Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2013, n. 42361
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Sentenza 18 settembre 2013

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Il reato di lottizzazione abusiva è integrato già con il frazionamento e la vendita dei terreni e può proseguire con la successiva esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, poiché queste compromettono ulteriormente le scelte di pianificazione dell'assetto urbanistico riservate alla pubblica amministrazione. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il concorso nel reato del venditore lottizzatore permane sino a quando continua l'attività edificatoria degli acquirenti, anche se successiva all'alienazione dei lotti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2013, n. 42361
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42361
    Data del deposito : 18 settembre 2013

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