. Con accertamento insindacabile in questa sede, i giudici di appello hanno anche escluso che potesse desumersi qualche elemento contrario all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dalle generiche dichiarazioni rese dal responsabile della sezione di collocamento di IT e dal funzionario dell'INPS, osservando che la modesta estensione dell'azienda ed il rapporto di parentela, esistente tra lavoratrice e datore di lavoro, non erano circostanze sufficienti a superare le risultanze della prova testimoniale. 10 Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di Подвал о questo giudizio. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE можно выборами ееее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A oggi, ARR. 2001. M E R P IL CANCELLIEREELLERE Z T I O R N O E C ITIⱭ O V LLINIC 37 D ID HD O L FINISH IV 84-8-11 O ISNES H VA I VⱭ O 'N S IND JN T 889 VISO YSI L O VSSV 'OTION Ia 11