Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2007, n. 35543
CASS
Sentenza 18 settembre 2007

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Integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile - non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti.

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  • 1Avviso in bacheca condominiale e diffamazione (Cass. pen., 39986/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    La comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi affissa al portone condominiale, anche in presenza di un effettiva morosità degli stessi condomini, costituisce una condotta diffamante, non sussistendo alcun interesse da parte dei terzi (non condomini) alla conoscenza di quei fatti, anche se veri. Corte di Cassazione, sez Feriale, sentenza 28 agosto ? 26 settembre 2014, n. 39986 Presidente Vivaldi ? Relatore Barreca Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15/11/2013, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania sez. dist. di Giarre del 26/3/2012, che aveva condannato C.S. e M.F. alla pena di Euro 1000,00 di multa ciascuno per il reato di …

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  • 2La responsabilità dell’amministratore condominiale in ordine al reato di cui all’art. 595 cod. pen. (Diffamazione)
    Celentano Giusy Fabiola · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2013

  • 3E’ reato di diffamazione il medico che urla ad un infermiere violentatore? (Cass. pen., n. 39768/2011)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2011

    1. Premessa La presente pronuncia mette in evidenza che ricorrono gli estremi della ingiusta offesa integrante il reato di diffamazione – art. 595 c.p. – anche quando vi è aggressione alla sfera del decoro professionale e anche quando l'addebito sia espresso in forma tale da ledere o mettere in pericolo la reputazione dei terzi; nella specie, la condotta diffamatoria veniva compiuta a mezzo volantino stampato e, quindi, l'elemento della comunicazione con più persone, che è elemento costitutivo del reato de quo, è da ritenersi in re ipsa per il fatto stesso della diffusione con un mezzo di pubblicità; tuttavia, pur essendosi concretati gli estremi del reato di diffamazione, non sussiste …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2007, n. 35543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35543
Data del deposito : 18 settembre 2007

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