Sentenza 12 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2004, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITO ARTALE 12, presso lo studio dell'avvocato SERENELLA PAGGI, difeso dall'avvocato PAOLO CRESCIMBENI, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 173/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 14/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/03 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 8 febbraio 1994 RL NE impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di primo grado di Terni, la classificazione e, di conseguenza, i redditi catastali attribuiti dall'Ufficio Tecnico Erariale di quel capoluogo umbro ad un appartamento e a un garage di sua proprietà ubicati nel Comune di Amelia. Eccepì l'eccessività del classamento per categoria e classe, trattandosi di unità immobiliari facenti parte di un unico fabbricato composto da dodici appartamenti con annessi garage, costruito da quel comune in aera P.E.E.P. nel rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare, ubicato in località periferica, parzialmente dotato di opere di urbanizzazione, privo di servizi e con mediocre esposizione.
La Commissione adita accolse parzialmente il ricorso attribuendo all'appartamento la classe 4 anziché la 7 indicata nell'avviso di classamento.
Appellata dall'Ufficio del Territorio, la pronuncia fu riformata dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, la quale respinse il ricorso originario, osservando che, attese le caratteristiche intrinseche e estrinseche dell'immobile analiticamente descritte nell'atto di appello, appariva congruo il classamento operato dall'ufficio finanziario.
RL NE ha chiesto la cassazione di tale sentenza con ricorso affidato a un unico motivo e notificato al Ministero delle Finanze e all'Ufficio del Territorio di Terni.
Resistono con controricorso il Ministero delle Finanze e l'Ufficio del Territorio di Terni.
Vi è memoria del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dell'odierna udienza non è stata data rituale comunicazione all'avvocato domiciliatario del ricorrente Avv. Serenella Paggi, che però ne ha comunque avuto conoscenza e ha espressamente rinunciato al rispetto del termine all'uopo previsto per legge (vedi dichiarazione in atti del 24 settembre andato).
Il ricorso per Cassazione è stato rivolto sia contro l'Ufficio del Territorio di Terni, in persona del Direttore, legale rappresentate pro tempore, sia contro il Ministero delle Finanze, cui è stato notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia. Tuttavia, la costituzione del Ministero delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, da un canto, vale a sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione del ricorso, eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato (cfr. Cass. nn. 1184/2001, 1548/2002, 2148/2003, 4138/2003) e, dall'altro, proietta nella sfera dell'irrilevante la parziale inammissibilità dell'atto impugnatorio là dove individua come giusta controparte del giudizio di legittimità anche l'ufficio tributario periferico, la cui soggettività processuale si arresta notoriamente al giudizio d'appello (cfr. Cass. nn. 8714/2001, 456/2002, 1099/2002, 4101/2002, 7150/2002). Con l'unico motivo del proposto ricorso, il NE, denunziando violazione degli artt. 61 e ss. D.P.R. n. 1142/1949 e difetto di motivazione, ascrive alla Commissione regionale di non avere considerato che l'immobile insiste su area P.E.E.P, è destinato a civile abitazione di famiglia monoreddito e ha caratteristiche tipiche dell'edilizia economica e popolare.
Deduce, inoltre, che il giudice del merito non poteva attribuire rilievo alle descrizioni - contenute nell'atto di appello - delle caratteristiche dell'immobile, non essendone stata provata la coincidenza con quelle esistenti al momento del classamento. Soggiunge che nell'atto di appello l'Ufficio del Territorio aveva dedotto che il classamento era conforme a quello di altri tre immobili simili per tipo di costruzione siti nelle vicinanze senza indicare in quale data quest'ultimo era stato effettuato. Lamenta, infine, che la Commissione ha omesso di spiegare le ragioni per le quali si era discostata dalle conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado e di indicare quelle a supporto delle adottate statuizioni.
Il ricorso prospetta doglianze inammissibili in questa sede. La sentenza ha richiamato gli elementi tecnici essenziali che hanno determinato la classificazione catastale dell'appartamento de quo e indicati nella analitica e minuziosa descrizione operatane dall'Ufficio appellante. In particolare, viene anzitutto evidenziato il fatto che l'appartamento fa parte di un edificio con solida struttura muraria, con opere esterne di buona fattura, dotato di scala comoda e luminosa, pianerottoli spaziosi e danti accesso a due soli appartamenti, aree di rispetto e spazi condominiali destinati a verde e ubicato in zona semicentrale ben collegata da mezzi pubblici. Vengono poi rimarcate le buone rifiniture e la consistenza dell'unità immobiliare composta di sei vani ampi, confortevoli e ben distribuiti, e dotata di doppi servizi, ampia cantina e impianto di riscaldamento autonomo. In altri termini, il giudice del merito ha accertato che l'appartamento in questione per condizioni concrete, finiture, caratteristiche intrinseche ed estrinseche, non ha connotati dell'immobile di tipo economico e popolare ma di una costruzione civile di buon livello corrispondendo, quindi, alla tipologia risultante dal discusso classamento.
In tale contesto non si ravvisa la dedotta violazione di legge, posto che la Commissione ha fatto esclusivo riferimento alle caratteristiche costruttive dell'immobile.
Le altre doglianze addotte sul punto dal ricorrente - e cioè che l'Ufficio del Territorio non avrebbe provato che le descritte caratteristiche dell'immobile erano presenti all'atto del classamento e che l'onere di dimostrare una tale corrispondenza incombe proprio all'amministrazione -configurano questioni che, in quanto non trattate dalla sentenza e nemmeno indicate nella narrativa del ricorso, vanno ritenute siccome prospettate per la prima volta, e quindi inammissibilmente, nella presente sede di legittimità. Analogamente, del tutto irrilevante è che l'appartamento faccia parte di un edificio costruito in area P.E.E.P. attese le caratteristiche intrinseche e estrinseche dell'immobile in questione - non di tipo economico - riscontrate in sede di sopralluogo, e costituenti l'unico dato oggettivo in grado di determinare l'attribuzione della classe.
Il giudice a quo, che non si è affatto riferito al classamento di altri immobili similari siti nelle vicinanze come dedotto in via di comparazione dall'ufficio appellante, ha quindi giustificato il raggiunto convincimento mediante la puntuale indicazione delle caratteristiche dell'immobile, quali risultavano dalla stima diretta eseguita dall'Ufficio accertatore, e la sottolineatura della loro rilevanza ai fini della valutandone.
D'altronde, la deduzione della ravvisabilità nella sentenza impugnata di vizi della motivazione da rapportarsi ad asserita, inadeguata valutazione di elementi idonei a contrastare la pretesa impositiva, si rivela, nella realtà, intesa a mettere in discussione non già la sufficienza e la congruità dell'iter argomentativo attraverso il quale il giudice del merito è pervenuto alla pronuncia censurata, ma l'apprezzamento della valenza concreta del materiale istruttorio compiuto da quel giudice nell'esercizio di compito a lui riservato in esclusiva, e si risolve, perciò, in prospettazione di quaestio facti da avere per sollevata inutiliter in sede di legittimità.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nella ravvisata sussistenza di giusti motivi, le spese vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004