Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di danni provocati dall'attività giudiziaria, l'ordinamento vigente prevede la riparazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito segnatamente a seguito delle situazioni di custodia cautelare ingiusta ex art. 314 cod. proc. pen., di irragionevole durata del processo in ragione della cosiddetta legge Pinto e di condanna ingiusta accertata in sede di revisione a norma dell'art. 643 cod. proc. pen., senza invece contemplare alcun indennizzo per una imputazione "ingiusta", cioè per una imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza di assoluzione. (Nella specie il ricorrente, esercitante la professione di avvocato, invocava la riparazione del danno derivatogli per il decremento medio dei guadagni professionali patito dall'inizio della carcerazione sino alla emanazione della sentenza di assoluzione).
Commentari • 4
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Come si determina la parcella dell'avvocato? Ci si può accordare sul compenso? Cosa sono i parametri? C'è un minimo ed un massimo che l'avvocato può richiedere? Il cliente ha diritto al preventivo? Quando si ha diritto al rimborso? Chi perde, paga? A chi spetta la somma che il giudice liquida in sentenza? E' vero che paga lo stato in caso di assoluzione in un processo penale? C'è chi teme le spese legali, non sapendo che l'avvocato - che risponde per eventuali inesattezze nella assistenza ed è obbligato ad avere una assicurazione professionale - si deve attenere a rigidi criteri nella redazione della parcella, redatta secondo l'accordo con il cliente o - se l'accordo manca - nel rispetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2008, n. 11251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11251 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 17/01/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 68
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 24187/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN RI, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 26.1.2007 dalla corte d'appello di Firenze. Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 14.4.2003 la corte d'appello di Firenze riconosceva a RI US ai sensi dell'art. 314 c.p.p. il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 9.2.1994 al 2.3.1994 in seguito a ordinanza cautelare emessa a suo carico dal g.i.p. del tribunale di Pistoia come gravemente indiziato di concorso in bancarotta fraudolenta, dopo che lo stesso tribunale, con sentenza del 19.12.2001, lo aveva assolto dal reato per non aver commesso il fatto.
La corte fiorentina, a fronte di una richiesta di indennizzo per la misura massima di L. un miliardo (Euro 516.456,90), liquidava una somma pari a 64.571 Euro.
Su ricorso dello stesso US, questa corte di cassazione, sezione quarta, con sentenza del 16.9.2005, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, osservando che la corte territoriale aveva liquidato una somma lontana dal tetto massimo: a) senza esaminare compiutamente la documentazione fornita dall'istante per dimostrare anche i danni patrimoniali derivati al medesimo (avvocato con incarichi di responsabilità in alcune società di capitali) per effetto della revoca degli incarichi societari;
b) senza fornire congrua motivazione circa i danni subiti sotto il profilo psichico e con riferimento alla vita di relazione.
2 - Altra sezione della corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio, con ordinanza del 26.1.2007, liquidava in via equitativa a favore del US, a titolo di indennizzo, la somma complessiva di Euro 211.762,00 con gli interessi dalla data della domanda;
e condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rimborsare al ricorrente le spese del procedimento, ivi comprese quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.250,00, oltre rimborso forfettario e C.a.p., compensando il residuo in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
Il giudice del rinvio, dopo aver incaricato la Guardia di Finanza di eseguire accertamenti sull'effettiva percezione degli emolumenti risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta prodotti dal US, osservava che:
a) per la privazione della libertà personale protrattasi per ventidue giorni andava liquidata all'istante la somma di Euro 5.188,04 (pari al parametro aritmetico massimo di Euro 235,82 pro die per 22 giorni);
b) per il danno patrimoniale andava riconosciuta in via equitativa la somma complessiva di L. 351.586.006 (pari ad Euro 181.579,00), in base alle seguenti considerazioni:
- esisteva un rapporto causale tra la detenzione carceraria e la perdita di emolumenti solo per gli anni 1994 e 1995, ma non per gli anni successivi sino alla sentenza di assoluzione del 2001;
- i certificati dei sostituti di imposta avevano trovato riscontro nelle indagini della Guardia di Finanza solo per le società IN UE, ID e RV, ma non per le altre società, nelle quali la documentazione contabile era stata distrutta, essendo già decorsi i termini di conservazione previsti dalla legge;
- non erano state prodotte le dichiarazioni dei redditi per gli anni 1994 e 1995;
- andava perciò calcolato il valore medio degli importi percepiti dalle predette società IN UE, ID e RV negli anni dal 1991 al 1993, precedenti al processo (rispettivamente ammontanti a L. 50.506.668, 32. 313. 335 e 92. 973.000);
- rispetto a questo valore medio si doveva calcolare la differenza degli emolumenti effettivamente percepiti negli anni da prendere in considerazione (1994 e 1995) e quindi la perdita patrimoniale direttamente connessa all'ingiusta detenzione patita, ammontante alla somma complessiva di L. 351.586.006, pari a Euro 181.579,00. c) per il pregiudizio alla salute, documentato dall'accentuazione di una sindrome depressiva già in via di remissione alla data del referto (10.2.2002), e per il danno alla vita di relazione, indubbiamente esistente per la professione svolta dall'istante, si poteva determinare in via equitativa la somma complessiva di Euro 25.000,00; d) la liquidazione complessiva per tutte le voci ammontava pertanto ad Euro 211.762,00.
3 - Il difensore del US ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza sostanzialmente in base a cinque motivi, ribaditi con successiva memoria scritta.
In sostanza, lamenta quanto segue:
3.1 - erroneamente il giudice del rinvio ha limitato il danno patrimoniale al decremento di emolumenti patito nel biennio 1994/1995, mentre doveva considerare quello subito in tutto il periodo intercorrente dall'inizio della ingiusta detenzione sino alla pronuncia di assoluzione del 19.12.2001.
Infatti il US era stato scarcerato il 9.3.1994 in forza di ordinanza di revoca della misura custodiale solo per venir meno delle esigenze cautelari, sicché i gravi indizi di colpevolezza per il reato di bancarotta erano stati confermati sino alla predetta sentenza di assoluzione, con conseguente protrazione del danno patrimoniale;
3.2 - avendo invece imputato questo ulteriore danno alla eccessiva durata del processo, il giudice avrebbe dovuto motivatamente giustificare perché limitava il danno indennizzabile a quello derivante dalla ragionevole (e non dalla effettiva) durata del processo, e perché limitava a soli due anni questa ragionevole durata.
Al contrario, la corte d'appello di Genova, alla quale il US si era rivolto per ottenere l'equo indennizzo previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89 (cd. L. Pinto), con decreto del 22.6.2006 (prodotto in copia), aveva determinato in tre anni la durata ragionevole del processo stesso, e aveva perciò condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere la somma di Euro 200.000,00 per il danno patrimoniale e quella di Euro 7.000,00 per danno non patrimoniale, conseguenti a una pendenza del processo che si era irragionevolmente protratta per altri quattro anni, undici mesi e venti giorni;
3.3 - la corte del rinvio ha anche errato nella quantificazione del danno patrimoniale riferito al biennio 1994/95, in quanto:
- correttamente il US non aveva calcolato nelle dichiarazioni fiscali i redditi da lavoro autonomo percepiti negli anni 1994 e 1995, giacché in tale periodo risiedeva a EC (come riconosciuto da una sentenza della Commissione tributaria di Firenze in data 4.6.2002), sicché detti redditi dovevano essere assoggettati solo alla ritenuta a titolo di imposta (non d'acconto) operata dalle imprese che li avevano erogati (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 25, comma 2);
- gli emolumenti percepiti a titolo di collaborazione con le imprese erano sufficientemente documentati dai certificati dei sostituti di imposta, regolarmente prodotti, sicché non era probatoriamente necessario l'ulteriore accertamento della Guardia di Finanza, che peraltro aveva confermato in pieno la prova documentale già prodotta dal US (dal momento che anche per le società Geo e Deloitte & Touche, che non avevano conservato la documentazione relativa, i responsabili avevano dichiarato alla Guardia di Finanza di "non aver motivo di ritenere" che le attestazioni prodotte dal US fossero "alterate o falsificate");
- anche per i redditi percepiti dalle altre società che avevano conservato la documentazione (ID, IN UE e RV) il valore medio riferito agli anni 1990/1993 era stato calcolato in modo metodologicamente scorretto, giacché non erano stati considerati come riferibili al 1993 gli emolumenti corrisposti per cassa agli inizi del 1994 v. pagg. 13 e 14 del ricorso e pag. 6 della memoria;
3.4 - la ordinanza impugnata aveva omesso di pronunciarsi sul danno derivante dalla perdita di chances, in relazione al normale e presuntivo incremento dei redditi professionali che il US avrebbe ragionevolmente realizzato nel periodo migliore della sua carriera professionale (statisticamente e fisiologicamente considerato quello compreso tra il 46 e i 50 anni);
3.5 - nella condanna alle spese processuali a carico del Ministero della Economia e delle Finanze, l'ordinanza aveva doverosamente aggiunto quella al rimborso forfettario e alla Cap, ma aveva illegittimamente omesso il rimborso dell'IVA.
4 - Il procuratore generale in sede ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria scritta in data 27.12.2007, concludendo per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso. Sostiene che è improprio adottare il rigido parametro aritmetico desunto dal rapporto tra la somma massima liquidabile ex art. 315 c.p.p., comma 2 e il periodo massimo di carcerazione preventiva,
giacché in tal modo sarebbe impossibile graduare l'indennizzo in relazione alla gravità del reato e alla durata della ingiusta detenzione patita e si perverrebbe a palesi disparità nel trattamento riparatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 - Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
In tema di danni provocati dall'attività giudiziaria, l'ordinamento vigente prevede la riparazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito per: a) custodia cautelare ingiusta (art. 314 c.p.p.); b) irragionevole durata del processo (L. 24 marzo 2001, n.89, cd. L. Pinto); c) condanna ingiusta accertata in sede di revisione, ovverosia errore giudiziario (art. 643 c.p.p.). Non prevede invece alcun indennizzo per una imputazione ingiusta, cioè per una imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza di assoluzione. Così come ovviamente non consente di duplicare, in sedi processuali diverse, la riparazione dello stesso danno. Orbene, giova premettere che la prima sezione civile della corte d'appello di Genova, adita dal US ai sensi della L. n. 89 del 2001, con Decreto 22 giugno 2006, allegato al (anzi incorporato nel)
ricorso di cui trattasi:
- ha ritenuto che il processo penale a carico del US, iniziato il 29.12.1993, sarebbe dovuto durare non più di tre anni (quindi sino al 29.12.1996), e invece si era irragionevolmente protratto per altri quattro anni, undici mesi e venti giorni, sino alla sentenza assolutoria del 19.12.2001;
- ha liquidato equitativamente la somma di 200.000,00 Euro per il danno patrimoniale conseguente alla irragionevole durata del processo, considerando che durante la pendenza del processo l'avvocato US aveva patito una diminuzione degli incarichi e dei redditi professionali, sicché poteva essere indennizzato il decremento medio dei guadagni professionali patito negli anni dal 1997 al 2001 (cioè quelli eccedenti rispetto alla durata ragionevole del processo), mentre dovevano essere escluse le altre pretese di riparazione del danno patrimoniale derivato dalla perdita di chances, posto che all'origine di questa perdita non vi era tanto la durata irragionevole del processo penale, quanto piuttosto la natura delle imputazioni a suo carico (bancarotta fraudolenta) e il connesso danno alla sua immagine professionale.
In questa sede, il US pretende la riparazione del danno derivatogli per il decremento medio dei guadagni professionali patito dall'inizio della carcerazione sino alla emanazione della sentenza di assoluzione, nella considerazione che, anche dopo la sua scarcerazione, continuò a essere attinto dalla ingiusta imputazione di bancarotta fraudolenta.
In tal modo però egli, da una parte verrebbe a lucrare una doppia riparazione per il danno patrimoniale relativo agli anni dal 1997 al 2001: una ai sensi della L. n. 89 del 2001, l'altra ai sensi dell'art. 314 c.p.p.; dall'altra otterrebbe una riparazione per il danno patito, non già per i ventidue giorni di ingiusta detenzione, bensì a causa dell'ingiusta imputazione che lo ha perseguitato per tutta la durata del processo, e cioè per un titolo non previsto dall'ordinamento vigente.
Per questa ragione vanno disattesi tutti i primi quattro motivi di ricorso (da n.
3.1 a n. 3.4), giacché in un modo o nell'altro essi si riferiscono ai danni derivati dalla pendenza del processo, anziché dalla durata della carcerazione. Anche il terzo motivo (3.3) che denuncia un errore di computo per il danno patrimoniale relativo al biennio 1994/1995, da una parte è fondato su circostanze di fatto, che sfuggono alla cognizione del giudice di legittimità, dall'altra risulta irrilevante proprio perché riferito a un danno derivante non tanto dalla ingiusta detenzione (che era durata solo 22 giorni del 1994), quanto piuttosto dalla mera pendenza del processo durante gli anni 1994 e 1995 e dalla conseguente lesione d'immagine professionale dell'imputato.
6 - L'ultima censura (n. 3.5) non è infondata, ma non produce annullamento della sentenza impugnata.
La corte territoriale, infatti, condannando il resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze al rimborso delle spese processuali sostenute dal ricorrente, oltre alla rifusione dovuta per legge delle spese forfettarie e dei contributi per la Cassa Avvocati, ha omesso di condannarlo anche al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto da versare sui compensi del difensore. Ma anche il rimborso dell'i.v.a. è un accessorio legale della condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte privata, sicché esso è dovuto anche in assenza di una specifica statuizione;
o comunque in tal senso deve essere interpretata (o corretta) sul punto la sentenza impugnata.
7 - La non infondatezza dell'ultima censura formulata dal ricorrente, nonché la genericità delle argomentazioni sviluppate nella sua memoria di costituzione dal Ministero resistente (che si sono limitate a ragionevoli osservazioni sui parametri generali della liquidazione del danno, senza alcuna confutazione specifica delle pretese avanzate dal ricorrente), consigliano di compensare tra le parti le spese processuali del grado.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dichiara compensate tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2008