Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
Una figura o un segno apposti su di un prodotto che presenti pregi estetici, di guisa che il prodotto stesso venga apprezzato per la sua gradevolezza, non sono brevettabili come marchio, pur se forniti di capacità distintiva, mentre sono idonei ad essere brevettati ove del tutto avulsi dalle funzioni di ornamento, ed ispirati solo a criteri di fantasia o di attitudine differenziatrice del prodotto. Il giudizio circa la scindibilità tra carattere distintivo e forma e sulla prevalenza della funzione estetica costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se correttamente motivato. (Nella fattispecie, la S.C., ribadendo il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che il disegno apposto dalla Burberrys' sui tessuti utilizzati per la confezione dei propri prodotti avesse una prevalente funzione estetica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5243 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BURBERRYS LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO SAVANCO, GIUSEPPE SENA, PAOLA TARCHINI, giusta procura speciale per Notaio James Kerr Milligan di Londra n. 402038 dell'11.10.1996;
- ricorrente -
contro
GECONF 2000 SpA, STANDA SpA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2203/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 18/07/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
uditi per il ricorrente, l'Avvocato Tarchini e Sena, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con citazione del 28 marzo 1985, la GE 2000 S.p.a. - acquirente del ramo di azienda della GE S.p.a., includente una linea di prodotti commercializzata dal 1972 sotto il marchio "Helly Sport" e prevalentemente costituita da impermeabili foderati con tessuto scozzese di produzione della Bossi S.p.a - espose di aver ricevuto una lettera di diffida dalla BE Ltd. di Londra, cui era seguito un comunicato a tutela dei marchi nn.419961 e 419962, rivendicanti, rispettivamente un "disegno di fantasia costituito da una combinazione di strisce, rettangoli e quadrati beige, marroni, rossi, bianchi e neri" e la "associazione di tale disegno a quello di un guerriero medioevale a cavallo" e convenne avanti al Tribunale di Milano la Società inglese, per sentir dichiarare la nullità del primo brevetto e la nullità parziale del secondo ( all'epoca entrambi allo stato di domanda ), e, conseguentemente, la liceità dell'uso del disegno scozzese per la propria produzione, nonché l'illiceità - come atto di concorrenza sleale - del predetto comunicato.
Costituitasi, la BE chiese, fra l'altro, la reiezione della domanda e, in via riconvenzionale, l'accertamento della contraffazione dei propri marchi, anche sotto il profilo della concorrenza sleale.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n.1007 del 28 gennaio 1993, fra l'altro, dichiarò la nullità dei marchi della BE, perché concessi in violazione dell'art.18 n.3 R.d. 21 giugno 1942 n.929 ( Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa ) - il quale dispone che "non possono costituire oggetto di brevetto, per l'uso esclusivo come marchi....le figure o segni in cui il carattere distintivo è inscindibilmente connesso con quello di utilità e di forma" - ed accertò, peraltro, che i tessuti della Società inglese avevano acquisito agli occhi dei consumatori specifica individuazione dell'origine della produzione di impermeabili ed altri articoli complementari, sicché l'uso da parte della Società attrice dei medesimi disegni sugli stessi capi rappresentava una imitazione servile confusoria, vietata dall'art.2598 n.1 cod.civ.
1.2 Avverso tale sentenza propose appello ( anche ) la BE dinanzi alla Corte di Milano, dolendosi della dichiarata nullità dei marchi di cui era titolare. In contraddittorio di tutte le parti, la Corte adita, con sentenza n. 2203 del 18 luglio 1995, tra l'altro, rigettò il gravame. A)- In particolare, la Corte ha escluso che "il noto disegno che contraddistingue i tessuti utilizzati dalla casa inglese per le fodere degli impermeabili, gli ombrelli, le sciarpe ed altri accessori di abbigliamento di sua produzione e commercializzazione ( trattasi della classica fantasia scozzese - rientrante nel novero dei tartans - costituita dalla tipica combinazione di strisce e rettangoli nei colori beige, rosso, bianco e nero....) possa costituire un valido marchio brevettabile secondo la disciplina vigente nel nostro ordinamento", "perché in contrasto con la previsione dell'art.18 n.3 che vieta la brevettazione di figure o segni il cui carattere distintivo sia inscindibilmente connesso con quello di utilità o di forma". E ciò, sulla base delle seguenti considerazioni: A1)- La ratio dell'art.18 n.3 R.d. n.929 del 1942 "risiede nell'esigenza di evitare che sia assicurata una esclusiva perpetua - attraverso la rinnovazione del segno - a ciò che costituisce l'indissociabile connotato estetico ( o funzionale ) del prodotto, intimamente connesso alle sue caratteristiche merceologiche ( ed all'occorrenza proteggibile come modello nei limiti temporali prescritti dal R.d. 1411/1940)";
A2)- "....un intreccio di linee e colori su di un capo di abbigliamento, quando anche distintivo di una produzione, non è separabile ed isolabile dallo sfondo che costituisce la 'forma' di abbellimento dell'oggetto, senza la quale verrebbe a mancare la sua apprezzabilità e ricercatezza da parte del consumatore"; A3)- "....non si tratta di un marchio che l'imprenditore debba configurare in un certo modo piacevole perché non susciti impressioni negative sul pubblico, ma di uno schema cromatico/lineare indissociabile da un elemento materiale di cui il prodotto non può fare a meno, quale la tela, la fodera, la stoffa, la lana, che, diversamente, assumerebbero valore neutro ed anonimo senza il contributo di tale ornamentalità"; A4)- "....nel caso in esame....non esiste possibilità di razionale 'scissione' del dato distintivo dal contenuto sostanziale e dalla funzione estetica che esso assolve per rendere appetibile il prodotto al consumatore";
A5)- La Corte ha, poi, aggiunto che siffatte conclusioni non sarebbero destinate a mutare se alla fattispecie fosse, in ipotesi, applicabile la nuova disciplina, introdotta dal d.lgs. 4 dicembre 1992 n.480 ( Attuazione della direttiva n.89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ) - ipotesi esclusa dall'art.89 comma 1 di tale decreto, secondo cui i marchi d'impresa, concessi prima della data della sua entrata in vigore, "sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori" -: infatti - posto che il nuovo testo dell'art.18 lett.c) ( come sostituito dall'art.18 del decreto legislativo) dispone che "non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa....i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto" - risultano "esclusi dalla brevettazione anche....i segni costituiti dalla forma che dà un 'valore sostanziale al prodottò, la quale costituisce appunto l'equivalente della 'forma ornamentale' attribuente al prodotto il suo 'pregio estetico'.
Tanto premesso, la Corte milanese ha concluso, sul punto, affermando che "viene così confermato - coesista o meno la funzione distintiva con quella attrattiva - che la 'forma' ( il disegno scozzese, nella specie, destinato a conferire un più gradevole aspetto al prodotto nell'ambito merceologico di appartenenza, prima ancora che a determinarne l'individualità ) resta ora come in allora imbrevettabile come marchio, ne' ad essa è possibile 'rinunziare' se non a scapito del gusto e dell'apprezzamento cui è deputata presso il pubblico"; e che "una composizione figurativa, quale quella in discussione, non può dunque ragionevolmente presentarsi in alcun modo svincolata dalla destinazione merceologica, astraendosi per assurgere alla funzione prioritaria ed autonoma di marchio". B)- La Corte ha, poi, confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva accertato l'imitazione servile confusoria dei prodotti BE perpetrata dalla GE 2000 sulla base delle seguenti considerazioni: B1)- I Giudici d'appello - dopo aver sottolineato la differenza tra azione di contraffazione del marchio ed azione di concorrenza sleale confusoria "che investe i prodotti nel modo in cui la loro forma e confezione viene in concreto accolta e recepita sul mercato come suscettibile di richiamare la fonte di origine" - hanno affermato che "le due azioni sono concorrenti e non si escludono ma anzi si integrano a vicenda nell'esigenza di tutela del commercio contro ogni possibile rischio confusorio comunque atteggiantesi sulla provenienza dei prodotti ed operano su due piani diversi anche temporalmente, la protezione contro l'imitazione servile essendo istituto autonomo e permanente che trascende i limiti legali di ogni altro istituto", e che, "almeno da un punto di vista sistematico...., l'invalidità di un marchio ( o la scadenza di un modello ) non necessariamente precludono l'illecito concorrenziale quando ne ricorrano i presupposti contemplati nella esaustiva formulazione dell'art.2598 n.1 c.c."; B2)- "....è comune esperienza - specie nel campo della moda - che la 'forma' di un prodotto ( nel suo aspetto materiale e figurativo ) non solo serve ad accrescerne il pregio estetico ma serve talvolta anche a far comprendere al pubblico quale è la sua origine e cioè l'impresa produttrice della quale viene riconosciuto lo 'stile' o 'design'", sicché, "il pregio estetico viene....a riflettersi nella percezione distintiva del consumatore e se la inscindibilità ed assenza di originalità della 'forma' ne impediscono la brevettabilità come marchio o come modello e disegno ornamentale....ciò non significa che ne sia consentita comunque la libera appropriabilità mediante la pedissequa imitazione del prodotto in tutti gli elementi peculiari non differenziati dal concorrente se non in dettagli secondari destinati a scomparire nell'impressione di insieme"; B3)- Dal momento che "la confondibilità va....basata su di un esame rapido e sintetico dei prodotti nella loro interezza - specie se di largo consumo - e deve dunque vertere sulle caratteristiche 'piu' salientì che vengono notate dal consumatore di media diligenza", "....tra queste non v'ha dubbio che - nel settore dell'abbigliamento invernale - spicchi proprio il disegno di ispirazione scozzese peculiare della BE riportato sulle fodere degli impermeabili e come motivo ricorrente di sciarpe, ombrelli, gonne ed altri accessori"; B4)- "....tale connotazione di fantasia della produzione BE svolge il congiunto effetto non solo divulgativo e di richiamo per la sua gradevolezza estetica senza la quale verrebbe a mancare o ridursi quel particolare favore consolidato nel gusto del pubblico, ma - impiegata nel contesto strutturale di tutti gli altri elementi tipologici e merceologici propri dei capi realizzati dalla azienda britannica - assume nell'insieme valore caratterizzante di una provenienza qualificata".
1.3 Avverso tale sentenza la BE Ltd. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria. Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato alla GE 2000 S.p.a., alla DA S.p.a. ed al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, parti nel giudizio d'appello, nessuno degli intimati si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con il primo motivo ( con cui deduce "violazione e falsa applicazione degli artt.16 e 18 della legge sui marchi d'impresa"), la Società ricorrente - dopo aver premesso che, in base all'art.16 del R.d. n.929 del 1942, nella parte in cui prevede che "possono costituire oggetto di registrazione come marchi d'impresa....i disegni....le combinazioni o le tonalità cromatiche", il disegno e le combinazioni cromatiche di un tessuto possono costituire un valido marchio, ove ricorrano i presupposti della novità e della capacità distintiva - critica la sentenza impugnata, sostenendo che:
a)- non potrebbe ritenersi, con riferimento al vecchio testo dell'art.18 n.3, che la valida registrazione come marchio del disegno e delle combinazioni cromatiche di un tessuto sia preclusa dalla impossibilità di scindere il carattere distintivo dall'aspetto funzionale del prodotto, in quanto, "allorché la forma e l'utilità di un prodotto non si esauriscono nel disegno del tessuto, quel disegno costituisce un elemento accessorio ed accidentale, non necessario e semplicemente distintivo del prodotto e della sua provenienza e può pertanto essere tutelato come marchio"; b)- la registrabilità come marchio del disegno BE non sarebbe preclusa dalla eventuale prevalenza del suo valore ornamentale, in quanto - posto che sarebbe pacifico in causa e, comunque, affermato dalla decisione impugnata, che siffatto disegno è nuovo e dotato di capacità distintiva - un segno dotato di carattere distintivo dovrebbe potersi registrare come marchio anche se incontra il gusto dei consumatori, "non potendosi imporre all'imprenditore la scelta di figure o segni distintivi brutti o antifunzionali"; c)- dal momento che il nuovo testo dell'art.18 lett.f) prevede espressamente che uno stesso segno possa attribuire un diritto come marchio e contemporaneamente un diritto di proprietà industriale, la pretesa incompatibilità fra marchio e modello dovrebbe ritenersi, oggi, esplicitamente superata;
e dal momento che il nuovo testo dell'art.18 lett.c) esclude dalla registrazione soltanto le forme costituite "esclusivamente" da una forma funzionale, esso la ammetterebbe per le "forme che svolgono sia una funzione distintiva, che una qualche funzione utile ed estetica, ammettendo cioè il cumulo delle due tutele".
Con il secondo motivo ( con cui deduce "contraddittorietà della motivazione con riferimento all'accertata sussistenza di concorrenza sleale per imitazione servile" ), la Società ricorrente - dopo aver ricordato che la sentenza impugnata ha accertato che la riproduzione del tessuto BE da parte delle Società GE e DA costituisce un illecito concorrenziale per imitazione servile ex art.2598 n.1 cod.civ. - sostiene che la Corte milanese, "giudicando sussistere, nel caso di specie, l'illecito dell'imitazione servile, ha anche accertato, in fatto, che il tessuto BE possiede un'importante valenza distintiva e che non si tratta di una forma inderogabile o necessaria neppure dal punto di vista ornamentale";
sicché, "entrambi questi elementi avrebbero....dovuto essere alla base anche del giudizio di validità del marchio costituito dal tessuto BE ed il fatto che con riguardo a tale aspetto della questione la Corte d'Appello sia giunta invece ad un'opposta soluzione costituisce un'evidente contraddittorietà nella motivazione su un punto decisivo della controversia".
2.2 Il ricorso deve essere respinto.
Come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata - dianzi ampiamente e testualmente riassunta ( cfr., supra, n.1.2) - la sua ratio decidendi si fonda sulla duplice affermazione, secondo cui, a)- per un verso, il noto disegno, apposto dalla BE sui tessuti utilizzati per la confezione dei propri prodotti, ha una prevalente "funzione estetica" ( "....schema cromatico/lineare indissociabile da un elemento materiale di cui il prodotto non può fare a meno, quale la tela, la fodera, la stoffa, la lana, che, diversamente, assumerebbero valore neutro ed anonimo senza il contributo di tale ornamentalità....": cfr., supra, n.1.2, lett.A3;
ma v. anche lett.A5 e B2 ), sicché esso non è brevettabile come marchio, alla luce del divieto sancito dal combinato disposto degli artt.18 n.3 e 47 n.2 R.d. n.929 del 1942 ( pacificamente applicabile nella specie, secondo quanto stabilisce l'art.89 comma 1 d.lgs. n.480 del 1992 cit.: "I marchi d'impresa concessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori" ), nella parte in cui statuiscono che non può costituire oggetto di brevetto, per l'uso esclusivo come marchio, il segno in cui il carattere distintivo è inscindibilmente connesso con quello di forma, e che è nullo il brevetto se il marchio è in contrasto con tale divieto;
e, b)- per l'altro, il disegno medesimo possiede, tuttavia e da tempo, sul mercato, proprio in ragione del predetto, prevalente valore ornamentale, un carattere distintivo ( stile ), che, sebbene non lo renda brevettabile come marchio di forma, per gli anzidetti motivi, è comunque tale da individuare, agli occhi del consumatore medio, la provenienza dalla BE dei prodotti su cui è apposto e, conseguentemente, da esser integrabile nella fattispecie di tutela predisposta dall'art.2598 n.1 cod.civ. Devono, invece, ritenersi del tutto estranee a siffatta ratio decidendi le argomentazioni svolte dai Giudici d'appello con riferimento alla disciplina introdotta dagli artt.18 e 42 d.lgs. n.480 del 1992 (cfr., supra, n.
1.2 lett.A5 ) - i quali hanno, in particolare, sostituito gli artt.18 e 47 R.d. n.929 del 1942 - per la decisiva ragione che tale disciplina è inapplicabile alla specie ratione temporis, come pure i Giudici stessi hanno esattamente rilevato in limine, richiamando la disposizione transitoria contenuta nell'art.89 comma 1 d.lgs n.480 del 1992 dianzi citato. Sicché, le censure formulate dalla Società ricorrente - che fanno riferimento o presuppongono la nuova disciplina ( cfr., supra, n.
2.1 lett.c ) - debbono esser considerate palesemente inammissibili per carenza di interesse.
Dal che consegue che resta impregiudicata - nonostante le negative ( ed irrilevanti, nel senso ora precisato ) considerazioni espresse dalla Corte milanese ( cfr., supra, n.
1.2 lett.A5 ) - la valutazione della validità del noto disegno della BE, siccome "marchio di forma", alla luce della "novella" del 1992.
La ratio decidendi, ora individuata e precisata, appare perfettamente consonante con gli orientamenti espressi da questa Corte, e condivisi dal Collegio, in tema di condizioni e requisiti per la tutela brevettuale del c.d. "marchio di forma": una forma, un segno, od una raffigurazione bidimensionale, anche se dotati di capacità distintiva, non sono brevettabili come marchi, allorquando presentino pregi estetici o di utilità funzionale, tali che il prodotto ad essi collegato viene apprezzato per la sua gradevolezza od utilità; mentre essi sono idonei ad esser brevettati come marchi di forma, ove del tutto avulsi dalle funzioni di ornamento o di utilità ed ispirati soltanto a criteri di fantasia o di attitudine differenziatrice del prodotto ( cfr.
sent. n. 484 del 1995 ). Più recentemente, è stato ribadito e precisato che una questione di "marchio di forma" è esclusa, laddove la forma del prodotto, ovvero di un significativo particolare di esso, costituisce "forma funzionale"; che, in casi siffatti, non si pone un problema di marchio di forma, ma, al più, un problema di tutela della invenzione, da cui può derivare la tutela della forma specifica, la quale è, dunque, monopolizzabile nei limiti e secondo le regole dei brevetti per invenzione o per modello di utilità; e che, conseguentemente, la questione medesima si pone, invece, laddove una forma, che si pretende frutto della idea originale del suo autore, individua, in quanto tale, un prodotto e ne costituisce, quindi, anche il "segno" distintivo ( cfr. sent. 697 del 1999 ). Ciò posto, nella misura in cui il giudizio circa la "inscindibilità" tra carattere distintivo e "forma" e la prevalenza della dimensione estetica insita nella combinazione cromatico/lineare propria del disegno de quo - espresso dalla Corte milanese - costituisce "giudizio di fatto", ampiamente e correttamente ( alla luce del surricordato orientamento ) motivato, alcune delle critiche formulate dalla Società ricorrente appaiono decisamente inammissibili, laddove tendono a sostituire, a quello della Corte di Milano, un diverso giudizio di fatto ( cfr., in tal senso, Cass.n. 3333 del 1981 ). E così - laddove si sostiene, ad es., che
"allorché la forma e l'utilità di un prodotto non si esauriscono nel disegno del tessuto, quel disegno costituisce un elemento accessorio ed accidentale, non necessario e semplicemente distintivo del prodotto e della sua provenienza e può pertanto essere tutelato come marchio" - la Società ricorrente tende, in definitiva, a ribaltare tout court, attraverso una pretesa censura di illegittimità, il predetto giudizio di prevalenza della dimensione estetica rispetto a quella distintiva del disegno della BE, affermato dalla Corte di Milano. In proposito, deve anche sottolinearsi che la Società ricorrente non ha neppure puntualmente criticato, sotto il profilo del vizio di motivazione, siffatto giudizio, limitandosi ad osservare, ad es., che "....la sentenza non ha....approfondito il problema del livello estetico...." ( cfr. Memoria del 23 giugno 1998, pag.3 ), da ciò inferendo che "esso sia stato dal Giudice d'appello ritenuto di un livello così elementare, modesto e non 'specialè da escludere la brevettazione del disegno come modello ornamentale, riconoscendosi la prevalenza della sua funzione distintiva" ( ibidem ). Ma tale pretesa inferenza - pur se ancorata a citazioni testuali di brani della motivazione della sentenza impugnata - appare, piuttosto, un'illazione, posto che i brani citati attengono, inequivocabilmente, ad affermazioni aventi carattere di premessa generale e teorica ( cfr., supra, n.
1.2 lett.B1 e B2 ) sui rapporti tra azione di contraffazione del marchio ed azione di concorrenza sleale confusoria e tra le corrispondenti condizioni di tutela giurisdizionale.
E tuttavia, il tentativo di attribuire ai Giudici d'appello una ricostruzione siffatta è stato dettato dall'esigenza - palesemente espressa dalla Società ricorrente ( cfr. Ricorso, pag.7 ) e che riflette una nota teoria dottrinale - di individuare uno "spazio reale", ulteriore rispetto a quello riconosciuto dall'orientamento giurisprudenziale dianzi ribadito, anche per i marchi di forma:
"....se uno spazio si vuole trovare per i marchi di forma....è necessario in qualche misura restringere l'ambito delle forme suscettibili di brevettazione come modello...." ( ai sensi dell'art.5 R.d. 25 agosto 1940 n.1411 e successive mod., recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali ); "....il fatto che l'art.5 della legge modelli parli di 'uno speciale ornamento' come condizione di brevettabilità della forma ha già indotto....a limitare l'ambito delle forme suscettibili di brevettazione come modello ornamentale appunto a quelle che presentino un certo gradiente di ornamentalità, che superino, dunque, una certa soglia estetica, cosicché resteranno escluse dalla brevettabilità tutte le forme bensì gradevoli ma che quella soglia non superano. Proprio queste forme potranno costituire oggetto di valido marchio e di fatto si può ritenere che lo saranno, essendo verosimile che gli imprenditori si orienteranno ad impossessarsi di queste forme piuttosto che di marchi 'deformi'".
Ma, all'ipotetico accoglimento di tale teoria si oppone, nel caso di specie, il complessivo accertamento di fatto operato dai Giudici d'appello, insindacabile in questa sede, sia perché congruamente e correttamente motivato alla luce del surrichiamato orientamento di questa Corte, sia perché, comunque, le critiche mosse dalla Società ricorrente appaiono generiche ed inconferenti:
la Corte milanese, infatti, non ha assolutamente parlato, con specifico riferimento al disegno de quo - neppure per implicito, come, invece, pretende la Società BE - di un pregio estetico che non raggiunge il livello minimo richiesto per la sua brevettabilità come disegno ornamentale, ma ha escluso la validità del marchio in ragione della inscindibile connessione sussistente fra carattere distintivo e funzione estetica, prevalente rispetto al primo, della combinazione cromatico/lineare in questione ed ha, anzi, ritenuto - anche se ai soli fini dell'accertamento dell'imitazione servile confusoria perpetrata in danno dei prodotti della BE - che la dimensione distintiva del disegno è valorizzata proprio dalla sua gradevolezza ( "....il pregio estetico viene....a riflettersi nella percezione distintiva del consumatore....": cfr., supra, n.
1.2 lett.B2 ). In altri termini, la Corte d'Appello di Milano ha coerentemente ritenuto che - come la inscindibilità tra carattere distintivo e funzione ornamentale del disegno impedisce la brevettabilità dello stesso come marchio di forma - così la compenetrazione tra i due aspetti - ed anzi, la predominanza di quello estetico - vale a conferire ai prodotti della BE, tutti caratterizzati dal disegno medesimo, una peculiare "riconoscibilità" da parte del consumatore medio e, quindi, una più incisiva tutela giurisdizionale da atti di concorrenza sleale mediante imitazione servile confusoria.
Del resto e conclusivamente, l'affermazione della Corte milanese appare pienamente conforme all'orientamento, espresso da questa Corte ( cfr., ad es., recentemente, sentt.nn. 7869 del 1997 e 2578 del 1998 ) in fattispecie analoghe, secondo cui la dichiarazione di nullità del brevetto ( per modello ornamentale ), se esclude la sussistenza dell'illecito brevettuale, non comporta anche la esclusione dell'illecito concorrenziale per imitazione servile della forma del prodotto dell'impresa concorrente, tenuto conto della diversità dei fatti costitutivi dei due illeciti ed in particolare del rilievo che la fattispecie costitutiva della imitazione servile è la confondibilità, ovvero l'equivoco sulla origine del prodotto che si immette sul mercato attraverso l'imitazione degli elementi formali di altro prodotto dotati di efficacia distintiva, quale ne sia l'eventuale rilevanza brevettuale, con la conseguenza che alla tutela concorrenziale può farsi ricorso sia nelle ipotesi di rigetto della tutela brevettuale, sia in quelle in cui il prodotto non sia brevettabile, potendo formare oggetto di imitazione servile anche quelle forme del prodotto, che, pur non essendo dotate di particolari pregi di utilità e quindi non brevettabili, vengono tuttavia usate per difendere l'avviamento, ovvero allo scopo di differenziare il prodotto da quello del concorrente;
e secondo cui concreta concorrenza sleale, sotto il profilo della "imitazione servile" e della "confusione dei prodotti" la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente ( che non fruisca più, per essi, della scaduta tutela brevettuale ), allorquando la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma si spinga a profili del tutto inessenziali alla funzione, quali, ad es., l'adozione di un particolare colore o di altri particolari formali del tutto indifferenti alla dimensione funzionale del prodotto. 3 Non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.