Sentenza 4 maggio 2007
Massime • 1
È abnorme, perchè comporta un'indebita regressione del procedimento, la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio derivante dalla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per omessa notificazione al difensore di fiducia nominato dopo l'avvenuta notifica dell'atto al difensore d'ufficio.
Commentario • 1
- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2007, n. 26528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26528 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2007 |
Testo completo
2 6 528 /07 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 04/05/2007
SENTENZA
N. 00718/2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott.BERNABAI RENATO
2. Dott. FIANDANESE FRANCO N. 041903/2006
3. Dott. TAVASSI MARINA ANNA
4.Dott.AMBROSIO ANNAMARIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di VELLETRI
nei confronti di:
N. IL 13/04/1967 1) NG NARJODHAN
avverso ORDINANZA del 07/06/2006
GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di VELLETRI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
TAVASSI MARINA ANNA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 7/06/2006, il GUP del Tribunale di Velletri dichiarava la nullità
della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di IN DH, per omessa notificazione ex art. 415 bis c.p.p. al secondo difensore di fiducia dell'indagato.
IN DH era imputato per i reati di cui agli artt. 648, 479, 482, 61 n2 c.p..
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il 9/06/2006 il Pubblico
Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. Come motivo di ricorso deduceva la manifesta abnormità dell'atto,
cosicché poteva affermarsi la facoltà di impugnativa presso la Corte di Cassazione. Il caso di nullità prospettato del giudice del Tribunale di Velletri mal si addiceva al caso di specie, in quanto l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. con l'indicazione del difensore di ufficio era stato emesso il 18.03.03, mentre l'atto di nomina del difensore di fiducia era stato deposito dopo quasi due anni dal primo. Considerata la grande distanza temporale tra i due atti, era evidente che la parte avrebbe potuto impedire l'esercizio dell'azione penale con un sistematico deposito di nomine di difensori, laddove tali nomine imponessero una sempre nuova emissione e notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. Il PM ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Anna Maria De Sandro, riteneva che il ricorso fosse ammissibile e suscettibile di accoglimento, in quanto le eventuali omissioni o nullità delle notifiche, nel caso in cui non fosse stato notificato l'avviso al secondo difensore di fiducia, avrebbero dovuto essere sanate ad opera del giudice procedente, che non poteva predisporre la restituzione degli atti.
Questo Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. Il caso si allinea precisamente al precedente di questa Corte risolto nel senso indicato dal PM ricorrente, di cui alla sentenza n. 14756 del 3.3.2004/25.3.2004, rv. 228531, PM in proc. Genovese) secondo cui è da qualificarsi abnorme, in quanto comporta un'indebita regressione del procedimento, la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, derivante dalla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato
т н all'indagato ed al difensore di ufficio, perché non reiterato al difensore di fiducia successivamente nominato.
Il principio è da confermare nel caso di specie ove appare fondato il rilievo del PM ricorrente che ha rappresentato il rischio che l'imputato potrebbe paralizzare l'esercizio dell'azione penale mediante la successiva nomina di nuovi difensori, ove una simile nomina imponesse una nuova emissione e notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p..
Il ricorso è quindi fondato. Si deve così annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2007.
L'estensore
Il Presidente Marine شارات
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 9 LUG 2007
IL CANCELL
Angelo M ia G
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