Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 5350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5350 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA5 35 0/ 0 IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Reypustulite SEZIONE TERZA CIVILE da arco lemne Veluteran fove. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17144/98 FAVARA Presidente Dott. Ugo Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Cron.11531 LO PIANO © Consigliere Dott. Michele Rep. 1925 Rel. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 14/11/00 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente COR AZIONE SENTENZA Riche la studio dal Sig IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per dinal L. 3000 OZ MARIA PIA, elettivamente domiciliata in ROMA 10 APR. 2001 VIA G CARDUCCI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MORBIDELLI, che la difende anche LIRE 3000 CANCELLERIA disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI CELLI, giusta delega in atti;
ricorrente CG508879
contro
GIOVANNINI SONIA, SAI SPA con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DELLA 2000 CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato 1826 PERILLI M ANTONIETTA, che le difende, giusta delega in M atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 252/98 del Tribunale di PISTOIA, emessa il 25/03/98 e depositata il 03/06/98 (R.G. 1206/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Angelo L. PIZZORNO (per delega Avv. G. MORBIDELLI); udito l'Avvocato IA Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13 giugno 1995 la sig.ra IA IA OZ, nella veste di danneggiata, conveniva in giudizio SO GI, nella veste di danneg- giante e la assicuratrice SAI e ne chiedeva la condanna in solido per i danni conseguenti all'incidente strada- le avvenuto in Montecatini Terme il 21 ottobre 1991. Secondo la versione dei fatti proposta l'incidente era avvenuto a seguito dall'attrice, dell'improvvisa immissione nel flusso di circolazione, senza dare la precedenza, dell'autovettura EN con- 2 dotta dalla GI, con conseguente frenata e sban- data dell'auto della OZ. Si costituivano, dinanzi al giudice di pace di Mon- summano Terme le parti convenute e contestavano la di- namica dell'incidente e le pretese risarcitorie. Istruita la lite il giudice di pace, con sentenza 16 aprile 1997, accertava la responsabilità prevalente della GI (70%) ed accoglieva la domanda attri- ce, ma nei limiti di un minor liquidato rispetto al chiesto. La decisione era appellata dalla danneggiata sul quantum debeatur, mentre le controparti con appello in- cidentale insistevano sulla mancanza di responsabilità da parte della GI. Il tribunale di Pistoia, quale giudice di appello, con sentenza del 26 giugno 1998 così decideva: in tota- le riforma della sentenza del giudice di pace respin- ge l'appello della OZ ed accoglie l'appello in- cidentale della GI e della SA, condannando l'appellante principale alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre la danneggiata deducen- do due motivi di censura;
resistono le controparti con controricorso. Le ricorrente ha prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti. Nel primo motivo si deduce l'error iuris sul punto dell'applicazione alla fattispecie dell'art. 105 del Cod. Strada (nel testo vigente nel 1991) sul rilievo che la massima prudenza incombe a chi si immette nel flusso della circolazione e che dunque è illogica l'affermazione dell'esclusiva propria responsabilità in ordine alla produzione dell'evento. Nel secondo motivo si deduce il vizio della motiva- zione, insufficiente e contraddittoria su punto decisi- vo non meglio precisato. Nel corpo del motivo la censura investe sia l'inesistenza dell'elemento "velocità eccessiva", sia la censura sul punto della causalità, considerando le prescrizioni dell'art. 105 e la manovra posta in essere dalla conducente antagonista. Le censure vengono in esame congiunto per 1'intrinseca connessione, investendo la ricostruzione della dinamica dei fatti compiuta dai primi giudici, con un prudente apprezzamento delle prove, non sindaca- bile in sede di legittimità. Ed in vero (a ff. 6 della motivazione) i giudici "Nessuna rilevanza giuridica può del merito osservano: avere il fatto -controverso in causa- se la EN 4 (della GI) si mosse in retromarcia о a marcia avanti, perché non è stata la posizione assunta sulla strada dalla autovettura della GI a determinare il fatto l'incidente stradale, mentre rilevante da parte della OZ, del vei- dell'avvistamento, colo della GI, che non aveva ancora invaso la corsia destra della via Cividade permettendo quindi ... all'appellante anche una prosecuzione prudenziale della marcia senza pericolo per sé o per gli altri. Se, come si afferma in domanda, la manovra di immissione nel flusso della GI fosse stata così "repentina" da indurre la LA ad un disperato tentativo di "scansia", certamente non si sarebbe verificato il ca- povolgimento della AT BE ed il leggero, presun- to, lieve urto contro la EN, che non ebbe a subire alcun danno ...". Il giudice del merito, valutate criticamente le lato la rilevanza, comeprove, esclude dunque da un conditio sine qua non, della manovra della GI (onde la irrilevanza della violazione dell'art. 105 del CS) e d'altro lato, accerta, in concreto, l'imprudenza e l'imperizia della LA, che non modera la velo- cità (onde è detto che la velocità è eccessiva rispetto alle circostanze) che sbanda sul ghiaino sparso sulla sede stradale (v. ff. 7 della motivazione). 5 In conclusione la ricorrente propone una ricostru- zione dei fatti diversa da quella accertata dai primi giudici, con motivazione analitica ed adeguata, onde neppure sussiste il vizio della motivazione. Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della causa, per compensare le spese di questo giudizio di cassazione tra le parti in lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e le resistenti. hoooo Roma, 14 novembre 2000. 290000 IL CONSIGLIERE EST.for bethh in IL PRESIDENTE avaza IL CANCELLIERE 01 Depositato in Cancelleria Concetta mmendala OGGI, 10 APR 2001 IL COL O N CANCELLERIA (Conceda Ammendola) UFFICIO DELLE UNIKALE ROMA 2 Registrato in data 6 DIC 200 i 4 a 53813 versate 8. 290.000 (lire DUCTIO zia DI FILIPPO) Respon fervizio Atti Giudiziari (AM/RACO'CHIN!) 6