Sentenza 18 settembre 2007
Massime • 1
Integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile - non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti.
Commentari • 3
- 1. Avviso in bacheca condominiale e diffamazione (Cass. pen., 39986/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi affissa al portone condominiale, anche in presenza di un effettiva morosità degli stessi condomini, costituisce una condotta diffamante, non sussistendo alcun interesse da parte dei terzi (non condomini) alla conoscenza di quei fatti, anche se veri. Corte di Cassazione, sez Feriale, sentenza 28 agosto ? 26 settembre 2014, n. 39986 Presidente Vivaldi ? Relatore Barreca Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15/11/2013, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania sez. dist. di Giarre del 26/3/2012, che aveva condannato C.S. e M.F. alla pena di Euro 1000,00 di multa ciascuno per il reato di …
Leggi di più… - 2. La responsabilità dell’amministratore condominiale in ordine al reato di cui all’art. 595 cod. pen. (Diffamazione)Celentano Giusy Fabiola · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2013
- 3. E’ reato di diffamazione il medico che urla ad un infermiere violentatore? (Cass. pen., n. 39768/2011)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2011
1. Premessa La presente pronuncia mette in evidenza che ricorrono gli estremi della ingiusta offesa integrante il reato di diffamazione – art. 595 c.p. – anche quando vi è aggressione alla sfera del decoro professionale e anche quando l'addebito sia espresso in forma tale da ledere o mettere in pericolo la reputazione dei terzi; nella specie, la condotta diffamatoria veniva compiuta a mezzo volantino stampato e, quindi, l'elemento della comunicazione con più persone, che è elemento costitutivo del reato de quo, è da ritenersi in re ipsa per il fatto stesso della diffusione con un mezzo di pubblicità; tuttavia, pur essendosi concretati gli estremi del reato di diffamazione, non sussiste …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2007, n. 35543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35543 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 18/09/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1712
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 025188/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO TT N. IL 18/05/1956;
2) IN TO N. IL 01/07/1957;
3) EN MARGHERITA N. IL 28/06/1935;
avverso SENTENZA del 30/01/2006 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. A. Mura che ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla mancata considerazione del motivo di appello inerente le attenuanti generiche e alla non menzione;
rigetto nel resto.
OSSERVA
ON RI, FR CE, LI PE, IN VI, QU AS, RZ SE, EN Margherita, sono stati condannati dal Tribunale di Messina con sentenza del 27.2.2002 alla pena di Euro 50,00 di multa ciascuno, oltre risarcimento danni, riconoscendoli colpevoli del delitto di diffamazione in danno di MB SA, EO TT e MB SS, per avere, all'esito di un'assemblea condominiale, redatto e affisso una comunicazione scritta con la quale si rendeva noto che, a causa della perdurante morosità dei predetti nel pagamento di quote condominiali, gli stessi sarebbero stati esclusi da alcuni servizi (uso dell'ascensore, citofono ecc.).
La Corte di appello di quella stessa città, con sentenza 30.1.2006, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto QU e RZ per non aver commesso il fatto, ha dichiarato NDP nei confronti del LI per essere il reato estinto per morte del predetto e ha confermato nel resto.
Propongono ricorso per Cassazione ON, IN e EN, deducendo erronea applicazione dell'art. 595 c.p., atteso che la stessa Corte di appello ha chiarito che le espressioni denigratorie ("veramente deprecabile ecc.") non erano imputabili ai ricorrenti, ma solo all'amministratore del condominio;
dunque gli stessi avrebbero dovuto essere assolti perché il fatto non sussiste, per non averlo commesso o perché non costituisce reato. Senza tali frasi, la condotta sarebbe infatti stata penalmente irrilevante in quanto sarebbe consistita in una attività volta a comunicare ai condomini assenti il deliberato assembleare. La punibilità invero resta esclusa in considerazione del fatto che i condomini, portando a conoscenza degli interessati, le decisioni assunte, soddisfacevano un oggettivo interesse alla comunicazione.
Deducono inoltre: 1) carenze motivazionali, in quanto, riconosciuta la difformità tra il deliberato assembleare e il comunicato affisso, la Corte di merito avrebbe dovuto trame le logiche conseguenze, mandando assolti i ricorrenti, 2) erronea applicazione degli artt. 74 e 185 c.p., essendo la mancanza di responsabilità civile conseguenza dell'evidente irrilevanza penale della condotta dei ricorrenti;
comunque gli stessi non avrebbero mai potuti essere ritenuti responsabili civilmente nei confronti di MB SA e di EO, non contemplati nella deliberazione assembleare, 3) inosservanza dell'art. 62 bis c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla negazione delle dette circostanze e del beneficio della non menzione. Tanto premesso va chiarito che la sentenza impugnata ha precisato che, anche senza l'inserimento della espressione "veramente deprecabilè, riferita alla morosità del gruppo familiare dello MB, la semplice affissione del contenuto del deliberato assembleare nella bacheca dell'immobile integra l'elemento oggettivo del delitto contestato, atteso che proprio nel verbale della assemblea erano contenute - a quanto si apprende - espressioni di forte censura nei confronti dei morosi.
L'assunto è corretto, atteso che la verità del fatto denigratorio non ne legittima sempre la diffusione inter alios. Invero il requisito della rilevanza sociale (che insieme con quello della continenza e della verità della notizia, è ritenuto, come è noto, dalla giurisprudenza indispensabile perché la condotta denigratoria sia scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p.) va parametrato all'ambito di oggettivo, potenziale interesse della notizia stessa. Così, mentre - ad esempio - una informazione di carattere politico è, almeno in astratto, rilevante erga omnes (e, per tal motivo, può essere diffusa, anche se sfavorevole a taluno, attraverso i media), una notizia relativa alle vicende condominiali non può andare oltre il ristretto perimetro rappresentato dalla cerchia dei condomini ed, eventualmente, dei terzi che con il condominio sono in rapporti. Si vuol significare: l'efficacia scriminante del diritto di cronaca e di critica non riguarda solo la attività di scrittori, giornalisti, anchorman televisivi ecc, ma anche quella del comune cittadino cui, indubbiamente, la Costituzione lo riconosce;
tuttavia la rilevanza della notizia non sempre è assoluta, ma a volte riferibile a un ristretto ambito nel quale la sua diffusione è funzionale al corretto svolgimento delle relazioni interpersonali e dei rapporti sociali. Così, come correttamente rileva la Corte di appello, se la censura relativa alla condotta dei condomini morosi e ai conseguenti provvedimenti assunti e da assumere fosse rimasta confinata nell'ambito condominiale (es. mediante l'invio del verbale agli aventi diritto assenti e/o l'affissione del comunicato in ambiente accessibile solo ai condomini), la diffusione della relativa informazione sarebbe stata certamente scriminata. Tuttavia, poiché la predetta notizia è stata portata - mediante affissione nella bacheca collocata "in luogo aperto a un numero indeterminato di persone" (cfr. sentenza pag. 2) - potenzialmente a conoscenza anche di soggetti nei cui confronti nessun valore funzionale poteva avere, va da sè che l'elemento oggettivo del delitto ex art. 595 c.p. deve ritenersi compiutamente integrato, non ricorrendo alcuna ragione socialmente valida per ritenere scriminato il comportamento diffamatorio.
Il consenso (implicitamente o esplicitamente) prestato all'affissione in bacheca del documento non può poi non comportare che anche della lesione della reputazione dei congiunti del condomino i ricorrenti debbano essere ritenuti responsabili (ovviamente anche sul piano risarcitorio).
Quanto al trattamento sanzionatolo, è di tutta evidenza che la Corte di appello, rilevandone la riconoscibile esiguità, lo ha ritenuto del tutto adeguato, negando, sia pure per implicito, la concessione del chiesto beneficio (che pure ha considerato, come emerge dalla menzione fattane nel riepilogo dei motivi di appello) nonché il riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui funzione, come è noto, è quella di adeguare la pena al reale disvalore sociale della condotta.
Per tutte le ragioni sopra esposte, i ricorsi, in quanto manifestamente infondati, vanno dichiarati inammissibili. I ricorrenti, conseguentemente, vanno condannati, solidalmente, alle spese del grado e, singolarmente, al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro 500,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007