Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
Il mancato espletamento, nei cinque giorni dall'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza personale, dell'interrogatorio dell'indagato non determina la perdita di efficacia della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2010, n. 36732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36732 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 23/09/2010
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1188
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 16807/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL PA N. IL *28/07/1978*;
avverso l'ordinanza n. 271/2010 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 11/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che conclude per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
EX AT, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 11.3.2010 del Tribunale del Riesame di Palermo che rigettava l'appello proposto dalla EX\ contro l'ordinanza 8.10.2009 con cui il GIP di Palermo aveva applicato nei confronti della stessa, in quanto indagata per maltrattamenti, estorsione e lesioni personali nei confronti del marito, BE LO, la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia, sulla base di certificati sanitari che attestavano il ricovero dell'indagata per trattamenti sanitari obbligatori e la diagnosi di disturbi borderline della personalità. La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata deducendo:
violazione degli artt. 273-274 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e), per difetto delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura coercitiva.
In particolare dalle conclusioni del C.T.P., prof. \Oliveri\, emergeva solo la "possibilità" di diagnosi di disturbò borderline della personalità dell'indagata, senza che ne fosse stata rilevato alcun sintomo di aggressività, elemento caratteristico per la valutazione della pericolosità sociale del disturbo stesso. Peraltro i giudici di appello si erano limitati a confermare la decisione di primo grado senza tener conto degli specifici motivi di impugnazione. Con memoria ex art. 127 c.p.p., la ricorrente rilevava che, dopo qualche giorno di ricovero presso la casa circondariale di Palermo, era stata ricoverata presso l'Ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere senza essere stata interrogata entro i 5 giorni previsti dall'art. 294 c.p.p., comma 1 e, peraltro, dalla relazione dell'associazione "Penelope" emergeva che EX AT aveva tenuto un comportamento collaborante sicché l'ordinanza impugnata andava annullata.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto attiene ad una diversa valutazione delle esigenze cautelari rapportata, essenzialmente, ad una diversa interpretazione delle perizie sulla pericolosità sociale dell'indagata che, a giudizio della difesa della ricorrente, non sussisterebbe.
Tale valutazione alternativa esula dal sindacato di legittimità, considerato che il provvedimento impugnato, nella specie, è esente da vizi di manifesta illogicità in ordine al permanere delle esigenze cautelari, laddove sono state disattese le diverse conclusioni del consulente di parte, avendo lo stesso dato atto, pur escludendo la pericolosità sociale dell'indagata, dei precedenti ricoveri dell'EX\ per i trattamenti sanitari obbligatori, così da far ritenere che "l'anamnesi e il resoconto dei precedenti ricoveri in strutture psichiatriche consentono di porre diagnosi di possibilità di disturbo borderline della personalità". Quanto alla censura relativa al mancato espletamento dell'interrogatorio è sufficiente rilevare che questa Corte ha più volte ribadito (rv. 188363, Tolone;
rv. 193.433, sez. 6) che, in materia di applicazione provvisoria di misure di sicurezza, non si determina alcuna decadenza per perdita di efficacia della misura di cui all'art. 302 c.p.p., ove non si sia provveduto all'interrogatorio nel termine di cinque giorni previsto dall'art. 294 c.p.p.. Infatti l'art. 313 c.p.p., comma 1, riguardante il procedimento per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, richiama solo l'art. 294 e non anche l'art. 302 c.p.p. e, per altro verso, l'equiparazione della misura di sicurezza alla custodia cautelare, stabilità dall'art. 313 c.p.p., comma 3, vale soltanto ai fini dell'impugnazione (Cfr. Cass. n. 28898/2003; n. 3976/92). Il ricorso, per quanto osservato, va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2010