Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
L'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo, perchè nell'un caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, ben sapendo che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli spetti.
Commentario • 1
- 1. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioniMara M · https://www.studiocataldi.it/ · 27 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2007, n. 43325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43325 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 18/10/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 995
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 037275/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT RT N. IL 30/01/1936;
avverso SENTENZA del 20/06/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di ED ER ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di rapina aggravata dall'uso di un coltello di una autovettura Peugeot 205 in danno di HI Agnese. Deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego di qualificazione del fatto come esercizio arbitrario (art. 393 cod. pen.) avendo il giudice di merito accertato che il prevenuto ebbe ad agire al fine di esercitare pressioni perché la HI adempisse ad una obbligazione contratta con NA IU.
Il ricorso è infondato avendo il giudice di merito correttamente evidenziato l'incontestato principio di diritto che pone l'elemento di differenziazione tra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario nell'elemento soggettivo che per il primo reato consiste nella ragionevole opinione dell'agente di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, mentre per la rapina si concretizza nel fine di procurare a sè o ad altri un profitto ingiusto con la consapevolezza che quanto si pretende non compete e non è giuridicamente azionabile (Cass. 2^ 28.7.87 n. 8753, ud. 17.3.87, rv. 176461; Cass. 2^ 7.9.89 n. 11591, ud. 18.11.88).
Quanto al difetto ed alla illogicità della motivazione in ordine all'applicazione concreta nella fattispecie si ricorda che nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, la mancanza e la manifesta illogicità
della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Tanto comporta che non si può sostituire alla verifica di logicità dell'accertamento di merito una diversa interpretazione dei fatti ed un differente giudizio di merito. Nel caso concreto è del tutto logico che la corte di appello rilevi sussistere il personale ingiusto profitto dell'autore dell'atto di spoliazione violento che agì per sè dal momento che è stato accertato che l'imputato ebbe ad utilizzare per sè l'auto di cui si impossessò con violenza. Al rigetto del ricorso segue la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2007