CASS
Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2023, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3949 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 30/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma con sentenza in data 14 marzo 2022 ha confermato la condanna di NI GI alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 40.000 di multa emessa il 21 settembre 2021 dal Gip del Tribunale di Civitavecchia in sede di giudizio abbreviato, in relazione all'imputazione di cui all'art. 73 TU Stup. per avere, in concorso con altro soggetto, importato illecitamente nel territorio dello Stato 75 kg di sostanza del tipo Khat, per 1.003 dosi medie singole. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce i seguenti motivi: 1) violazione di legge sub specie di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. in relazione alla celebrazione del giudizio di appello in orario precedente rispetto a quello indicato nel relativo decreto di citazione ed in assenza dell'imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed arrivato nell'aula di udienza quando il giudizio si era ormai concluso, assistendo solo alla lettura del dispositivo;
2) vizio di motivazione in ordine alla "incidenza del contributo della condotta (ai fini della determinazione della pena)". 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso - che ha valenza pregiudiziale - è fondato. 2. Dall'esame degli atti del giudizio di appello - consentito a questa Corte essendo stata denunciata la inosservanza di norma processuale (da ultimo, v. sul punto Sez. 6, n. 36612 del 19 novembre 2020, Gresta, Rv. 280121) - risulta che il decreto di citazione a giudizio in appello notificato al NI e che è stato allegato al ricorso riporta una correzione relativa all'orario dell'udienza celebrata in appello il 14 marzo 2022 in quanto l'indicazione a stampa "ore 9,00" è stata interlineata e sostituita a penna con "10.00". Dal verbale della citata udienza risulta che il processo è stato chiamato alle ore 9,30 e che NI - che si trovava agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica ed era 2 stato autorizzato a recarsi con i mezzi propri al processo di appello - è giunto nell'aula di udienza alle 9,58 ed è stato presente alla "lettura del dispositivo". 3. All'udienza dinanzi alla Corte di appello era presente il difensore di fiducia dell'imputato (avv. Elena Brusa) che aveva chiesto la trattazione orale del giudizio e la partecipazione dell'imputato, difensore che nulla ha dedotto in merito alla celebrazione del giudizio prima dell'orario stabilito e che ha regolarmente concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello. 4. Ciò premesso, rileva la Corte che la celebrazione di udienza in ora antecedente a quella riportata nell'atto di citazione notificato all'imputato che (presentandosi in udienza due minuti prima dell'orario indicato nel decreto di citazione in appello) ha assistito solo alla "lettura del dispositivo" integra violazione dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., sub specie di nullità a regime intermedio ex art. 179 c.p.p., incidendo sul diritto dell'imputato di intervenire al giudizio a suo carico. 4.1. Non sussiste infatti la nullità assoluta che, invece, questa Corte ha ravvisato nei casi in cui il giudizio è stato celebrato nell'assenza sia dell'imputato che del difensore di fiducia, in data diversa da quella fissata (Sez. 3, n. 214 del 30 novembre 2022, dep. 2023, Giacalone) ovvero in orario anticipato rispetto a quello indicato nella citazione (v., da ultimo, Sez. 3, n. 51578 del 2 marzo 2017, Scremin, Rv. 271343). Nel giudizio oggetto del presente ricorso, infatti, come si è detto il difensore di fiducia era presente all'udienza dinanzi alla Corte di appello. 5. Va rilevato che la nullità a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, è stata eccepita nel primo momento utile, ossia con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nel giudizio di appello nel corso del quale la violazione stessa si è verificata. 5.1. Non può infatti sostenersi che, non essendo la notifica omessa, sarebbe stato onere della difesa di fiducia eccepire, prima dell'inizio dell'udienza, la celebrazione in orario anticipato e che tale mancata eccezione abbia determinato la tardività della deduzione della nullità, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p. 5.2. Tale principio è stato affermato - sulla scorta di quanto stabilito da Sez.un., n. 5396 del 29 gennaio 2015, Bianchi, Rv. 263023-6 - da Sez. 2, n. 26603 del 29 maggio 2019, Cirelli, Rv. 276576, secondo cui la nullità a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato (nella specie dichiarato 3 Il Pres dente erroneamente contumace mentre si trovava in stato di legittimo impedimento) deve essere immediatamente eccepita dal difensore presente in udienza, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la sanatoria della nullità, mentre è preclusa all'imputato la possibilità di sollevare personalmente tale eccezione in un momento successivo, poiché la parte su cui grava l'onere di eccepire la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore, atteso che il nostro ordinamento privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva. 5.3. Peraltro, ciò presuppone che la difesa dell'imputato fosse in condizione di avvedersi della nullità della citazione del NI e cioè della celebrazione dell'udienza in orario anticipato rispetto a quello riportato nel decreto di citazione nel giudizio di appello notificato all'imputato. Sul punto, dagli atti presenti nel fascicolo processuale non risulta se la citazione in appello notificata al difensore di fiducia del NI riportasse l'orario originario, che indicava le ore "10,00", ovvero quello corretto in ore "9.00" e dunque non può affermarsi che il difensore abbia "assistito" - consapevolmente - alla nullità in questione. 6. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, per la nuova celebrazione del giudizio di gravame a carico dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 30 novembre 2022
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 3949 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 30/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma con sentenza in data 14 marzo 2022 ha confermato la condanna di NI GI alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 40.000 di multa emessa il 21 settembre 2021 dal Gip del Tribunale di Civitavecchia in sede di giudizio abbreviato, in relazione all'imputazione di cui all'art. 73 TU Stup. per avere, in concorso con altro soggetto, importato illecitamente nel territorio dello Stato 75 kg di sostanza del tipo Khat, per 1.003 dosi medie singole. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce i seguenti motivi: 1) violazione di legge sub specie di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. in relazione alla celebrazione del giudizio di appello in orario precedente rispetto a quello indicato nel relativo decreto di citazione ed in assenza dell'imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed arrivato nell'aula di udienza quando il giudizio si era ormai concluso, assistendo solo alla lettura del dispositivo;
2) vizio di motivazione in ordine alla "incidenza del contributo della condotta (ai fini della determinazione della pena)". 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso - che ha valenza pregiudiziale - è fondato. 2. Dall'esame degli atti del giudizio di appello - consentito a questa Corte essendo stata denunciata la inosservanza di norma processuale (da ultimo, v. sul punto Sez. 6, n. 36612 del 19 novembre 2020, Gresta, Rv. 280121) - risulta che il decreto di citazione a giudizio in appello notificato al NI e che è stato allegato al ricorso riporta una correzione relativa all'orario dell'udienza celebrata in appello il 14 marzo 2022 in quanto l'indicazione a stampa "ore 9,00" è stata interlineata e sostituita a penna con "10.00". Dal verbale della citata udienza risulta che il processo è stato chiamato alle ore 9,30 e che NI - che si trovava agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica ed era 2 stato autorizzato a recarsi con i mezzi propri al processo di appello - è giunto nell'aula di udienza alle 9,58 ed è stato presente alla "lettura del dispositivo". 3. All'udienza dinanzi alla Corte di appello era presente il difensore di fiducia dell'imputato (avv. Elena Brusa) che aveva chiesto la trattazione orale del giudizio e la partecipazione dell'imputato, difensore che nulla ha dedotto in merito alla celebrazione del giudizio prima dell'orario stabilito e che ha regolarmente concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello. 4. Ciò premesso, rileva la Corte che la celebrazione di udienza in ora antecedente a quella riportata nell'atto di citazione notificato all'imputato che (presentandosi in udienza due minuti prima dell'orario indicato nel decreto di citazione in appello) ha assistito solo alla "lettura del dispositivo" integra violazione dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., sub specie di nullità a regime intermedio ex art. 179 c.p.p., incidendo sul diritto dell'imputato di intervenire al giudizio a suo carico. 4.1. Non sussiste infatti la nullità assoluta che, invece, questa Corte ha ravvisato nei casi in cui il giudizio è stato celebrato nell'assenza sia dell'imputato che del difensore di fiducia, in data diversa da quella fissata (Sez. 3, n. 214 del 30 novembre 2022, dep. 2023, Giacalone) ovvero in orario anticipato rispetto a quello indicato nella citazione (v., da ultimo, Sez. 3, n. 51578 del 2 marzo 2017, Scremin, Rv. 271343). Nel giudizio oggetto del presente ricorso, infatti, come si è detto il difensore di fiducia era presente all'udienza dinanzi alla Corte di appello. 5. Va rilevato che la nullità a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, è stata eccepita nel primo momento utile, ossia con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nel giudizio di appello nel corso del quale la violazione stessa si è verificata. 5.1. Non può infatti sostenersi che, non essendo la notifica omessa, sarebbe stato onere della difesa di fiducia eccepire, prima dell'inizio dell'udienza, la celebrazione in orario anticipato e che tale mancata eccezione abbia determinato la tardività della deduzione della nullità, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p. 5.2. Tale principio è stato affermato - sulla scorta di quanto stabilito da Sez.un., n. 5396 del 29 gennaio 2015, Bianchi, Rv. 263023-6 - da Sez. 2, n. 26603 del 29 maggio 2019, Cirelli, Rv. 276576, secondo cui la nullità a regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato (nella specie dichiarato 3 Il Pres dente erroneamente contumace mentre si trovava in stato di legittimo impedimento) deve essere immediatamente eccepita dal difensore presente in udienza, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la sanatoria della nullità, mentre è preclusa all'imputato la possibilità di sollevare personalmente tale eccezione in un momento successivo, poiché la parte su cui grava l'onere di eccepire la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore, atteso che il nostro ordinamento privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva. 5.3. Peraltro, ciò presuppone che la difesa dell'imputato fosse in condizione di avvedersi della nullità della citazione del NI e cioè della celebrazione dell'udienza in orario anticipato rispetto a quello riportato nel decreto di citazione nel giudizio di appello notificato all'imputato. Sul punto, dagli atti presenti nel fascicolo processuale non risulta se la citazione in appello notificata al difensore di fiducia del NI riportasse l'orario originario, che indicava le ore "10,00", ovvero quello corretto in ore "9.00" e dunque non può affermarsi che il difensore abbia "assistito" - consapevolmente - alla nullità in questione. 6. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, per la nuova celebrazione del giudizio di gravame a carico dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 30 novembre 2022