Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2002, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 A CC 65314 9 5 OGGETTO: 1 R / . T 4 IVA operazioni imponibili N S / I - 6 2 G A B . E I . R R . R L P L . A A D A D T . L B U E E A D B T I T I REPUBBLICA ITALIANA N S R 1 A ORTE S PREM0 1 1 84/ 02 E N I 3 T S E 1 R S E . I E IN NOM DEI OPO DITA A N T A M SEZIONE TRIBUTARIA ( R.G.N. 14497/1999 Cron. 29P4 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud.
5.7.2001 Dott. Michele Cantillo Consigliere Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Giuseppe Marziale Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 65314 Sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato,in persona del Ministro in carica,e Ufficio IVA di Roma,in persona del direttore pro temporedifesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi 12, domiciliati ricorrenti
Contro
AVIS LE spa,in persona del legale rappresentante pro tempore Velloni Mariano,rappresentata e difesa,per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Mario Morcella presso il cui studio in Roma, via S.Pellico n. 16 è elettivamente domiciliata 3 8 6 1 resistente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 186/14/1998 depositata in data 8.9.1998 Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udito per la ricorrente l'avv.dello Stato De Stefano;
Udito per la controricorrente l'avv. Morcella;
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Con processo verbale di constatazione in data 23.5.1995 il Nucleo Centrale di P.T. della Guardia di Finanza di Roma rilevava che l'Avis LE spa relativamente all'attività prestata, in Italia, a favore di soggetti che - intendevano noleggiare una vettura all'estero o in Sardegna presso consociate del gruppo internazionale Avis - non emetteva alcun documento fiscale, nel presupposto che tale attività rientrasse nell'ambito delle operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 2, terzo comma lett.a) DPR 633/72. Sulla base di tale p.v.c., l'Ufficio IVA di Roma II - ritenuto che tale attività integrasse invece una prestazione di servizi dietro compenso, rientrante nel campo di applicazione dell'Iva ordinaria ai sensi dell'art. 7 comma terzo DPR 633/72 - emetteva nei confronti dell'Avis LE spa un avviso di rettifica per omessa fatturazione di operazioni imponibili aventi ad oggetto il noleggio di veicoli) relativamente all'anno 1991, per oltre 24 miliardi di lire, con recupero d'Iva pari a £.
4.697.456.602. Avverso l'avviso di rettifica l'Avis LE proponeva ricorso, poi accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n.363/21/97, sostanzialmente sul rilievo che i contratti di noleggio - che avevano dato luogo all'accertamento - erano risultati essere stati conclusi fra il cliente e la società estera di noleggio e non tra il cliente medesimo e essa Avis LE,limitatasi a svolgere attività di intermediazione a tal fine. Nella decisione di primo grado si poneva in rilievo anche la circostanza che l'amministratore e legale rappresentante dell'Avis LE spa era -3- stato assolto dal Tribunale di Roma,con sentenza definitiva, dall'imputazione di avere omesso la registrazione nelle scritture contabili di ricavi imponibili ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, ammontanti - per l'anno 1991- al medesimo importo oggetto di vertenza in sede propriamente tributaria. Tale decisione, appellata dall'Ufficio, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 186 del 7.7.1998. La sentenza è stata gravata da ricorso per cassazione da parte dell'Amministrazione delle Finanze,la quale con un unico articolato motivo deduce, ai sensi degli artt.360 nn.3 e 5 cpc e 62 comma primo D.Lgs.vo 546/92, violazione e falsa applicazione degli artt.3 commi primo e terzo, 7 comma terzo e 13 comma secondo lett.b) DPR 633/72 nonchè omessa, insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia. In particolare, la ricorrente Amministrazione si duole che la CT non abbia preso in adeguata considerazione le risultanze del processo verbale di constatazione(recepito dall'avviso di rettifica) e le difese dell'Ufficio, quali esplicitate nei motivi di appello e che così non si sia resa conto che la fondatezza della pretesa erariale deriva ai sensi della normativa su richiamata ed in forza altresì di quanto stabilisce l'art.6 §4 della VI direttiva del Consiglio CEE n.77/388 del 17.5.1977 - dal fatto che trattasi di vere e proprie prestazioni di servizi rese in Italia - dietro percezione di un compenso a titolo di provvigione - da Avis LE spa sia ai clienti che alle consociate estere o della Sardegna. L'Avis LE spa si è costituita e resiste con controricorso. -45 R La società, oltre a ribadire la correttezza della impugnata sentenza,pone preliminarmente la questione dell'ammissibilità stessa del ricorso, che introdurrebbe un tema d'indagine e di decisione nuovo, rappresentato dall'individuazione dell'attività imponibile nell'attività di intermediazione svolta da Avis LE spa non solo, come sostenuto in sede di merito, a favore della consociata estera o della Sardegna, ma anche del cliente, effettivo utilizzatore del veicolo. Su tale questione la società insiste anche con successiva memoria. Motivi della decisione Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla difesa della Avis Autonleggio spa. Invero,il problema che si è posto e che tuttora nella specie si pone è quello di accertare la natura giuridica della prestazione resa dall'Avis LE - allorchè, in Italia, un soggetto si rivolge alla predetta società essendo interessato al noleggio di un'auto all'estero o in Sardegna( presso la Demontis Autonoleggi spa,con sede in Sassari) - al fine di determinare la assoggettabilità o meno della stessa all'Iva. A questa stregua, la circostanza che nel ricorso l'Amministrazione prospetti come di particolare rilievo ai fini della assoggettamento all'Iva,per via - dell'attività di intermediazione svolta dalla Avis LE - anche la condotta del cliente che si rivolge alla predetta società, non introduce profili d'indagine realmente nuovi in fatto e/o in diritto tenuto conto che - come emerge dal complessivo tenore della impugnata sentenza, ivi non solo i rapporti fra Avis LE e consociate ma anche quelli fra il -5- richiedente il noleggio e l'Avis stessa sono stati comunque oggetto di esame e di valutazione ai fini della decisione. Ciò posto, ritiene la Corte che il motivo di doglianza prospettato dalla ricorrente Amministrazione sia privo di fondamento. In punto di fatto, la situazione accertata è la seguente. Tra l'Avis LE e le consociate estere o della Sardegna sussistono dei vincoli negoziali,per effetto dei quali ciascuna delle società del gruppo si impegna peraltro senza diritto a pretendere alcun corrispettivo - a favorire - la conclusione di contratti di noleggio con i terzi che ne facciano richiesta e che siano muniti di un apposito titolo, rilasciato da una qualsiasi delle società del gruppo. In quest'ambito, risulta pure accertato che, dietro anticipazione di una somma di denaro da parte di chi gliene fa richiesta, l'Avis LE rilascia al cliente un titolo che consente allo stesso di noleggiare, all'estero o in Sardegna, un automezzo che all'uopo l'Avis Italia provvede a prenotare presso la consociata. Al momento della riconsegna del veicolo da parte del cliente ed ove questi non provveda direttamente a saldare il corrispettivo del noleggio,la consociata estera della Sardegna invia all'Avis LE la fattura, intestata al cliente e gravata da IVA, per il servizio reso e, in virtù di apposito accordo, le cede - dietro versamento del relativo ammontare( e, quindi, pro soluto) - l'eventuale residuo credito. In tal caso, è prevista a favore dell'AVIS LE il diritto ad una provvigione, in misura forfettaria, pari al 5% dell'ammontare del credito -6- R ceduto, a copertura delle anticipazioni e delle spese di recupero del credito stesso. Orbene, premesso che l'ammontare delle provvigioni(corrisposte dalle consociate) non è contestato sia stato regolarmente contabilizzato dalla Avis LE ai fini delle Imposte Dirette.,ritiene questa Corte, con riguardo alle ragioni ispiratrici della decisione della CT, che sia da escludere la configurabilità dei vizi di legge e di motivazione denunziati dalla ricorrente. In particolare, è da escludere che i Giudici di appello non abbiano individuato i punti decisivi della controversia, rappresentati secondo la - ricorrente dall'esistenza di due prestazioni distinte e separate, entrambe - assoggettabili ad Iva: l'una, effettuata dall'Avis LE spa a favore del cliente "italiano" che richiede il servizio;
l'altra, dall'impresa consociata a favore dell'AVIS predetta. Tali punti,come in precedenza rilevato, risultano invece presi in considerazione nella sentenza impugnata, che tuttavia ha escluso trattarsi di attività assoggettabili ad Iva. Le conclusioni della CT,sulla base dei fatti accertati, sono giuridicamente corrette e pertanto da condividere. Invero,per quel che concerne l'attività svolta a favore del cliente italiano dall'Avis LE, è risultato accertato che essa si risolve nella pura e semplice interposizione rispetto alla conclusione di un contratto di noleggio al quale la predetta società è del tutto estranea, posto che esso viene stipulato direttamente fra il cliente e la consociata estera o della Sardegna. Dalla sentenza di merito emerge, in proposito, che l'Avis LE si limita a prenotare il nolo del veicolo rilasciando al cliente un buono -7- R rappresentativo del presumibile costo del noleggio stesso - servizio questo peraltro a carico esclusivo della consociata - senza chiedere per tale prenotazione un compenso specifico da parte del cliente. A questa stregua, l'attività dell'Avis LE nell'interesse del cliente “italiano”( e cioè del soggetto che in Italia si rivolge alla predetta società ai fini prima indicati) appare essere stata correttamente valutata dalla CT come non imponibile. Invero,l'art.3 comma primo DPR 633/72 stabilisce che costituiscono prestazioni di servizio( imponibili ex art. 1 DPR cit.) quelle effettuate " verso corrispettivo”: il che nella specie non risulta essersi verificato. D'altro canto,quanto al rapporto Avis LE/consociate,v'è da rilevare che la gratuità ( in forza delle convenzioni in essere fra le società del gruppo, che pacificamente prevedono la reciprocità) dell'obbligazione esclude che trattisi di prestazione di servizio imponibile;
ed inoltre che la cessione pro soluto del credito( conseguente alla mancata definitiva regolazione del contratto di noleggio fra il cliente e la consociata) è da considerare operazione non imponibile, ai sensi dell'art.2 comma terzo lett. a) DPR 633/72. Del resto, è da escludere che sia configurabile la dedotta violazione della norma comunitaria ( art.6 §4 Sesta Direttiva Consiglio CEE 17.5.1977 n.77/388 secondo cui qualora un soggetto passivo agisca a proprio nome, ma per conto di altri partecipi ad una prestazione di servizi,si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio) e della norma interna di attuazione della direttiva stessa, che la ricorrente individua nell'art. 3,comma terzo ultimo periodo DPR 633/72,laddove si prevede che “Le prestazioni di -8- R servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario". Al riguardo vale quanto prima rilevato circa l'assenza di corrispettivo delle prestazioni di servizio di cui in precedenza si è detto,e, quindi, circa la non imponibilità delle stesse ai fini dell' IVA. -Ne consegue che sotto l'indicato profilo neppure sono ravvisabili le dedotte violazioni del principio di territorialità dell'imposta ( di cui all'art. 7 comma terzo DPR 633/72) e della disposizione di cui all'art. 13 comma secondo lett.b) DPR ora citato(laddove viene stabilita, in relazione alle varie fattispecie negoziali, la base imponibile per le prestazioni di servizio): posto che,in quest'ultimo caso, il riferimento all'ammontare dei corrispettivi non si attaglia,per quanto prima rilevato, alle prestazioni qui in contestazione. Il ricorso deve essere quindi rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio,ritiene la Corte che le ragioni della decisione ne consiglino la compensazione.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 5 luglio 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 30 GEN. 2002 Innocenzo Battista E N IO IL CANCELLIERE C1 6 Z 8 Oggi. A 9 Innocenzo Battista 1 R / T 5 4 IS / . 6 N 2 G - . E .R R B A .P I . A L D R L -9- D L A A E . T E D B T U I A S N B T E N I E 1 S A R S E I 3 T ) 1 R A . E N T A * *