Sentenza 13 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7302 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA 0 7302/03 TRIBUTARIA LA CO Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 16228/98 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 16228 Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud. 25/11/02 ConsigliereDott. Giuseppe MARINUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA IN ARNEO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso 10 studio dell'avvocato MARZO GIULIO CESARE, difeso dall'avvocato VAGLIO MASSA STAMPACCHIA GIUSEPPE, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
OS IO;
intimato avversO la sentenza n. 133/98 del Giudice di pace di -2002 NARDO', depositata il 04/04/98; 4266 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di Pace di Nardò, con sentenza in data 4 aprile 1998, accolse la domanda di DA Mo- sca diretta ad accertare non dovuti per l'anno 1997 i contributi consortili a favore del Consorzio spe- ciale di bonifica in Arneo, e ad ottenere la con- danna del convenuto Consorzio alla restituzione della somma pagata allo stesso titolo, di £ 93.640, con gli interessi legali. Il giudice di pace si di- chiarò competente a conoscere della materia sul presupposto che i contributi in discussione non avessero natura tributaria. Contro la sentenza, notificata in data 8 giugno 1998, il Consorzio speciale di bonifica in Arneo ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, no- tificandolo il 17 settembre 1998. L'intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell'art. 9 c.p.c. e l'incompetenza del giudice di pace a conoscere della causa, avendo i contributi consortili natura tributaria, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha anche ripetutamente precisato che la competenza a conoscere delle azioni di accertamento negativo in materia spetta al Tribunale, ex art. 9 c.p.c., essendo da intendersi estesa a tutte le controver- sie tributarie. Il motivo è fondato. L'identica questio ne stata già affrontata altre volte da questa Corte suprema, ribadendosi il consolidato e risalente in- dirizzo, conforme anche alla dottrina dominante, per il quale i contributi di bonifica hanno natura di tributi. Come tali, i contributi in questione si pongono accanto alle imposte e alle tasse, dalle quali si differenziano per taluni aspetti, pur es- sendo compresi nella medesima categoria generale. E' pertanto sufficiente il richiamo alla ricordata giurisprudenza consolidata (in particolare, a Cass. 14 ottobre 1996 n. 8960, nonché alla sentenza 30 gennaio 1979 n. 662, in cui la questione era af- frontata in tutti gli aspetti essenziali, e con ri- chiamo anche ai precedenti di Cass. 5 luglio 1965 n. 1546, 29 aprile 1976 n. 1531 e 25 marzo 1978 n. 1448, nonché alle decisioni di Corte cost. 3 maggio 1963 n. 55 e 21 gennaio 1967 n. 5), per giustifica- re l'accoglimento del ricorso, non essendo stati prospettati nuovi argomenti, sui quali si renda ne- cessario un riesame della questione. 123 Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. comma secondo c.p.c. (difetto di competenza per valore), nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, dovendo il valore della causa commisurarsi non all'importo del tribu- to annuale dovuto dal Mosca, ma all'affermazione dell'insussistenza del potere impositivo del Con- sorzio di bonifica. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 59 e 111 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, e 860 c.C., la violazione dei principi relativi all'onere della prova е 1' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché l'omessa pronuncia. In base alla giurisprudenza di legittimità, la circostanza di fatto, pacifica in causa, che l'immobile fosse com- preso nel perimetro di contribuenza esonerava il Consorzio dall'onere della prova del beneficio ri- cavato dal Mosca. Questi due ulteriori motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo, dovendo l'inte- ro giudizio essere rinnovato davanti al giudice competente. Considerato poi che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momen- to della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), e che nella fattispecie la domanda è stata proposta anteriormente all'emanazione della 1. 28 dicembre 2001 n. 448 - che all'art. 12 reca modifi- che all'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l'oggetto della giurisdizione tributa- ria, norma della quale non deve pertanto tenersi il giudice competente deve essere indivi- conto - duato nel Tribunale di Lecce, al quale la causa de- ve essere rinviata, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. q. m.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Lecce anche per le spese di questa fase. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 25 novembre 2002. Il Cons. est. Il Presidente. дело ся Ugo favara (Aldo Ceccherini) (Ugo AV) IL CANCELLIERE C1 Dr. Enno Amicone DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1 13 MAG/2m². LCANCELLERIE CB Marien AbstandDid Il cons rel est. dr. Aldo Ceccherini