Sentenza 2 febbraio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4812 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 15/02/2022, (ud. 09/07/2021, dep. 15/02/2022), n.4812 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente – Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere – Dott. D'AQUINO Filippo – Consigliere – Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere – Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13250/2015 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – contro R.R.; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2001, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA 6 8 C 9 O 2 / 4 . / N 6 O N 2 P TE SUPREMA DI CASSAZIONE P Oggetto L L D TRIBUTI A A L . CONTRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA E D B D CONSORTILI A A T T S COMPETENZA " Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N 1 N Comp E 3 S R.G.N. 12892/98 PAPA - Presidente Dott. Enrico Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron.3174 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere - · Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 09/11/00 Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere TE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE chiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: 255 CS BON CENTRO BACINO SALINE PESCARA, in persona del IL CANCELLIERE Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in LIRE 000 ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato BENEDETTO GIUSEPPE, difeso dall'avvocato TENAGLIA DONMENICO, giusta procura a margine;
CG408147 - ricorrente
contro
PERIANDRI IRMA;
intimata pace di avverso la sentenza n. 47/98 del Giudice di 2000 FRANCAVILLA AL MARE, depositata il 09/04/98; 1853 udita la relazione della causa svolta nella pubblica G : udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TENAGLIA, che si riporta al ricorso e insiste nell'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. 1 1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il NS di Bonifica Centro-Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, successore a titolo universale del soppresso NS di Bonifica e Irrigazione "Val di Foro", in forza della L. R. Abruzzo 7 giugno 1996, n. 36, rappresentato e difeso come in atti, ricorre
contro
Periandri Irma, per la cassazione delle sentenze specificate in epigrafe, con le quali il giudice di pa- ce di Francavilla a Mare a) ha dichiarato la propria competenza per materia e per valore concernente la controversia pro- mossa dalla Periandri contro il NS di bonifica ed irrigazione "Val di foro" (sentenza non definitiva dep. 2.10.1996); b) ha accolto la domanda della odierna inti- mata, dichiarando non dovuto il contributo richiestole dal NS (sentenza definitiva dep. 9.4.1998). 2 1.2. In fatto, Periandri Irma, nella qualità di proprietaria di terreni ricadenti nel comprensorio del NS di Bonifica Val di Foro (ora NS di Bo- nifica Centro-Bacino, Saline, Pescara, Alento e Foro), ha convenuto in giudizio il detto NS, dinanzi al giudice di pace, per sentir dichiarare non dovuti i contributi consortili pretesi dall'ente. Il NS ha eccepito innanzitutto la incompe- tenza per materia e per valore del giudice adito. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda. Il giudice di pace si è pronunciato come sopra ri- ferito.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il NS deduce il difetto di competenza del giudice adito e, nel merito, vizi di motivazione. Ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Nessuna attività processuale ha svolto l'intimata.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il NS ricorrente, con il primo motivo deduce che le sentenze impugnate devono essere cassate per difetto di competenza del giudice adito e per vio- lazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c., degli artt 862 e 864 C.C., degli artt. 11, 21 e 59 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni. Più specifica- mente, lamenta che erroneamente il giudice di merito ha 3 negato la natura tributaria dei contributi consortili e la conseguente competenza del tribunale a conoscere la controversia.
2.2.La censura appare fondata. Secondo la giuri- sprudenza di questa Corte i contributi dovuti ai con- sorzi di bonifica rientrano nella catagoria generale dei tributi e, di conseguenza, le relative controversie (escluse dal novero di quelle devolute alla commissioni tributarie in forza dell'art. 2 d.lgs. 31.12.1992, n. 546) rientrano nella competenza per materia del Tribu- nale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c. (SSUU 9493/1998; conf. 496/1999; 1093/2000; 1985/2000). La vicenda in esame non offre spunti o argomenti che pos- sano indurre a rimettere in discussione l'orientamento citato.
2.3. Conseguentemente, le sentenze impugnate, in quanto rese da giudice incompetente ratione materiae, devono essere cassate con contestuale dichiarazione della competenza del Tribunale di Chieti a decidere la controversia sub iudice.
2.4. L'accoglimento della censura relativa alla competenza travolge entrambe le sentenze impugnate, con assorbimento di ogni altra doglianza.
2.5. Stimasi equo compensare le spese, atteso l'esito del precedente grado di giudizio. 4
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara as- sorbite le restanti censure. Cassa le sentenze impugna- te. Dichiara la competenza del Tribunale di Chieti. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 3 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Antor Merone) (dr. Papa) - trico IL CANCELLIERE C1 Innocento Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0.2 FEB. 2001Oggi IL CANCELLIERE C1 IN E 6 5 A 8 N I 9 . O 1 R N I / Z 4 A " / A T 4 R 2 U . T . L B S R L . I I A P G . R . E D T B R L A A E T I A D R 1 I D 3 S E 1 N E T E . T S A N N I E M A S E 4 5