Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2001, n. 8983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8983 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
- 898 3/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ACCESSIONE INVERTITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. NT IANNOTTA R.G. N. 4645/99 Consigliere Dott. NT VELLA Cron. 20514 -Consigliere - Rep. 3168 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 09/04/01 - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORI dal Sig.. 300 per diritti L. sul ricorso proposto da:
3. LUG 2001 OL ON NA, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ROMA P.ZZA SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GORI, difeso dall'avvocato PRIGNANO MARCELLO, giusta delega in atti;
B www ricorrente CANCELLERIA -
contro
MO MA VED CA, CA ZI, CA EL FU ON, CA RA, MB ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato RICCI M, difesi dall'avvocato GUIDONE GIUSEPPE, giusta delega in2001 618 atti;
-1- M controricorrenti - nonchè
contro
CA EL DI EL;
intimato avverso la sentenza n. 699/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 26/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Mm SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 23 marzo 1996 il Tribunale di Lucera attribuì in proprietà a IA TT, IA SC e LE SC del fu NT, a RA SC, a LE SC di LE, a IA AR, ai sensi dell'art. 938 C.C., le porzioni di un fondo in Apricena appartenente a AT NN LL, che avevano occupato con fabbricati realizzati nei loro rispettivi attigui terreni e li condannò al pagamento delle relative indennità. Impugnata da IA TT, IA SC, LE SC del fu NT, RA SC, LE SC di LE e IA AR, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bari, che con sentenza del 26 giugno 1998 ha mantenuto ferma la pronuncia del Tribunale soltanto nei riguardi di IA TT, IA SC e LE SC del fu NT, nonché di RA SC, rideterminando però in misura inferiore le superfici loro trasferite (in totale mq. 13,85, anziché mq. 93,60) e ridu- cendo corrispondentemente le relative indennità. A tali conclusioni il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: Dal tipo di frazionamento 4645/1999 3 Mr allegato all'atto pubblico di vendita per notar AN di Torremaggiore dell'8-10-62 (vendita da parte del dante causa della LL della maggior parte della particella 55 del fol. 21) si evince chiaramente che la striscia di terreno di m. 4 che porta al torrente Vallone è esclusa dal subalterno a) che rimane in ditta del venditore LL NI, per cui, a prescindere dalla effettivamente quella strisciaconsiderazione se rientri nel sub b) venduto al UE ○ se appar- tenga ad altri, non sussiste prova della proprie- tà da parte della LL su quella striscia di terreno, proprietà che certamente la stessa LL riteneva non avere, come è dimostrato non solo dalla citazione introduttiva del secondo giudizio contro la TT nella quale si lamen- soli mq. 24 di proprio tava la occupazione di suolo, ma anche dall'atto pubblico per notar Di Bitonto di Lucera del 10-2-79 con il quale la LL vendeva ai coniugi Bevere porzione di suolo già coperta da costruzione non ultimata di mq. 83, confinante a nord con proprietà della venditrice, a sud con proprietà UE, che è esattamente l'inizio della striscia di 4 metri che poi porta al Torrente Vallone, come viene 4645/1999 4 Mi evidenziato nella planimetria allegata alla relazione di consulenza di ufficio descrivente la situazione di fatto. I dubbi del consulente non possono quindi costituire prova del diritto di proprietà in capo alla LL per cui la occupazione di suolo della LL va limitata alla estensione di mq. 13,85 secondo gli allegati 3 e 4 della seconda relazione del c.t.u., ad opera dei fabbricati si SC RA per mq. 11,20 e di TT ved. SC per mq. 2,65». Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AT NN LL, in base a due motivi, poi illustrati anche con memoria. IA TT, IA SC, LE SC del fu NT, RA SC e IA AR hanno resistito con controricorso. LE SC di LE non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi addotti a sostegno del ri- corso, tra loro strettamente connessi e da esami- nare quindi congiuntamente, AT NN Paolicel- li, denunciando rispettivamente «violazione dell'art. 112 c.p.c. e, in via gradata, omessa motivazione su un punto decisivo della controver- 4645/1999 5 Mi sia>> e omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia oggetto di domande ed eccezioni delle parti», lamenta che la Corte di appello, nel ritenere non provata l'ap- partenenza a lei della fascia di terreno occupata in parte dalle costruzioni realizzate dalla TT, dagli SC e dalla AR, ha oltrepassato i limiti delle difese che costoro avevano fatto valere, incorrendo così in extrape- tizione;
ha trascurato di prendere in considera- zione vari documenti, da cui emergeva la sua qualità di proprietaria della porzione immobilia- re in contestazione;
ne ha erroneamente interpre- tato altri, come l'atto di vendita del 1979 ai coniugi Bevere;
ha travisato le risultanze delle consulenze tecniche di ufficio, in cui non erano stati espressi dubbi, ma certezze in senso a lei favorevole;
ha valorizzato circostanze non signi- ficative, come l'erronea iniziale indicazione delle misure degli "sconfinamenti". La prima censura è fondata, nonostante l'im- proprietà della doglianza di "extrapetizione". Avendo agito per ottenere la condanna dei convenuti al rilascio della striscia di suolo in questione e alla demolizione delle costruzioni 4645/1999 6 che vi avevano realizzato (salvo poi accettare il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale "accessione invertita"), AT subordinata di NN LL era tenuta a dimostrare di esser- ne proprietaria, provando che lei stessa o un suo autore ne avevano compiuto l'acquisto a titolo originario. Il rigoroso onere probatorio che grava sull'attore in rivendicazione, tuttavia, deve essere graduato e modulato, nel senso della attenuazione, in relazione alle ammissionisua del convenuto, come quando costui non contesti l'iniziale appartenenza del bene al dante causa dell'altra parte, ma opponga un proprio titolo di acquisto che anzi la presuppone (cfr., per tutte, tra le più recenti, Cass. 4 febbraio 2000 n. 1250, 28 giugno 2000 n. 8806). Ebbene, nella specie è proprio questa la si- tuazione cui hanno dato luogo le difese delle parti convenute: la TT, gli SC e la AR avevano riconosciuto che la "striscia UE" faceva parte originariamente di un fondo (iscritto in catasto al f. 21 n. 55) originaria- mente di proprietà di NI LL, padre di AT NN LL, la quale gli era succedu- ta quale erede;
avevano però sostenuto che il de 4645/1999 7 Mi cuius, suddividendo tale particella in due por- zioni (n. 55/a e 55/b) e vendendo la seconda a LE UE con un rogito del'8 ottobre 1962, recante in allegato il frazionamento catastale, vi aveva incluso quella fascia di terreno, che essi stessi avevano poi acquistato dal comprato- re, con una scrittura privata;
invece l'attrice affermato che la porzione immobiliare in aveva contestazione era rimasta di proprietà di suo padre e successivamente da lei ereditata. : Tale essendo l'ambito della materia del con- tendere, limitato ai due alternativi assunti dell'una e dell'altra parte, è evidente che la Corte di appello avrebbe dovuto affrontare e risolvere la questione, che era l'unica determi- nante ai fini della decisione, stabilendo se il suolo di cui si tratta fosse stato (o non) inse- rito nel mappale 55/b e quindi venduto (o non) a LE UE. A questo compito invece il giudi- ce di secondo grado si è sottratto, ritenendo di poter concludere nel senso che AT NN Paoli- celli non avesse dato la prova della vantata sua proprietà, «a prescindere dalla considerazione se effettivamente quella striscia rientri nel sub b) venduto al UE o se appartenga ad altri». 4645/1999 8 Mi Restano assorbite le altre doglianze formula- te dalla ricorrente, attinenti alla valutazione (positiva) degli elementi "di contorno" valoriz- zati dalla Corte di appello a conforto della tesi 109T 250.000 del mancato raggiungimento della suddetta prova e 60000 (negativa o omessa) di quelli che invece, secondo 310000 la LL, dimostravano il contrario. Accolto pertanto il ricorso per quanto di ra- gione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una Beri diversa sezione della Corte di appello di Bolo gna, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. DISPOSITIVO La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Beri Mai Bologna cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Jau Roma, 9 aprile 2001 Meer Berniant IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA in data3 LUG. 2001 R 150 6 NOV. 2001 - Roma Serie 4 IL GANCELLIERE C1 versate £. 310.000 G 4645/1999 (Wire trecentodiecimila ) p. II Dight Servizi (Doussa Maha Prazia Di FLIPPO) Responsable Servizio Anti Giudiziari Dr. M. RACCICHINI