Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/06/2001, n. 7798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7798 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R T ITALIANA R BBLICA S I . IE DEL POPO . G R . L E P . L R R D A A L A T E B U D D A IB T E E E E A R S 1 T T I N T 3 E N R 1 S E E . SEZIONE QUINTA CIVILE S I T E A M A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. n. 17016/98 Dott. Giovanni Olla Consigliere ron/14903 Dott. Enrico Papa Consigliere Rep. Dott. Giovanni Paolini Ud. 5 aprile 2001 Dott. Massimo Oddo,relator Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente: dal Sig. IL SOLE 24 ORË per diritti L. 300 SENTENZA il 8-610 2001 sul ricorso proposto il 5 ottobre 1998 da: IL CANCELLIERE -in persona del presidente del con- ом Etelia S.p.A., corrente in Torino rappresentata esiglio di amministrazione dr. Giancarlo Chiabotti difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Mi- chele Bianco ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Goiran, n. 23, presso l'avv. Giancarlo Contento ricorrente
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato in persona del Ministro -pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- ghesi, n. 12 resistente costituito 4 8 7 1 proc. n. 17016/98 R.G. 0 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del -n. 215/97. - sez. XX Piemonte Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 a- prile 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.p.A. Etelia proponeva ricorso il 5 settembre 1995 alla Commis- sione Tributaria di 1° grado di Torino avverso il silenzio-rifiuto op- posto dall'amministrazione finanziaria all'istanza del 4 ottobre 1994 di rimborso dell'imposta versata dalla società in sede di dichiarazio- ne dei redditi dell'esercizio 1992 a titolo di maggiorazione di con- guaglio per la distribuzione ai soci di L. 100.000.000, iscritte in bi- lancio quale avanzo utili degli esercizi 1990 ed antecedenti La commissione adita accoglieva il ricorso con decisione n. 855/19/95 ed avverso la pronuncia proponeva gravame la direzione regionale delle entrate, lamentando l'intempestività dell'istanza di rimborso della contribuente e l'infondatezza della stessa ai sensi del- la circolare ministeriale n. 8 del 16 marzo 1984, giacché tendente a sottrarre a tassazione la maggiorazione di conguaglio attraverso il temporaneo accantonamento di utili a riserva e la loro distribuzione agli azionisti in franchigia d'imposta. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza del E N O 29 maggio/8 luglio 1997 accoglieva l'appello e, in riforma della pro- nuncia di primo grado, rigettava il ricorso della società sul rilievo che proc. n. 17016/98 R.G. 2 la stessa aveva omesso di indicare da quali riserve avevano avuto o- rigine le somme distribuite e che correttamente era stato applicato dall'amministrazione finanziaria il paragrafo 13 della circolare mini- steriale n. 8/84, disciplinante l'attuazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 649/83. Il 5 ottobre 1998 la Etelia S.p.A proponeva ricorso per cassazione della sentenza deducendo tre motivi ed il Ministero delle Finanze si costituiva il 12 dicembre 1998 al solo fine di una eventuale parteci- pazione all'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la nul- lità della decisione impugnata per violazione degli artt. 32, 2° co., e 53, 1° co., d.lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 101, c.p.c., ed omessa ол motivazione su un punto decisivo della controversia. Da un lato, infatti, l'amministrazione finanziaria non avrebbe osser- vato il principio del contraddittorio, sollevando soltanto nella discus- sione orale davanti al giudice d'appello la questione sull'esistenza di una irregolarità nella redazione della dichiarazione dei redditi e sull'idoneità di questa ad escludere il rimborso delle maggiori impo- ste corrisposte, e, dall'altro, la commissione tributaria non avrebbe indicato le ragioni per le quali dall'omessa indicazione in tale atto da quali riserve avessero origine le somme distribuite sarebbe derivata la decadenza della società dal diritto alla restituzione di quanto inde- bitamente versato. La denuncia è fondata. proc. n. 17016/98 R.G. 3 Non appare corretto il richiamo alla violazione dell'art. 101, c.p.c., fatto dalla contribuente in riferimento alla formulazione da parte dell'appellante non di una domanda, ma di una eccezione nuova, ed in relazione a quest'ultima va sottolineato che, essendosi svolto il giudizio di primo grado secondo la disciplina dettata dal d.p.r. 26 ot- tobre 1972, n. 636, non operava nel secondo grado alcun divieto, in quanto la norma transitoria contenuta nell'art. 79 del d.lgs 31 dicem- bre 1992, n. 546, espressamente deroga alla contraria disposizione dettata dall'art. 57, 2° co., del decreto stesso (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 5 giugno 1999, n. 5543). La deduzione di un vizio formale della dichiarazione dei redditi pre- sentata dalla società, tuttavia, pur essendo riconducibile al legittimo esercizio del diritto di impugnazione, non poteva eludere il limite processuale costituito dall'obbligo della sua inclusione nel contesto dei motivi di gravame, la cui specificità, oltre a consumare il diritto all'impugnazione, fissa i limiti della devoluzione della controversia al giudice del gravame (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 11 dicembre 1998, n. 12498; Cass. civ. sez. I, sent. 11 ottobre 1999, n. 11386). All'omessa tempestiva deduzione, quindi, l'amministrazione finan- ziaria non poteva supplire in un momento successivo, e, tanto meno, durante la discussione orale, né l'eccezione, anche in caso di sua ammissibilità, avrebbe potuto essere posta a fondamento della deci- sione impugnata senza alcuna menzione del motivo per il quale l'assenza nella dichiarazione dei redditi dell'indicazione dei decre- menti per la distribuzione comportasse la mancanza di una condizio- proc. n. 17016/98 R.G. 4 ne richiesta per la ripetizione delle somme non dovute. Con il terzo motivo di ricorso la società ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 105, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e l'omessa motivazione della sentenza, giacché l'ulteriore argomento a sostegno della decisione si sarebbe esaurito nella apodittica afferma- zione della corretta applicazione da parte dell'ufficio finanziario del paragrafo 13 della circolare 16 marzo 1984, n.
8. Anche tale doglianza va condivisa. La commissione tributaria ha tratto convincimento sulla fondatezza dell'appello dall'essersi conformata l'amministrazione finanziaria nel diniego del rimborso richiesto dalla contribuente ad una circolare ministeriale, sottraendosi sia all'obbligo di verificare la conformità dell'interpretazione fornita da tale circolare alla disciplina legislativa 021 alla quale con la stessa il ministero ha inteso dare attuazione e sia di indicare gli elementi da cui ha tratto il convincimento sulla fondatez- za dell'asserzione dell'appellante in ordine all'avvenuta distribuzione agli azionisti di utili di esercizio temporaneamente accantonati sotto forma di riserve esenti da imposizione e fruenti di franchigia. L'omissione, che investe i motivi sia di diritto e sia di fatto della se- conda ratio decidendi, non consentendo alcuna possibilità di verifica- re l'iter logico seguito dal giudice nella pronuncia e la sufficienza a sostenerla delle ragioni addotte, comporta, quindi, anche sotto tale ul- teriore residuo profilo l'illegittimità della sentenza. E' questione inammissibile, infine, per difetto di interesse quella re- lativa alla tempestività dell'istanza di rimborso, non configurandosi proc. n. 17016/98 R.G. 5 riguardo alla stessa una situazione di soccombenza, perché la deci- sione impugnata non contiene sul punto, neppure implicitamente, una;
statuizione negativa. Alla fondatezza di tutti i motivi di ricorso segue la cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione Tributaria Regionale del Piemonte.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra se- zione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 5 aprile 2001. Il presidente Il consigliere est. dott. Giovanni Olladoth dott. Massimo Oddo Form. Sh Ou Il cancelliere IL CANCELLIERE et DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio ->8 GIU. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 CASSAZION OsvaldoAscanio R C O T L A T MA E 6 N 8 9 O 5 1 I . / Z 4 N / A 6 - A R 2 I T B . S R . R I . L A P G L . T E A D R U . Y B R B I D R S T 1 N 3 E S 1 proc. n. 17016/98 R.G. 6