Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
L'inutilizzabilità, anche nei confronti dei terzi, delle dichiarazioni indizianti rese da persona che sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentita come indagata, vale anche nella fase delle indagini preliminari, ai fini dell'emissione delle misure cautelari, le quali, richiedendo un quadro indiziario di gravità tale da far ritenere probabile che il giudizio successivo sfoci in condanna, non possono essere fondate su elementi non suscettibili di utilizzazione successiva in dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 22.04.1999
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CANZIO GIOVANNI " N.3219
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO " N.03050/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO MA ST n. il 02.07.1935
avverso ordinanza del 26.11.1998 di CALTANISSETTA TRIB. LIBERTÀ sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Meloni, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
Udito il difensore Avv. Ventura, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 26.11.98 il Tribunale di Caltanissetta in sede di riesame confermava l'ordinanza 5.11.1998 del G.i.p. dello stesso Tribunale con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di MA AR LL, indagata per associazione per delinquere di stampo mafioso.
Il Tribunale ravvisava un quadro indiziario di gravità corrispondente a quella indicata dall'art. 273 c.p.p. nelle seguenti circostanze.
- Erano stati acquisti una serie di elementi comprovanti la esistenza nella zona di Caltanissetta, con influenza nelle provincie di Enna e Catania e contatti con le cosche calabresi, di un'associazione di tipo mafioso facente capo a PE MA, e per suo tramite a RD AN, operante sin dal 1994, retta per la zona Nissena da OR RO.
Costui in particolare aveva intrattenuto rapporti con altre cosche di Catania per questioni relative a lavori appaltatì dalla ditta Russello.
In rapporto a tali problemi in quattro telefonate intercettate tra AR e RA MB , e AR ed AL, gli interlocutori si erano interpellati sull'opportunità di investire della questione la madre di RA MB, AR LL MA, affinché ne parlasse con il fratello PE MA. - Dall'esame dei tabulati delle utenze cellulari emergeva che la donna era in contatto con UI AR, ucciso nel maggio 1996, il quale aveva fatto confidenze ai carabinieri ed aveva posto a disposizione missive provenienti da RD AN, boss latitante in stretto contatto con il gruppo MA. - Lo stesso AR aveva parlato del ruolo di collegamento svolto da AR LL MA, la quale aveva insistito con la famiglia AL di Bagheria perché egli potesse mettersi in contatto con il AN.
La MA aveva poi tenuto contatti, insieme alla moglie GI TO, con il congiunto PE MA, in relazione alle iniziative assunte dai Rinzivillo nell'omicidio Morreale - L'indagata aveva partecipato ad un colloquio avuto in carcere il 25.2.97 da GI TO con il marito, svoltosi con linguaggio criptico e modalità sintomatiche dell'inserimento nell'associazione mafiosa.
- Nell'ambito di una conversazione tra AR ed AL relativa all'omicidio di OR RO, i due avevano parlato di una visita da farsi a "zia LL", ed alla possibilità che lei potesse fornire qualche notizia.
- In una conversazione del 7.1.98 tra lei, il nipote TO TU e la sorella LE MA, AR TE MA si era lamentata delle modalità con le quali le attività criminali sul territorio erano gestite da persone che facevano il nome di "zio PO, ma curavano i propri interessi
- Nella telefonata del 21.11.97 tra lei ed il marito, l'indagata aveva riferito della lagnanze di PE MA circa la carenza di apporti finanziari da parte di coloro che egli aveva aiutato, e che continuavano a fare il suo nome.
- Durante un viaggio in treno, parlando con terzi, la donna si era dimostrata al corrente delle vicende giudiziarie dei vari associati, si era espressa in termini duri nei confronti di un pentito, aveva valutato negativamente il ruolo di altri membri del clan. Ne risultava, secondo il Tribunale, un quadro di profonda conoscenza del contesto associativo della donna, ed anche un suo personale contributo alle attività dell'associazione medesima svolto facendo da tramite tra il capo e gli altrì esponenti di essa.. Negava l'esistenza di elementi idonei a vincere la presunzione dell'esigenza cautelare della custodia in carcere dettata dall'art- 275 c. 3 c.p.p., e riteneva concreto sia il pericolo di reiterazione di reati, dati il prestigio che rivestiva nell'ambito dell'associazione ed i legami familiari che la collegavano al capo, il pericolo di fuga conseguente alle capacità dell'associazione a favorire i latitanti, l'esigenza di tutela della prova data la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa.
II- Ricorre il difensore del'indagata per i seguenti motivi. 1) violazione dell'art. 63 c. 2 c.p.p. in conseguenza della inutilizzabilità delle informazioni di natura confidenziale rese al OL IO da UI AR, imputato per reato connesso, comportanti la inutilizzabilità delle relazioni di servizio del OL IO che le riferivano.
2) violazione della legge penale e illogicità della motivazione:
a) i contatti telefonici accertati erano privi di significato dati i rapporti di parentela che li giustificavano;
quanto asserito da NI, AL e MB circa l'opportunità di farla intervenire presso il fratello PE circa la questione Russello era incongruo rispetto alla tesi accusatoria, in mancanza di qualsiasi elemento che provasse che ella si sarebbe prestata alla loro richiesta;
erano state d'altra parte solo due le visite da lei fatte al fratello. b) Era illogico dedurre elementi a suo carico dal linguaggio criptico usato dalla cognata TO durante il colloquio col marito in carcere, al quale ella pure aveva partecipato.
c) Era illogico desumere, dalla speranza di AR ed AL di avere da lei qualche notizia in più sull'omicidio RO, la sua appartenenza al clan mafioso.
d) Altrettanto illogico era desumere la stessa circostanza dalle sue lagnanze sulla spendita del nome del fratello da parte di terzi, notizia fondata su voci correnti.
e) Era irrilevante il lo sfogo tra lei e GI TO in treno circa l'assenza di aiuto dato a chi stava in carcere.
f) La conoscenza del tessuto associativo non era altro che il risultato dei rapporti di parentela, e lo notizie riferite erano comunque di pubblico dominio.
3) Si deduce la illogicità della motivazione in tema di esigenze cautelari, non essendo ipotizzabile il pericolo di fuga tenuto conto dell'età, del sesso e del modo di vita dell'indagata. Si deduce altresì contraddittorietà della motivazione nel punto in cui si negano gli arresti domiciliari o l'obbligo di soggiorno in Gela, sufficienti ad escludere i suoi contatti con il fratello. III- Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo del ricorso, che, comportando la inutilizzabilità dei dati indiziari costituiti dalle dichiarazioni di AR riferite dal OL IO, comporta una riesame complessivo degli ulteriori dati disponibili.
AR, inserito nella famiglia mafiosa e poi ucciso, sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato, con le garanzie previste dall'art.64 c.p.p., pena la inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse, prevista dal secondo comma dell'art. 63 c.p.p. L'acquisizione informale delle sue informazioni di natura confidenziale da parte del colonnello IO, al di fuori di tali garanzie, comporta la inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse anche nei confronti dei terzi, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1282 del 13.12.1996 (imp. Carpanelli ed altri, RV. 206846). Tale inutilizzabilità vale anche nella fase delle indagini preliminari ai fini della emissione delle misure cautelari, le quali, richiedendo a norma dell'art. 273 c.p.p. un quadro indiziario di gravità tale da far ritenere probabile che il giudizio successivo sfoci in condanna, non possono essere fondate su elementi che in dibattimento non saranno poi utilizzabili.
Nè il divieto di utilizzazione dettato dall'art. 63 c. 2 può essere aggirato in considerazione della testimonianza resa in ordine alle affermazioni dell'AR dall'ufficiale di p.g., avendo la stessa quale oggetto dichiarazioni non utilizzabili, che restano tali pur se oggetto di testimonianza resa da un terzo.
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata, con rinvio al Tribunale che l'ha messa, il quale, nel pieno esercizio dei poteri valutativi che competono al giudice di merito, considererà se gli indizi diversi da quelli qui dichiarati inutilizzabili valgano a costituire un quadro di gravità corrispondente a quella indicata dall'art. 273 c.p.p. al fini della emissione della misura cautelare oggetto del riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter N. Att. al C.P.P. Così deciso in Roma, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999