Sentenza 8 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2002, n. 9867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9867 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B 09 86 7 / 62 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. n. 4813/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 26778 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Udienza 7 maggio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
1972
contro
ET UM, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Fatigato e Gianfranco Di Mattia presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via Laura Mantegazza n. 12, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di OG-Sezione Lavoro n. 1993/99 del 22 luglio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 818/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al TO-Giudice del Lavoro di OG MB TE conveniva in giudizio 1"Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato" esponendo che: *) era dipendente di detto Istituto come operaio addetto al "settore produzione carta" a ciclo continuo di otto ore consecutive;
*) con lettera del 4 dicembre 1996 era г о п stato impegnato temporaneamente in un diverso orario di lavoro giornaliero con decorrenza immediata;
*) il provvedimento era stato adottato mentre si trovava in stato di malattia;
*) il mutamento gli aveva comportato una riduzione della retribuzione;
*) era stato considerato assente ingiustificato nei giorni in cui, invece, avrebbe dovuto osservare riposo se fosse rimasto immutato il suo inserimento 2 tra i lavoratori turnisti. Il ricorrente richiedeva, quindi, all'adito Giudice del Lavoro di condannare il convenuto Istituto al pagamento della somma di L. 1.231.233 (oltre gli “accessori"), previa declaratoria di illegittimità del provvedimento datoriale di modifica dell'orario di lavoro. L'Istituto Poligrafico e della Zecca di Stato" (in acronimo I.P.Z.S.) si costituiva in giudizio impugnando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto. L'adito TO accoglieva la domanda e su impugnativa della -il Tribunale diparte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio OG (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) la distribuzione della prestazione lavorativa entro ی ل ل ا precise fasce orarie, anche se convenzionalmente definita dalle parti, è suscettibile di mutamento unilaterale in presenza di comprovate esigenze tecniche e in sede di esercizio dello ius variandi datoriale>>; *) tuttavia tale ius variandi deve essere esercitato conformando la condotta ai criteri di correttezza e buona fede che debbono presiedere l'esecuzione del rapporto contrattuale>>; *) nel caso di specie, da un lato la società resistente non ha fornito alcuna prova delle esigenze tecniche che inducevano al cambio dell'orario di lavoro del 3 dipendente, dall'altro, la modifica è stata disposta durante un periodo di assenza del lavoratore per malattia, nel quale il rapporto deve ritenersi sospeso per impossibilità della prestazione del lavoratore>>; *) il rispetto dei criteri di buona fede e di correttezza richiedeva che tale modifica dovesse essere operata nel momento di rientro in servizio del dipendente>>. Per la cassazione di tale sentenza l'Istituto Poligrafico dello Stato" propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. L'intimato MB TE resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con l'unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. in relazione anche a quanto disposto dal contratto collettivo del luglio 1993 e 2 8 difetto di motivazione" - censura la sentenza impugnata in quanto l'art. 2103 cod. civ., contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di OG non ha soppresso lo ius variandi del datore di lavoro che trova la sua giustificazione in insopprimibili esigenze organizzative e aziendali, ma si limita a regolarne l'esercizio senza alcuna deroga al potere del datore di lavoro di utilizzare o meno il dipendente in nuove mansioni per esigenze organizzative dell'impresa, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore e della sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale, nonchè della esigenza che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare e anche di arricchire il patrimonio professionale precedentemente acquisito>> e in merito all'affermazione contenuta in sentenza che “durante un periodo di assenza del lavoratore per malattia il rapporto deve ritenersi sospeso per impossibilità della prestazione del lavoratore - in quanto tra le cause di sospensione del rapporto non poteva essere inclusa la malattia, periodo nel quale decorre il comporto, sicché l'avere subordinato l'esercizio dello ius variandi al rientro in servizio del TE è certamente una grave limitazione del potere organizzativo dell'Istituto qui ricorrente>>. II/a . Il motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato ры in quanto la modifica dell'orario di lavoro non rientra nell'ambito della norma di cui all'art. 2103 cod. civ., che riguarda esclusivamente la regolamentazione delle mansioni del lavoratore e della precisazione dei limiti dello ius variandi (sempre nel senso di modifica delle mansioni lavorative e non dell'orario di lavoro) costituito dall'equivalenza, appunto, delle mansioni e del mantenimento del trattamento economico. Di conseguenza il riferimento (a fondamento della censura proposta dal ricorrente) alla cennata norma codicistica appare completamente inesatto - donde l'evidente inammissibilità sotto tale 5 profilo del motivo di ricorso -; così come erronea è l'affermazione contenuta sempre nel ricorso in esame che tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro non poteva essere inclusa la malattia>>, in quanto - al contrario - la malattia costituisce una tipica ipotesi di sospensione dell'obbligazione di lavorare (poichè rende il lavoratore temporaneamente incapace al lavoro) e, quindi, del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 14065/1999). II/b. Appare, altresì, inammissibile la censura proposta dal ricorrente in merito al disposto del contratto collettivo del luglio 1993>> in quanto la parte, che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Al riguardo, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei 6 canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Vizio di inammissibilità a cui chiaramente non si sottrae il ricorso in esame che ha denunziato del tutto genericamente la violazione del disposto del contratto collettivo del luglio 1993>>. 迎 II/c. Sotto diverso profilo il ricorso non può consistere - come è avvenuto per le censure considerate nell'affermazione di mere - opinioni sull'asserito potere dell'ente di modificare a suo piacimento l'orario lavorativo tenuto conto che non vi era né pregiudizio economico né pregiudizio professionale per il TE>> non seguite da alcuna specifica doglianza sulla interpretazione datane nella sentenza impugnata sulla regolamentazione contrattuale dell'orario di lavoro esistente nella specie, e ciò per il principio dell""autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa 7 Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che il ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato, non specificando il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni ermeneutici in concreto violati. Comunque, giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o 2 2 2 8 in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero - come nella specie giusta quanto è stato dinanzi rilevato - che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). 8 In relazione al cennato indirizzo giurisprudenziale, nella specie l'infondatezza (come dinanzi accertata) delle censure concernenti la norma asseritamente violata e la natura del periodo di malattia del lavoratore comporta di per sè l'infondatezza pure del profilo delle censure in esame che, pertanto, debbono essere respinte. II/d . Con riferimento, infine, alle doglianze formulate dal ricorrente in chiave di difetto di motivazione>>, si rileva che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità non può consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di OG, con congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha statuito che 9 l'E.P.Z.S. non ha fornito alcuna prova delle esistenze tecniche che inducevano al cambio dell'orario di lavoro del dipendente>> e, comunque, che tale "cambio" è stato operato non in conformità ai criteri di correttezza e buona fede che debbono presiedere l'esecuzione del rapporto contrattuale>>. In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, -come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dal ricorrente quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può 10 essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica 0 con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice come, nella specie, per la decisione del Tribunale di OG senza renderlo viziato ai sensi - dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). III -In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dall'Istituto Poligrafico dello Stato deve essere respinto. L'Istituto ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 9.60, oltre a euro 1500 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 7 maggio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Ph. Daleki ustunion 11 IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggi, 8 LUG 2002 BerselleIL CANCELLIBRE LucieLIBRE